Iniziative per la tutela, l’accoglienza e l’integrazione dei MSNA.

(pagina in aggiornamento)

dalla l.r. 9/2023 art. 7:

1. In armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporta i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
a) supporta i Comuni che accolgono i minori stranieri non accompagnati loro affidati presso strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori, autorizzate e accreditate ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali ed educativi dei minori stranieri non accompagnati;
b) promuove presso i Comuni l'istituto dell'affidamento familiare, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore alla famiglia);
c) organizza un qualificato sistema di servizi, anche attraverso l'impiego di fondi europei, con particolare riferimento all'istruzione, all'apprendimento della lingua italiana, alla formazione professionale, al lavoro, alle attività di socializzazione, al fine di favorire la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia del minore straniero non accompagnato e di prevenirne il rischio di emarginazione e radicalizzazione;
d) partecipa alla strategia nazionale per l'emersione e il contrasto del fenomeno della tratta dei minori stranieri non accompagnati, in accordo con gli enti pubblici e gli enti del Terzo Settore competenti in materia;
e) promuove presso le strutture di cui alla lettera a), iniziative finalizzate a pervenire a modalità di accoglienza omogenee sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione del progetto educativo individualizzato (PEI), il modello operativo, le attività di integrazione;
f) promuove la qualificazione del personale operante con i minori stranieri non accompagnati, tramite attività formativa e di aggiornamento, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;
g) sostiene l'attività del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nella promozione dell'attività dei tutori volontari previsti dall'articolo 11 della legge 47/2017;
h) attua il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, nonché il monitoraggio della capienza e del funzionamento delle strutture di cui alla lettera a), al fine di rilevare il fabbisogno e la capacità di risposta del sistema e intervenire dove necessario.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale con deliberazione individua annualmente le priorità da perseguire.

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