Modalità di versamento a favore della Regione: dal 1° gennaio 2022 i pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite il Sistema “pagoPA”.

D.L. 95/2025 - VERSAMENTO DEL 25%

Il decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 (Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali) convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, n. 56, all’articolo 7 detta nuove disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018.

In particolare, le aziende fornitrici di Dispositivi Medici assolvono gli obblighi di ripiano del payback per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 verso la Regione (previsti dalle diposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56) con il versamento, entro il 9/9/2025, di una quota pari al 25% degli importi indicati nel decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022, adottato ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015.

La tabella al link sottostante espone dette quote al 25%. La tabella include l’importo dell’IVA detraibile riferita agli importi al 25% complessivi ivi indicati, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 56/2023.

Tabella importi in applicazione dell’articolo 7 del D.L. 95/2025

Il pagamento degli importi dovuti avviene tramite il sistema PagoPA®, sul sito http://pagamenti.regione.fvg.it oppure presso le banche e altri operatori aderenti.

Gli avvisi di pagamento PagoPA® sono scaricabili dal sito http://pagamenti.regione.fvg.it/ mediante accesso anonimo, inserendo il codice fiscale / partita iva dell’azienda fornitrice obbligata ed il codice avviso pagamento riportati alle colonne A e O nella tabella al seguente link, fatta eccezione per le aziende fornitrici con codice fiscale / partita IVA estera contrassegnate da una “X” nella colonna B (“ESTERO”) della Tabella le quali accedono mediante il codice fiscale fittizio XYZXYZ80A01H501C, anziché il codice fiscale esposto nella tabella stessa.

I soggetti oggettivamente impossibilitati ad utilizzare il sistema PagoPA®, in quanto aventi unicamente sede all'estero e disponenti i pagamenti da conto estero, possono richiedere alla Regione modalità alternative di pagamento, con nota ad oggetto “Payback DM 2015-2018 DL 95/2025” da trasmettersi a farmaceuticasalute@regione.fvg.it oppure a salute@certregione.fvg.it, specificando nella stessa la ricorrenza di ambedue i presupposti citati.

L’integrale versamento della quota del 25% estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Per le aziende che hanno un contenzioso in essere presso il T.A.R. Lazio, il versamento della quota sopra indicata determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, e la compensazione delle spese di lite.
Si precisa che:
- per eventuali esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota ridotta al 25% possono richiedere finanziamenti come indicato nell’articolo 7 comma 4-bis del decreto-legge 95/2025 convertito;
- alle aziende che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nel citato decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018 ai sensi dell’a rticolo 7 comma 1-bis del d.l. 95/2025 convertito.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge L. 8 agosto 2025, n. 118, n. 56, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per il riconoscimento in detrazione degli importi versati ed eccedenti la quota del 25%.

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CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZE 139/2024 E 140/2024

Con le sentenze n. 139 e n. 140 la Corte costituzionale ha dichiarato, rispettivamente, l'illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 nonché non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78 del 2015, quanto al periodo 2015-2018.

Pertanto, il meccanismo del ripiano della spesa per dispositivi medici “Payback” 2015-2018 è costituzionalmente legittimo e tutte le aziende fornitrici soggette al ripiano, come individuate in Allegato A al Decreto  n. 29985/GRFVG del 14/12/2022, sono tenute al pagamento in favore della Regione.

 

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D.L. 34/2023 - VERSAMENTO DEL 48%

Il decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 76 del 30 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, agli articoli 8 (Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici) e 9 (payback dispositivi medici) ha dettato nuove disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018.

In particolare, l’articolo 8, comma 3, del d.l. 34/2023, aveva previsto la possibilità, da parte delle aziende fornitrici di Dispositivi Medici che non avevano attivato contenzioso o che intendevano abbandonare i ricorsi esperiti, di assolvere gli obblighi di ripiano del payback per gli anni 2015-2018 con il versamento, entro il 30 giugno 2023, di una quota pari al 48% di quanto dovuto in base ai provvedimenti adottati delle Regioni e Province autonome.

Il pagamento comportava l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e la preclusione di azioni giurisdizionali connesse con l'obbligo di corresponsione degli importi degli anni predetti.

Successivamente, la scadenza del 30 giugno 2023 è stata spostata al 31 luglio 2023 per effetto dell’art. 3 bis, comma 2, del d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.
In seguito, il termine del 31 luglio 2023 è stato ulteriormente spostato al 30 ottobre 2023 in applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.l. 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127.

Da ultimo, il termine del 30 ottobre 2023 è stato infine spostato al 30 novembre 2023 ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter, del d.l. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

La possibilità di avvalersi di questa facoltà è scaduta il 1° dicembre 2023.

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OBBLIGO DI RIPIANO SPESA D.M. 2015-2018 E QUANTIFICAZIONE

L’obbligo di contribuire al ripiano, da parte delle aziende fornitrici di dispostivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, degli scostamenti (superamenti) dal tetto di spesa dei dispositivi medici fissato a livello nazione e regionale con riguardo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ed i criteri di quantificazione del ripiano medesimo, sono disciplinati da:
- l’art. 17, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;
- l’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- l’art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125;
- l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022.

Gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano e i relativi importi dovuti alla Regione Friuli Venezia Giulia per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sono stati approvati in Allegato A al Decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022.

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