Di cosa si tratta

Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea con il quale sussiste uno specifico accordo internazionale e che abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia, può richiedere la conversione della patente senza sostenere l'esame.

La conversione della patente è possibile senza altre prove o esami se:

  • è in corso di validità (cioè non è scaduta) ed è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia;
  • è richiesta entro un determinato periodo dall'acquisizione della residenza in Italia, diverso a seconda dello Stato che ha rilasciato la patente sulla base dello specifico accordo di conversione stipulato con l'Italia (vedi link sotto)

Prima di presentare la domanda è necessario sottoporsi ad una visita medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida. La visita deve essere effettuata da un medico autorizzato a visite per le patenti

Altre informazioni e lista degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione

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Documenti e modalità per presentare la domanda

Attenzione: si accede allo sportello solo con la documentazione completa, lo sportello non potrà effettuare le fotocopie mancanti né rilasciare le informazioni già indicate nella presente scheda.
Attenzione: nelle more della definizione della domanda di conversione non è previsto il rilascio di un documento provvisorio di circolazione.
 
Presentare, allo sportello “Patenti”, la domanda redatta su prestampato TT2112, avente i seguenti allegati:
  • certificato medico informatizzato con fotografia, rilasciato da medico autorizzato alle visite per le patenti di guida e relativa fotocopia con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale;
  • una fotografia recente formato tessera su sfondo bianco;
  • patente straniera in originale in visione e fotocopia completa fronte-retro;
  • documento di identità in corso di validità in visione e fotocopia;
  • codice fiscale in originale in visione e in fotocopia se non già disponibile sul documento di identità;
  • A seconda dello Stato che ha rilasciato la patente sulla base dello specifico Accordo di conversione stipulato con l'Italia, potrebbe essere necessario presentare documentazione particolare aggiuntiva (vedi link sopra).
Eventualmente anche:

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