Supporto ai Comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati e neo-maggiorenni presso strutture autorizzate

L'art. 7 della l.r. 9/2023 "Tutela dei minori stranieri non accompagnati" dispone che la Regione tuteli il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporti i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione.

Il  minore straniero non accompagnato è definito,dall'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, come il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Regolamento rimborsi Enti locali

Con DPreg 30 agosto 2023 n. 144, pubblicato sul BUR n. 36 del 6 settembre 2023, è stato adottato il Regolamento attuativo della l.r. 9/23 , che disciplina la concessione di rimborsi agli Enti locali delle spese che restano a carico degli stessi per per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

Tale intervento è esteso anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, esclusivamente per i "neomaggiorenni" affidati al servizio sociale dal Tribunale dei minorenni (c.d. "prosieguo amministrativo").

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STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a) della l.r. 9/23, la Regione supporta i Comuni che accolgono i minori stranieri presso strutture autorizzate e accreditate ai sensi degli artt. 31 e 33 della l.r. 6/2006.

In questa pagina è possibile ricavare tutte le informazioni sulle strutture e consultare il Registro regionale delle strutture per minori autorizzate e accreditate (i MSNA sono generalmente ospitati nelle strutture denominate "Comunità per l'integrazione sociale e socio-culturale").

Con Delibera di Giunta Regionale n. 403 del 28 marzo 2025, pubblicata nella colonna di destra, sono stati adottati i "Criteri per l’espressione del parere di compatibilità con il complessivo fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti sul territorio regionale", ai sensi dell'articolo 7 comma 2, lettera a bis) della l.r. 9/2023.

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Rette di riferimento 2025

A partire dal 1 febbraio 2025 è in vigore la Delibera di Giunta regionale n. 123 del 31 gennaio 2025 che dispone, per l’anno solare 2025, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge regionale 9/2023, i valori massimi onnicomprensivi ammessi a rimborso delle rette giornaliere per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso le comunità per l’integrazione sociale.

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SPESE DI ACCOGLIENZA ENTI LOCALI PER MSNA

Di seguito è pubblicata la modulistica necessaria alla presentazione della domanda di contributo. 

Termine scadenza domande: 31 ottobre di ogni anno (a sportello)

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SPESE DI ACCOGLIENZA ENTI LOCALI PER NEOMAGGIORENNI

Di seguito è pubblicata la modulistica necessaria alla presentazione della domanda di contributo. 

Termine scadenza domande: 31 ottobre di ogni anno (a sportello)

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AVVIO DEL PROCEDIMENTO SPESE DI ACCOGLIENZA ENTI LOCALI PER MSNA e NEOMAGGIORENNI

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