Acquisto, assegnazione e locazione, anche con patto di futura vendita, di alloggi in regime di edilizia convenzionata.

Le iniziative di edilizia convenzionata sono previste dall’ articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e sono disciplinate dal Regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017 n. 070/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

 Le iniziative

La Regione promuove la realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione o alla locazione (anche con patto di futura vendita) ai cittadini in possesso di determinati requisiti, mediante lo strumento della convenzione, accordo stipulato tra i Comuni e i soggetti attuatori di seguito indicati, che realizzano interventi di costruzione o di recupero di immobili:

• le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER);
• le Aziende pubbliche di servizi alla persona (L.R. 19/2003);
• le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa iscritte al registro regionale, i cui amministratori devono possedere alcuni requisiti;
• le imprese di costruzione qualificate nella categoria OG 1 (D.P.R. 207/2010);
• gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione dei rispettivi statuti o atti costitutivi, iscritti all’Anagrafe delle Onlus (D.Lgs. 460/1997) o ad altri analoghi registri.

Le ATER possono inoltre dar corso a iniziative di acquisto di edifici, anche non completati, per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione.

I canoni di locazione e i prezzi di cessione degli alloggi sono stabiliti dalla convenzione; per gli alloggi locati con patto di futura vendita, acquistati dai locatari entro cinque anni dalla stipulazione del contratto di locazione, il prezzo finale dell’alloggio è decurtato di un importo non inferiore al venti per cento dei canoni versati, con le modalità stabilite dalla convenzione.

Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla convenzione interessano, oltre al soggetto attuatore, i successori ed aventi causa nella proprietà degli immobili, nonché – per quanto applicabili – i locatari degli stessi, per la durata della convenzione medesima.

 

Ritorna all'indice

 Realizzazione degli alloggi

Il soggetto attuatore presenta al Comune, prima dell’inizio dei lavori o – per l’ATER - dell'acquisto degli immobili, la proposta di avvio dell’iniziativa finalizzata alla realizzazione degli alloggi, ai fini della sua valutazione in rapporto alle necessità abitative del territorio; il Comune, rilevato l’interesse pubblico a dar corso all’iniziativa, stipula la convenzione con il soggetto attuatore in conformità allo schema tipo allegato al regolamento.

I lavori di costruzione e recupero e le procedure di acquisto devono intervenire entro determinati termini, fissati dal regolamento e dalla convenzione.

A conclusione delle iniziative, gli immobili devono possedere i requisiti di agibilità, destinazione d'uso residenziale per la parte abitativa e caratteristiche conformi alle previsioni convenzionali, in particolare non di lusso.
 

Ritorna all'indice

 Individuazione dei destinatari finali

L’offerta degli alloggi alla cittadinanza avviene attraverso lo strumento dell’avviso, da pubblicare - dopo l’acquisizione della proprietà dell’immobile (per gli acquisti da parte di ATER) ovvero dopo la finitura del rustico (per le costruzioni e i recuperi) - all’albo del Comune e reso disponibile presso altre sedi (Sportelli risposta casa, uffici ATER, siti web di Comune, Regione e ATER); fanno eccezione le cooperative edilizie, che dispongono della lista dei soci assegnatari fin dalla stipulazione della convenzione (salvo alcuni meccanismi di sostituzione).

Ritorna all'indice

 Requisiti dei destinatari finali

I requisiti degli aspiranti acquirenti, assegnatari (soci cooperative) e locatari (sia da ATER che – con patto di futura vendita - da altri soggetti) sono previsti dall’articolo 17 del regolamento.

