La Riforma del mercato del lavoro (Legge 183/2014) ha dettato nuove norme in materia di mercato
del lavoro e di ammortizzatori sociali. In particolare, ha istituito, con decorrenza primo
maggio 2015, una nuova indennità mensile di sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che
hanno perduto involontariamente la propria occupazione o che hanno rassegnato le dimissioni per
giusta causa, e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: la nuova prestazione di
assicurazione sociale per l'impiego (NASpI).
L'indennità è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione rilasciato dal competente Centro per l'impiego
- versamento di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione
- almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione.
Non sono destinatari della nuova disciplina:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a
trovare applicazione la specifica normativa.
L'indennità - la cui domanda dev'essere presentata all'INPS in via telematica entro 68 giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro - è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari
alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
In via sperimentale, è stato istituito per l'anno 2015 l'Assegno di disoccupazione (ASDI) per
il sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano fruito della NASpI per l'intera sua durata
entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di
bisogno (valutata tramite ISEE). Tale beneficio è subordinato alla partecipazione del lavoratore
alle iniziative di attivazione proposte dai competenti servizi per l'impiego.