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Profilo professionale
Il responsabile tecnico per l’attività di carrozziere è un tecnico in grado di riconoscere le
esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del
veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti
danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura,
di eseguire la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo a effettuare le verifiche di
collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza a quanto
richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di
carrozziere.
Requisiti di ammissione ai corsi
• Diploma di scuola secondaria di primo grado
• 18 anni ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale conseguita ai
sensi del decreto legislativo 17/10/2005, n.226;
Chi ha conseguito un titolo di studio all’estero deve presentare una dichiarazione di valore
che attesti il livello di scolarizzazione. È indispensabile inoltre una buona conoscenza della
lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2 verificata attraverso test di ingresso a cura
dell’ente attuatore.
Durata minima
La durata minima dei percorsi standard è di 280 ore con una quota di stage pari al 30% del
monte ore complessivo, al netto dell’esame finale.
Il modulo formativo riferito alla prima area di competenza “Gestione dell’attività di
autoriparazione” può essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentano la
tracciabilità.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della legge 11/12/2012, n. 224, i responsabili tecnici delle
imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate
alle attività di meccatronico o a quella di gommista qualora non siano in possesso di uno dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della
legge n.122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze
relative all’abilitazione professionale non posseduta.
Per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune “Gestione dell’attività di
autoriparazione”, pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari a 180
ore. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% del monte ore da frequentare.
Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di “Operatore alla
riparazione dei veicoli a motore” indirizzo “Riparazione di carrozzeria” nonché del Diploma tecnico
professionale quadriennale di “Tecnico riparatore dei veicoli a motore” di cui all’Accordo sancito
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore
di qualificazione professionale di “Tecnico per l’attività di carrozzeria” ai sensi dell’art. 7,
comma 2, lett b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.
Sono esentati dall’obbligo frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in
possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all’ADA.7.59.176 – Riparazione
della carrozzeria dei veicoli a motore del QNQR.
Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano
inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, del tutto o in parte, la
durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per
competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.
Contenuti dei corsi
I contenuti dei corsi dettagliati per singolo modulo sono descritti in allegato all’Accordo
relativo allo standard del 12 luglio 2018 Rep. Atti n.124/CSR.
Requisiti di accesso agli esami
Frequenza minima dell’80% delle ore complessive del percorso formativo.
Esame finale ed attestazione
Il superamento dell’esame finale consente il rilascio di un attestato di qualificazione
professionale per Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni, nel rispetto dei
format allegati al DM 30 giugno 2015.