Profilo professionale

Il responsabile tecnico per l’attività di carrozziere è un tecnico in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di eseguire la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza a  quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di carrozziere.

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Requisiti di ammissione ai corsi

• Diploma di scuola secondaria di primo grado
• 18 anni ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17/10/2005, n.226;
Chi ha conseguito un titolo di studio all’estero deve presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. È indispensabile inoltre una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2 verificata attraverso test di ingresso a cura dell’ente attuatore.

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Durata minima

La durata minima dei percorsi standard è di 280 ore con una quota di stage pari al 30% del monte ore complessivo, al netto dell’esame finale.
Il modulo formativo riferito alla prima area di competenza “Gestione dell’attività di autoriparazione” può essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentano la tracciabilità.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della legge 11/12/2012, n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronico o a quella di gommista qualora non siano in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della legge n.122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale non posseduta.
Per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune “Gestione dell’attività di autoriparazione”, pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari a 180 ore. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% del monte ore da frequentare.
Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore” indirizzo “Riparazione di carrozzeria” nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di “Tecnico riparatore dei veicoli a motore” di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di “Tecnico per l’attività di carrozzeria” ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.
Sono esentati dall’obbligo frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all’ADA.7.59.176 – Riparazione della carrozzeria dei veicoli a motore del QNQR.
Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, del tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali. 

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Contenuti dei corsi

I contenuti dei corsi dettagliati per singolo modulo sono descritti in allegato all’Accordo relativo allo standard del 12 luglio 2018 Rep. Atti n.124/CSR. 

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Requisiti di accesso agli esami

Frequenza minima dell’80% delle ore complessive del percorso formativo.

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Esame finale ed attestazione

Il superamento dell’esame finale consente il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni, nel rispetto dei format allegati al DM 30 giugno 2015.

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