Contributi per i privati cittadini proprietari di alloggi sfitti da almeno due anni (Legge regionale 1/2016, articolo 19).

Normativa

 Gli incentivi per il “sostegno alle locazioni” a favore dei privati cittadini che mettono a disposizione i loro alloggi, sfitti da almeno due anni, a favore di locatari meno abbienti, e i rimborsi ai Comuni che per tali iniziative abbattono i tributi, sono previsti dall’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e sono disciplinati da apposito Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 87 (DPReg 87/2018).

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Dove presentare domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente a mano dal richiedente il contributo al Comune ove ha sede l’alloggio da locare prima della stipula del contratto di locazione.

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Iniziative finanziabili

Sono ammesse a contributo le iniziative finalizzate alla locazione dell’alloggio di proprietà, sfitto da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, ai soggetti meno abbienti, aventi un ISEE non inferiore a euro 12.000,00 e non superiore a euro 20.000,00. Il canone di locazione non deve essere superiore al 25% dell’ISEE del locatario. I locatari devono avere nell’alloggio la loro dimora abituale con relativa registrazione della residenza anagrafica.
I contratti di locazione devono essere redatti in forma scritta, registrati e rientrare tra le due seguenti tipologie:

  • Contratti di durata non inferiore a quattro anni di cui all’art. 2, comma 1 della legge 431/1998 (4+4)
  • Contratti di durata non inferiore a tre anni di cui all’art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/1998 (3+2)

E’ richiesta la stipula di apposita polizza assicurativa di durata pari a quella del contratto di locazione (non necessariamente anche a copertura del periodo di rinnovo del contratto stesso) a copertura degli eventuali danni provocati all’alloggio.

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Contributo regionale

Gli incentivi consistono in contributi da erogare -  in un’unica soluzione una tantum (ad avvenuta dimostrazione di aver stipulato, successivamente alla presentazione della domanda, un contratto di locazione) - per un importo pari a :
a) per i contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni (4+4) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell’ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo: 2.500,00 euro;
b) per i contratti di locazione di durata non inferiore a tre anni (3+2) con canone annuo non superiore al 25 per cento dell’ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo: 3.500,00 euro

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Maggiorazione

Può essere richiesta una maggiorazione del contributo qualora sull’alloggio il proprietario o i proprietari effettuano, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda ovvero entro i successivi 4 mesi, i lavori edilizi di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a), b), d) della legge regionale 19/2009, ovvero:
manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - attività edilizia libera.
L’importo della maggiorazione è pari alla spesa rimasta effettivamente a carico del/i proprietario/i fino a un massimo di euro 2.500,00.

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Da chi può essere presentata la domanda

Possono presentare la domanda persone maggiorenni. La domanda può essere altresì presentata in nome e per conto di una persona minorenne o in contitolarità con un soggetto minorenne, qualora l’iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del Giudice.
Il richiedente, titolare della domanda, deve risultare proprietario dell’alloggio oggetto dell’iniziativa e del rapporto contributivo. Nel caso in cui ci siano più proprietari sull’alloggio oggetto dell’iniziativa la domanda di contributo deve essere presentata da uno solo dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri comproprietari dell’alloggio i quali devono possedere anch’essi tutti i requisiti soggettivi previsti dal Regolamento.

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Requisiti per poter presentare domanda

Possono presentare domanda persone maggiorenni che siano cittadini italiani, o cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari, o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, e che con riferimento agli otto anni precedenti alla data di presentazione della domanda siano stati anagraficamente residenti nel territorio regionale per almeno cinque anni anche non continuativi.
Inoltre alla data della presentazione della domanda i richiedenti non devono aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per l’acquisto o il recupero dell’alloggio oggetto dell’iniziativa, e non devono aver riportato, sempre con riferimento ai dieci anni precedenti, condanne in via definitiva per il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’articolo 633 del codice penale.
Nel caso vi siano più comproprietari dell’alloggio oggetto dell’iniziativa i requisiti devono essere posseduti, non solo da chi presenta la domanda, ma anche da tutti gli altri comproprietari dell’alloggio.
 

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Procedimento per il finanziamento

I contributi in argomento sono finanziati con il Fondo per l’edilizia residenziale e sono concessi dai Comuni. Gli iter istruttori amministrativi sono avviati solo ad avvenuta assegnazione da parte della Regione delle risorse, sulla base del fabbisogno che i Comuni stessi rappresenteranno alla Regione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Piano annuale previsto dall’art. 4, co. 4 della legge regionale 1/2016.
La Regione trasferisce periodicamente ai Comuni i fondi necessari. I Comuni concedono ed erogano i contributi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e ad avvenuta accertata osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e dei requisiti riferiti all’iniziativa proposta e all’alloggio.

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Obblighi dei beneficiari

I cittadini proprietari beneficiari hanno l’obbligo (pena la decadenza dal contributo e la restituzione degli importi percepiti) di non alienare l’alloggio e mantenere la destinazione locativa dello stesso per un periodo di cinque anni dalla data di stipula del primo contratto di locazione.

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