contenuti
L'art. 7 della l.r. 9/2023 "Tutela dei minori stranieri non accompagnati" dispone che la Regione tuteli il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporti i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione.
Il minore straniero non accompagnato è definito,dall'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, come il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
Indice dei contenuti
Regolamento rimborsi Enti locali
Con DPreg 30 agosto 2023 n. 144, pubblicato sul BUR n. 36 del 6 settembre 2023, è stato adottato il Regolamento attuativo della l.r. 9/23 , che disciplina la concessione di rimborsi agli Enti locali delle spese che restano a carico degli stessi per per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
Tale intervento è esteso anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, esclusivamente per i "neomaggiorenni" affidati al servizio sociale dal Tribunale dei minorenni (c.d. "prosieguo amministrativo").
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a) della l.r. 9/23, la Regione supporta i Comuni che accolgono i minori stranieri presso strutture autorizzate e accreditate ai sensi degli artt. 31 e 33 della l.r. 6/2006.
In questa pagina è possibile ricavare tutte le informazioni sulle strutture e consultare il Registro regionale delle strutture per minori autorizzate e accreditate (i MSNA sono generalmente ospitati nelle strutture denominate "Comunità per l'integrazione sociale e socio-culturale").
Con Delibera di Giunta Regionale n. 403 del 28 marzo 2025, pubblicata nella colonna di destra, sono stati adottati i "Criteri per l’espressione del parere di compatibilità con il complessivo fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti sul territorio regionale", ai sensi dell'articolo 7 comma 2, lettera a bis) della l.r. 9/2023.
Rette di riferimento 2025
A partire dal 1 febbraio 2025 è in vigore la Delibera di Giunta regionale n. 123 del 31 gennaio 2025 che dispone, per l’anno solare 2025, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge regionale 9/2023, i valori massimi onnicomprensivi ammessi a rimborso delle rette giornaliere per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso le comunità per l’integrazione sociale.
SPESE DI ACCOGLIENZA ENTI LOCALI PER MSNA
Di seguito è pubblicata la modulistica necessaria alla presentazione della domanda di contributo.
Termine scadenza domande: 31 ottobre di ogni anno (a sportello)
SPESE DI ACCOGLIENZA ENTI LOCALI PER NEOMAGGIORENNI
Di seguito è pubblicata la modulistica necessaria alla presentazione della domanda di contributo.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO SPESE DI ACCOGLIENZA ENTI LOCALI PER MSNA e NEOMAGGIORENNI