Gli alloggi di edilizia convenzionata sono attribuiti a cittadini italiani, a cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari, a cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e a titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Gli acquirenti, assegnatari o locatari degli alloggi devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
• essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto precedenti e possedere un indicatore ISE determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali (in caso di domanda presentata in forma associata questi requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei richiedenti);
• non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a esproprio, delle quote ereditarie, della nuda proprietà di alloggi in usufrutto a parenti o affini entro il secondo grado, della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o comodato d’uso gratuito in capo a parenti o affini entro il secondo grado, di alloggi assegnati al coniuge o convivente di fatto o parte di una unione civile in sede di separazione personale o divorzio (tale requisito deve essere posseduto, oltre che dai richiedenti, anche da tutti gli altri componenti il loro nucleo familiare);

• non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni;
• non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprietà;
• possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 45.000,00 (limite fissato con deliberazione della Giunta Regionale n. 572/2020);
• per i soli soci assegnatari degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie, non essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.

I locatari degli alloggi realizzati dalle Ater devono inoltre possedere, alla data di stipula del contratto di locazione, un indicatore della situazione economica (ISE) non inferiore a tre volte l’ammontare annuo del canone di locazione.

Ove gli aspiranti acquirenti, assegnatari o locatari dell’alloggio escano dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito di cui al comma 2 lettera c) è richiesto in capo ai soli soggetti che escono dal nucleo e sull’indicatore ISEE di cui al comma 2 lettera d) è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superino i trentacinque anni di età.

Possono presentare domanda di acquisto, assegnazione o locazione solo persone maggiorenni, in forma singola oppure associata qualora si tratti di:
• coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;
• parti di un’unione civile o coppia intenzionata a costituire un’unione civile;
• conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto.

La domanda può essere altresì presentata in contitolarità con un soggetto minorenne, qualora l’iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.

La composizione del nucleo familiare, i requisiti e le eventuali condizioni di debolezza sociale o economica - di seguito indicate - devono sussistere alla data di presentazione della domanda di acquisto o di locazione da parte dell’aspirante acquirente o locatario, mentre per le iniziative realizzate dalle cooperative edilizie si fa riferimento alla data di sottoscrizione della convenzione (fatti salvi alcuni casi di sostituzione dei soci).

 

Ritorna all'indice

 Soggetti in condizione di debolezza sociale o economica

Le ATER riconoscono priorità, nella graduatoria di attribuzione degli alloggi in locazione, a favore dei soggetti in condizione di debolezza sociale o economica, secondo l’ordine o il punteggio indicati dalla convenzione (che può prevedere ulteriori priorità a favore degli inquilini di edilizia sovvenzionata che hanno perso i requisiti previsti per il mantenimento dell’alloggio).

Analogamente, gli incentivi previsti a favore degli acquirenti e degli assegnatari in tali condizioni sono incrementati di € 2.500,00.

Sono considerati soggetti in condizione di debolezza sociale o economica:
• anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
• giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
• persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;
• disabili: i soggetti di cui all’ art. 3 della L. 104/1992;
• persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
• persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
• persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
• persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

Ritorna all'indice

 Incentivi alle ATER

Le ATER, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative (art. 4 L.R. 1/2016), possono richiedere contributi in conto capitale in misura pari al 50 % della spesa risultante dal quadro economico dell’opera e comunque entro determinati limiti, con possibili maggiorazioni del 10 % per le iniziative ricadenti nei territori dei Comuni interamente montani o all’interno delle zone omogenee A e B0; ulteriori maggiorazioni del 10% sono previste per gli interventi di recupero con raggiungimento di una prestazione energetica pari alla classe B o con miglioramento sismico pari ad almeno due classi di rischio.

Le domande accoglibili sono ammesse a finanziamento con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse assegnate con il Piano annuale (art. 4 L.R. 1/2016) in relazione alle caratteristiche delle iniziative, con priorità per quelle maggiormente coerenti con le determinazioni assunte in sede di Programma regionale delle politiche abitative.

I contributi sono erogati, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, sulla base di specifica richiesta dell’ATER; quest’ultima dovrà mantenere la destinazione locativa, in regime di edilizia convenzionata, degli alloggi oggetto degli incentivi per l’intera durata della convenzione.

