Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1, Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili. [BANDO CHIUSO]

Il  bando è chiuso e non è più possibile presentare domanda, essendo decorso il termine ultimo fissato alle  ore 16.00 del 15 settembre 2026 dal  decreto del Direttore centrale Infrastrutture e territorio 29995/GRFVG del 04/06/2026.

Per l'anno 2026 è stato autorizzato lo stanziamento di 50 milioni, con cui viene disposta l'erogazione di incentivi, a soddisfazione delle domande già pervenute nel 2025 e di quelle presentate nel 2026. Un ulteriore stanziamento di 40 milioni è stato autorizzato dalla legge di Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028.

All'attuazione della legge regionale sono stati destinati 100 milioni di euro nel 2023, 115 milioni di euro nel 2024, 77,34 milioni di euro nel 2025, 90 milioni di euro nel 2026, per un totale di 382,34 milioni di euro.

Le domande già pervenute che non dovessero trovare accoglimento nel corso del 2026 per insufficienza delle risorse disponibili potranno essere finanziate mediante gli stanziamenti che saranno assegnati nelle annualità 2027 e 2028.

Beneficiari 

Sono beneficiari:

  • parrocchie e enti ecclesiastici, per il tramite del loro legale rappresentante, aventi sede nel territorio regionale al momento della domanda
  • ogni soggetto, residente e titolare di diritto reale o di diritto personale di godimento, al momento della domanda, in unità immobiliare diversa dalla categoria catastale da A1 a A9 e A11, di proprietà di Parrocchie o enti ecclesiastici, situata nel territorio regionale.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista dal bando.

Nel caso in cui siano state presentate più domande di incentivo per la stessa unità immobiliare e in relazione alla medesima tipologia di intervento, od oltre i limiti indicati ai punti precedenti, sarà ammessa la domanda presentata per prima in ordine cronologico.

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Interventi e spese ammessi a finanziamento

Sono ammessi a finanziamento l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica realizzati a servizio a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale aventi categoria catastale da A1 ad A9 e A11 ovvero aventi categoria catastale diversa ed utilizzate da soggetti ivi residenti. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2022.

Sono ammesse in particolare le spese relative all’acquisto e installazione degli impianti, i lavori correlati, i sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell’impianto, le spese tecniche, le spese di istruttoria e di gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per l’intervento, comprensivi di I.V.A.

Con riferimento al costo sostenuto, il richiedente dovrà preventivamente individuare le spese ammissibili secondo quanto riportato al punto 7 del bando ed in particolare indicando distintamente il costo di ciascun impianto. 

Ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 7/2000 in ogni caso non sono ammissibili le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia in relazione di coniugio, sia in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado o che siano effettuate da società rispetto alle quali il richiedente abbia ruolo di socio o amministratore o da società in cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente.

Non sono ammissibili le spese documentate da fatture che non siano riconducibili alla realizzazione dell’intervento finanziato individuato nella domanda e non corrispondano a documenti contabili intestati al richiedente.
Non è ammissibile la parte di spesa sostenuta in relazione ad un’unità immobiliare nella quale sia esercitata un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

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Entità dell'incentivo, cumulabilità e controlli

Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento del costo totale dell’intervento per cui è richiesto l’incentivo con riferimento alle spese ritenute ammissibili sostenute a partire dal 1 novembre 2022 e secondo i limiti delle tabelle di cui dall'art. 4 del bando, cui si rimanda per il dettaglio di ciascuna tipologia di intervento. Al fine di valutare agevolmente l'entità dell’i ncentivo si invita ad utilizzare il foglio Excel scaricabile in questa pagina.

L'incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo ad eccezione delle detrazioni fiscali in base al cosiddetto "Superbonus 110%", di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quando l’impianto è compreso tra gli interventi che ne hanno usufruito.

Per la fruizione delle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, si invita a consultare la documentazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate, cui è opportuno rivolgersi per eventuali dubbi interpretativi. Informazioni sui benefici fiscali sono reperibili sulla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa.

Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri incentivi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

In particolare si ricorda che non è possibile presentare domanda per impianti che hanno fruito del Primo Conto Energia in scambio sul posto, in attuazione della deliberazione 574/2014/R/ dell’A EEGSI e delle Regole Tecniche del GSE.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni riguardo incentivi destinati alla produzione elettrica da fonti rinnovabili è opportuno rivolgersi al GSE.

Sono stati attivati i controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 sulla correttezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate nella domanda ai fini dell'ottenimento dell'incentivo.

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Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di incentivo sono state presentate esclusivamente "online", a pena di inammissibilità, attraverso il sistema " ISTANZE ONLINE" (di seguito IOL), a partire dalle ore 9.00 di giovedì 25 maggio 2023 e fino alle ore 16.00 di martedì 15 settembre 2026.

L'incentivo è disposto attraverso il procedimento a sportello, nell'ordine di presentazione della domanda, con contestuale concessione ed erogazione dell'importo riconoscibile per l'intervento richiesto.

La modulistica per la correzione di errori materiali nei casi previsti è scaricabile alla pagina dedicata cui si accede dal link "modulistica" riportato a fianco.

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Erogazione dell'incentivo

Ai sensi del punto 12 del bando, l'avvenuta erogazione dell'incentivo è comunicata i beneficiari unicamente mediante pubblicazione su questa pagina internet del provvedimento che l'ha disposta.

Nella sezione "Decreti ed elenchi domande liquidate" sono pubblicati i provvedimenti di liquidazione.

Si invita ciascun beneficiario a prendere visione del contenuto del decreto che ha disposto l'erogazione dell’incentivo, ai fini del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore.

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Informazioni e contatti

Gli uffici regionali sono a disposizione per richieste di informazioni con il numero dedicato  0432 555878, attivo martedì dalle 10.00 alle 12.30 e giovedì dalle 14.00 alle 16.30.

Il servizio di riscontro alle richieste indirizzate alla e-mail dedicata ecobonusregionale non è attivo.

È comunque possibile contattare gli istruttori indicati nella nota informativa sul procedimento per richiedere informazioni sulla propria domanda.

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