Di cosa si tratta

Per conseguire la patente nautica è necessario superare una prova di teoria scritta ed una prova pratica di manovra. È ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovre su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica. L’esame si intende superato all’esito favorevole di entrambe le prove.

In via preliminare è necessario presentare una domanda avente in allegato i documenti sotto indicati. Alla presentazione della domanda il candidato deve aver compiuto l’età prevista più un giorno.

Entro il periodo di validità della domanda di ammissione (sei mesi), il candidato che non ha superato l'esame può ripetere una sola volta la prova non superata, senza pagamento di ulteriori tributi, trascorsi almeno trenta giorni dalla data della prova non superata.


 

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A chi rivolgersi

All’Ufficio territoriale di primo rilascio della patente.
La pratica viene registrata solo se completa di tutta la documentazione prevista.
Nelle more dell’introduzione di uno sportello dedicato per la nautica si indicano di seguito i contatti diretti degli operatori competenti in materia suddivisi per competenza territoriale:

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Documenti da presentare allo sportello patenti

I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano:
  • Domanda redatta sul modello G7 ;
  • Certificato medico cartaceo in bollo con foto, con data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda di rinnovo, conforme all’annesso 1 del D.l 29 luglio 2008, n.146;
  • Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  • Fotocopia del codice fiscale;
  • Due foto formato tessera;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali previsti dall’art.37 del D.l 29 luglio 2008, n.146;
  • ricevuta di pagamento  effettuato tramite pagoPA dal Portale dell’Automobilista - tariffario FRIULI VENEZIA GIULIA  :
    • tariffa " F069 " – “ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A e C (SENZA DIRITTI STAMPATI E AMMISSIONE ESAMI)" - (Diritti Euro 44,57 - Bolli Euro 16,00 – Bolli Euro 16,00);
    • tariffa " N160 " - " DIRITTI PER IL RILASCIO DELLO STAMPATO DI PATENTE NAUTICA" - (Diritti Euro 1,38);
    • 2 tariffe " N019 " - " IMPOSTA DI BOLLO" - (Bolli Euro 16,00 + Bolli Euro 16,00);

  Eventualmente anche:

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Al termine

L’esame di abilitazione non potrà essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione dell’istanza. In sede d’esame il candidato deve presentarsi con un documento d’identità in corso di validità e se del caso il permesso di soggiorno.

Sono ammessi all'esame i candidati che abbiano effettuato almeno 5 ore complessive di manovre, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l'insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica o consorzio di scuole nautiche o istituto tecnico abilitato a svolgere attività di scuola nautica, con il seguente programma indicativo:

  • nodi: gassa d'amante, nodo parlato, nodo di bitta, nodo di bozza
  • effetti del timone e dell'elica in marcia avanti e in marcia indietro, uso dell'acceleratore e dell'invertitore.
  • uso della bussola e in generale della strumentazione di bordo
  • manovre di ormeggio e disormeggio, e simulazione di ancoraggio a motore
  • manovra di recupero di uomo in mare

L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo che la rilascia, deve essere richiesta anche in caso di estensione dell'abilitazione da motore a vela e motore e propulsione mista, ha la stessa validità della domanda di ammissione agli esami (sei mesi), e può riferirsi anche a ore di manovra effettuate dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, ma pur sempre prima dell'inizio della sessione d'esame.

Per la prova di manovra, il candidato deve presentarsi all'esame avendo a disposizione l'imbarcazione o la nave da diporto necessaria allo svolgimento della prova prativa di manovra, altrimenti viene considerato assente, e le carte nautiche con i relativi strumenti per il carteggio nautico, ove previsti per la prova scritta.

Per l'utilizzo dell'unità da diporto nella prova d'esame il candidato, o il titolare della scuola nautica, o il legale rappresentante del consorzio o del centro di istruzione per la nautica relativamente ai candidati da essi presentati, devono produrre all'esaminatore unico:

  • la dichiarazione che l'unità è in regola con le disposizioni in materia di sicurezza applicabili e possiede i requisiti richiesti per l'utilizzo specifico (dimensioni minime, iscrizione, dotazioni minime), corredata dagli allegati relativi;
  • copia della polizza di assicurazione RC comprensiva della copertura assicurativa dei danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento di attività di esame.

La patente nautica, sottoscritta dall'esaminatore e dal candidato, è rilasciata al termine della prova pratica. Le patenti predisposte per i candidati riconosciuti non idonei in una delle due prove sono tenute in sospeso per l'eventuale rilascio dopo la ripetizione della prova.

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Note

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di:

  • categoria A e C, per le abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 m, gli interessati devono aver compiuto gli anni 18;
  • categoria B, per l'abilitazione al comando delle navi da diporto, gli interessati devono aver conseguito la patente di categoria A, per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto, da almeno un triennio.
  • Devono inoltre possedere requisiti di idoneità morale, diversificati per le patenti nautiche di categoria A e C con o senza limitazione della navigazione entro 12 miglia dalla costa o di categoria B, e requisiti di idoneità psicofisica, diversificati per le patenti nautiche di categoria A e B o C.

1) Possono conseguire la patente nautica in Italia:

  • cittadini italiani residenti in Italia (se non in possesso di residenza anagrafica si può applicare il criterio della residenza normale ma non per gli iscritti AIRE)
  • cittadini di Stati membri UE o SEE, nonché cittadini di Svizzera e San Marino, e loro familiari, residenti in Italia e regolarmente soggiornanti. Se non in possesso di residenza anagrafica si può applicare il criterio della residenza normale;
  • familiari extracomunitari al seguito di cittadini appartenenti a UE, SEE, Svizzera e San Marino, residenti in Italia e regolarmente soggiornanti;
  • cittadini non appartenenti a UE, SEE, Svizzera e San Marino, o apolidi, residenti in Italia e regolarmente soggiornanti.

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