Concessione alle biblioteche civiche aventi sede in Regione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 70.000 euro, per l'acquisizione di opere letterarie di grande interesse storico culturale o di fondi documentari funzionali al proprio settore di competenza ai sensi dell’articolo 6, commi da 62 a 69, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025).

Concessione alle biblioteche civiche aventi sede in Regione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 70.000 euro, per l'acquisizione di opere letterarie di grande interesse storico culturale o di fondi documentari funzionali al proprio settore di competenza ai sensi dell’articolo 6, commi da 62 a 69, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025).

Di cosa si tratta

L'Amministrazione regionale intende concedere alle biblioteche civiche aventi sede in Regione contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 70.000 euro, per l'acquisizione di opere letterarie di grande interesse storico culturale o di fondi documentari funzionali al proprio settore di competenza.

Ritorna all'indice

Beneficiari

Biblioteche civiche aventi sede in Regione.

Ritorna all'indice

Procedimento contributivo

I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza dell'acquisizione con gli obiettivi previsti dall’articolo 6, comma 62, della legge regionale 13/2024 nonché l'ammissibilità delle spese. La concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante da data, ora, minuto e secondo della spedizione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

Ritorna all'indice

Interventi finanziabili

I contributi sono concessi per agevolare l'acquisizione di opere letterarie di grande interesse storico culturale o di fondi documentari funzionali al settore di competenza delle biblioteche richiedenti.

Ritorna all'indice

Spese ammissibili

Sono ammissibili solo le spese per l’acquisizione delle opere letterarie di grande interesse storico culturale o dei fondi documentari funzionali al settore di competenza delle biblioteche richiedenti descritti nella domanda di contributo.

Ritorna all'indice

Intensità e misura massima dei contributi

I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 70.000 euro per Biblioteca.

Ritorna all'indice

Presentazione delle domande

Le domande di contributo, redatte su modulo appositamente predisposto dall’Amministrazione regionale sono presentate al Servizio competente in materia di beni culturali dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura: " Acquisizione opere letterarie ".

Le domande di contributo devono essere corredate, a pena di inammissibilità, di una sintetica descrizione delle opere o dei fondi che si intende acquisire, di una perizia di stima e dell'importo richiesto.

Ritorna all'indice

Concessione ed erogazione dei contributi

I contributi sono concessi entro centottanta giorni dalla presentazione delle domande, con decreto del Direttore di Servizio o di suo delegato

Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.

Ritorna all'indice

Rendicontazione

La spesa relativa ai contributi per l'acquisizione di opere d'arte per l'arricchimento delle proprie collezioni museali è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000.

Ritorna all'indice

.