Concessione, alle fondazioni e alle associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel territorio regionale, di contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 40.000 euro, per l'acquisizione di opere d'arte ai sensi dell’articolo 6, commi da 173 a 181, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027).

Di cosa si tratta

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle fondazioni e alle associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel territorio regionale, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 40.000 euro, per l'acquisizione di opere d'arte.

Ritorna all'indice

Beneficiari

Fondazioni e associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel territorio regionale.

Ritorna all'indice

Procedimento contributivo

I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l’i struttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell’acquisizione, nonché l’ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

Ritorna all'indice

Interventi finanziabili

I contributi sono concessi per agevolare l'acquisizione di opere d'arte.

Ritorna all'indice

Spese ammissibili

Sono ammissibili solo le spese per l’acquisizione delle opere d'arte descritte nella domanda di contributo.

Ritorna all'indice

Intensità e misura massima dei contributi

I contributi sono concessi in misura pari al 60 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 40.000 euro per beneficiario

Ritorna all'indice

Presentazione delle domande

La domanda di contributo, redatte su modulo appositamente predisposto dall’Amministrazione regionale, è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente o da altro soggetto delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell’ente richiedente. Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicata la seguente dicitura: “Acquisizione opere d’arte – Privati”.

La domanda di contributo è corredata, a pena di inammissibilità, di una sintetica descrizione dell’opera d’arte che si intende acquisire, di una perizia di stima redatta da un esperto e dell’i mporto richiesto.

Ai fini dell’accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

Ritorna all'indice

Concessione ed erogazione dei contributi

I contributi sono concessi entro centottanta giorni dalla presentazione delle domande, con decreto del Direttore di Servizio o di suo delegato

Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.

Ritorna all'indice

Rendicontazione

La spesa relativa ai contributi per l'acquisizione di opere d'arte è rendicontata dall’ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato per un importo non inferiore alla spesa ammissibile.

Ritorna all'indice

Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario dei contributi è obbligato a:

a) esporre al pubblico le opere acquisite con il contributo regionale;

b) catalogare le opere acquisite con il contributo regionale e a inserire le relative schede di catalogazione nel Sistema informativo regionale del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC;

c) mantenere la proprietà delle opere acquisite con il contributo regionale;

d) trasferire, in caso di scioglimento o estinzione, le opere acquisite con il contributo regionale a istituzioni culturali o musei pubblici regionali, previo parere della Regione.

Ritorna all'indice

.