Ritorna all'indice

Obblighi dei locatari di alloggi ATER

I locatari degli alloggi sono obbligati a
- trasferirvi la dimora abituale e richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro uno specifico termine
- mantenere residenza e dimora abituale nell’alloggio e non sublocarlo per l’intero periodo del rapporto locativo.

Sono previste alcune deroghe per i soggetti emigrati all’estero per motivi di studio o lavoro, nei casi di separazione tra coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, ovvero a seguito di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del locatario o dei componenti il suo nucleo familiare.

L'inosservanza degli obblighi comporta la risoluzione del contratto di locazione.

A determinate condizioni, è previsto il trasferimento del contratto di locazione in caso di morte del locatario e nei casi di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell’unione civile o della convivenza di fatto, su richiesta del subentrante entro determinati termini.

Ritorna all'indice

 Incentivi a favore degli acquirenti e degli assegnatari degli alloggi

Per le iniziative coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative (art. 4 L.R. 1/2016), gli aspiranti acquirenti o assegnatari degli alloggi, in possesso dei requisiti sopra indicati ma con un ISEE contenuto entro il limite di € 36.000,00 (fissato con deliberazione della Giunta Regionale n. 572/2020) possono richiedere la concessione di contributi in conto capitale in unica soluzione.

L’importo del contributo è quantificato in misura pari al 30% del prezzo di cessione iniziale dell’alloggio e per un massimo di € 20.000,00 se l’alloggio è stato costruito o € 25.000,00 se l'alloggio è stato recuperato, elevati al 33% e per un massimo di € 22.000,00 e rispettivamente € 27.500,00 per le iniziative ricadenti nei territori dei Comuni interamente montani o all’interno delle zone omogenee A e B0. Ulteriori incrementi del 10% sono previsti per gli interventi di recupero con raggiungimento di una prestazione energetica pari alla classe B o con miglioramento sismico pari ad almeno due classi di rischio. Infine, altre maggiorazioni pari a € 2.500,00 sono previste per i richiedenti in condizioni di debolezza sociale o economica, precedentemente indicate.

Il contributo non può essere concesso per acquisti successivi al primo (non dal soggetto attuatore) o che interessano rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado (ove rilevanti ai fini della concessione dell’incentivo).

Le domande di contributo devono essere redatte sull’apposito modulo e devono essere inviate alla Regione (esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) prima della stipulazione del contratto di assegnazione degli alloggi (per le iniziative delle cooperative edilizie) o del contratto di compravendita (per gli altri casi) e sono ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse di volta in volta assegnate con il Piano annuale (art. 4 L.R. 1/2016); in caso di risorse insufficienti, le domande eccedenti rimangono in lista di attesa per possibili future assegnazioni.

Il contributo è concesso sulla base del prezzo di cessione iniziale dell’alloggio ed erogato (anche contestualmente) ad avvenuta presentazione dell’atto di assegnazione o del contratto di compravendita, entro i termini stabiliti dal regolamento.

Ritorna all'indice

Obblighi dei beneficiari (assegnatari o acquirenti)

I beneficiari, assegnatari o acquirenti degli alloggi oggetto di contributo, sono obbligati a 
- trasferirvi la dimora abituale e richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro uno specifico termine
- mantenere residenza e dimora abituale nell’alloggio, non locarlo né alienarlo per un periodo di cinque anni dalla data della determinazione del contributo.

Sono previste alcune deroghe per i soggetti emigrati all’estero per motivi di studio o lavoro, nei casi di separazione tra coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, ovvero a seguito di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario o dei componenti il suo nucleo familiare.

L'inosservanza degli obblighi comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi al tasso legale.

A determinate condizioni, è previsto il trasferimento del contributo in caso di morte del beneficiario e nei casi di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell’unione civile o della convivenza di fatto, su richiesta del subentrante entro determinati termini.

Ritorna all'indice

.