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Profilo professionale
L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme
vigenti, o come lavoro dipendente, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,
nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o
complementare. (Legge 17 agosto 2005, n. 174, art. 2, comma 1 - Disciplina dell'attività di
acconciatore)
Requisiti di ammissione ai corsi
I requisiti di accesso variano a seconda che si tratti di corsi biennali di qualifica o di
corsi di specializzazione finalizzati all’acquisizione della qualificazione di acconciatore.
a) Corsi biennali di qualifica: 18 anni e diploma di scuola secondaria di primo grado;
b) Corso annuale di specializzazione 600 ore finalizzato all’acquisizione della qualificazione
di acconciatore: possesso della qualifica conseguita in corsi biennali o nel corso triennale IeFP
per operatore del benessere-acconciatori;
c) Corso di formazione teorica finalizzato all’acquisizione della qualificazione di
acconciatore:
- un anno di attività lavorativa qualificata (riferibile al terzo livello di inquadramento del
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o, per i soggetti non dipendenti, lo
svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale) presso un’impresa di
acconciatura, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista
dalla contrattazione collettiva di categoria;
- tre anni di attività lavorativa qualificata presso un’impresa di acconciatura.
Durata minima
Corsi biennali di qualifica: 1800 ore ovvero 900 ore annuali di cui almeno il 30% in
stage;
Corso annuale di specializzazione: 600 ore di cui almeno il 30% in stage;
Corso di formazione teorica: 300 ore solo formazione teorica.
Contenuti
I contenuti dei corsi sono elencati nell’allegato 1 al “Regolamento in materia di esercizio
delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, art.
28, comma 6, e art. 40 bis, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n.12” di cui al decreto
n. 0126/Pres del 26 giugno 2015 modificato e integrato con decreto n. 05/Pres. del
29/01/2021.
Requisiti di accesso agli esami
Frequenza del 75% del monte ore complessivo al netto degli esami finali, sia per i corsi di
qualifica, che per quello annuale di specializzazione, come pure per quello di formazione
teorica.
Attestato rilasciato
Il superamento dell’esame finale del corso biennale di qualifica comporta il rilascio dell’a
ttestato di qualifica; il superamento dell’esame teorico pratico con commissione d’esame,
costituita ai sensi dell’art.6 del “Regolamento in materia di esercizio delle attività di
estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28 comma 6 e 40 bis
della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12” di cui al decreto n.0126/Pres del 26 giugno 2015,
consente il rilascio dell’attestato di qualificazione.