Corretto:
1. compilazione del Modulo di comunicazione accertata presenza di materiale contenente amianto (scaricabile alla pagina;
2. invio, unitamente alla valutazione dello stato di conservazione della struttura, se dovuto, ad ARPA all’indirizzo di posta elettronica progetto.amianto@arpa.fvg.it .
3. ARPA le invierà il certificato di mappatura
4. il certificato di mappatura che contiene i codici ID_UNITA’/ID_PUNTO va trasmesso alla ditta che esegue lavori di bonifica
5. la ditta incaricata dell’attività di bonifica inserisce, nell’applicativo Me.L.Am., al momento della trasmissione della notifica o di copia del piano di lavoro (decreto legislativo 81/2008), i codici ID _UNITA’/ID_PUNTO. Tale inserimento attiva un collegamento tra le banche dati MeLAm e A.R.Am.
Sono finanziabili anche gli interventi di autorimozione purchè eseguiti in conformità alle ''linee guida finalizzate alla micro-raccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione'' approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 867 del 1 giugno 2023.
Corretto:
- compilazione del Modulo di comunicazione presenza accertata di amianto
- invio, unitamente alla valutazione dello stato di conservazione della struttura, se dovuto, ad ARPA all’indirizzo di posta elettronica progetto.amianto@arpa.fvg.it.
- ARPA le invierà il certificato di mappatura il certificato di mappatura che contiene i codici ID_UNITA’/ID_PUNTO - ultimati i lavori di autorimozione occorre trasmettere la comunicazione di autorimozione al Comune competente per territorio e per conoscenza a ad ARPA all'indirizzo progetto.amianto@arpa.fvg.it.
Sono ammessi i costi per la redazione della notifica di cui all’articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del medesimo decreto legislativo. Sono altresì ammesse le spese inerenti l’a pprontamento delle condizioni di lavoro in sicurezza in cui rientrano primus e piano di sicurezza (solo oneri per la sicurezza). Ovviamente se l'impalcatura viene utilizzata anche per altri lavori (quali ad esempio il rifacimento della copertura) i relativi oneri (compresi i citati documenti della sicurezza) non possono essere rendicontati per intero a carico dell'intervento di rimozione amianto.
Il regolamento regionale non esclude la possibilità di detrazione fiscale sulla quota parte non finanziata. Tuttavia va fatta a cura del beneficiario una verifica con l’Agenzia delle Entrate.
I pagamenti devono essere effettuati SOLO dal beneficiario del contributo.
Va caricato il pdf in quanto il programma per il caricamento delle istanze non consente altri formati; tuttavia occorre conservare anche il file xml in quanto potrebbe essere richiesto in fase di controllo.
L’attestato riportante solo l’ID_unità va bene.
No, in nessun caso, nemmeno se il contributo è stato revocato o se i lavori non sono stati ancora ultimati.
La previsione all'art. 15 comma 1 non si applica solamente nel caso in cui la domanda venga presentata da un nuovo beneficiario (es. in caso di successione o compravendita).
Significa che sono finanziabili solo la rimozione (eventualmente autorimozione conforme alle linee guida regionali) e smaltimento di amianto in opera.
Per chiarezza: se un cittadino ha dell’eternit accatastato in garage deve smaltirlo a suo carico. Tale previsione è dovuta al fatto che si vogliono evitare illeciti quali lo smaltimento di materiale rimosso fuori norma, ad esempio senza presentazione del piano di lavoro o ad opera di soggetti non autorizzati.
Sono finanziabili esclusivamente gli interventi su edifici in regola con la normativa edilizia ed urbanistica e pertanto, con riguardo agli edifici residenziali, possono non risultare accatastati solo i manufatti per i quali non esiste l’obbligo di accatastamento ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze di data 2 gennaio 1998, n. 28.
L’indicazione è di presentare due domande, ciascuna riferita alla parte di immobile di competenza. La fatturazione deve necessariamente essere separata e riferita singolarmente alla parte di tetto di competenza. Il piano di lavoro può anche essere comune, purchè riporti entrambi i nominativi in qualità di committenti e sia fatturato in quota parte separatamente a ciascuno.