Al fine di contenere gli effetti anche di tipo finanziario conseguenti agli eventi catastrofali e calamitosi.

AVVISO (06.07.2026)

Si rende noto che con Decreto n. 36288/GRFVG del 04.07.2026 il Direttore Centrale della Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi ha approvato il Bando avente ad oggetto la concessione di incentivi a copertura dei premi assicurativi aventi a oggetto le unità immobiliari a uso residenziale ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia – Anno 2026, che si può reperire nella sezione "Normativa" di questa pagina.

ATTENZIONE

La domanda può essere trasmessa esclusivamente dall’intermediario assicurativo che si identifica con il proprio numero di iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari).
Sono considerati intermediari assicurativi tutti coloro che risultano regolarmente iscritti ad una delle sei Sezioni (dalla A alla F) in cui il Registro Unico degli Intermediari risulta suddiviso.
Nel caso in cui le polizze vengano rilasciate al cliente direttamente dall’Agenzia di assicurazione, l’intermediario è colui che opera come agente assicurativo per l’Agenzia stessa.
Nel caso in cui le polizze vengono rilasciate al cliente da soggetti che agiscono sulla base di un accordo di collaborazione con altri Intermediari iscritti al RUI, l’intermediario è l’Ente (es. Banca).

Le domande trasmesse da soggetti diversi dall'intermediario (come il proprietario e l'amministratore di condominio) saranno escluse.
Ogni cittadino/amministratore di condominio può rivolgersi al proprio agente assicurativo o a qualsiasi altro soggetto iscritto regolarmente al RUI per procedere alla compilazione e alla trasmissione della domanda. L’elenco degli intermediari pubblicato in questa pagina è un elenco di agenti che si sono resi disponibili a effettuare l'inserimento della domanda, ma solo in caso di assenza di altre figure di riferimento.
Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 gennaio 2027.

Di cosa si tratta 

Al fine di contenere gli effetti anche di tipo finanziario conseguenti agli eventi catastrofali e calamitosi ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 comma 23 della Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16 (Legge di stabilità 2024) come integrata dalla Legge Regionale 7 agosto 2024 n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26) Legge Regionale 30 dicembre 2024 n. 13, Legge Regionale 3 giugno 2025 n. 7 e Legge regionale 17 ottobre 2025 n.13, il presente bando disciplina le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l’erogazione degli incentivi, stabilisce le spese ammissibili, determina le modalità e i criteri di assegnazione nonché l’intensità del beneficio regionale a favore delle persone fisiche richiedenti il rimborso dei premi assicurativi aventi ad oggetto le unità immobiliari a uso residenziale ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Di seguito sono riportati gli elementi di sintesi del bando, a cui si rimanda per approfondimenti e conferma dei dati di sintesi

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Soggetti che possono accedere alla domanda di incentivo

Possono presentare domanda di contributo:
A) le persone fisiche che nel corso dell'anno 2026:
• risultano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento formalmente riconosciuti in un atto pubblico registrato riferito ad una o più unità immobiliari ad uso residenziale aventi categorie catastali da A1 a A9 e A11, presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia cui è riferita la polizza;
• sono intestatarie o cointestatarie di uno o più contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura dei danni derivanti da eventi atmosferici e catastrofali su fabbricati e su impianti fotovoltaici riferiti alle unità immobiliari di cui al punto precedente;
• siano in possesso della quietanza/e di polizza/e o altro documento che attesti l’avvenuto pagamento del/i premio/i di polizza.
Si precisa che ai fini della presentazione della domanda, la richiesta di incentivo dev’e ssere effettuata (attraverso l’intermediario assicurativo) esclusivamente dal proprietario (o comproprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile assicurato) e anche parte contraente del contratto di assicurazione.
L’atto di proprietà o l’atto relativo ai diritti reali di godimento riferito all’unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento deve essere stato registrato in data antecedente a quella di presentazione della domanda. È ammissibile l’i stanza relativa ad un fabbricato in corso di costruzione, purché abbia già ottenuto le relative concessioni edilizie.
Non sono soggetti beneficiari coloro che sono titolari di un diritto di locazione o comodato o altro diritto obbligatorio presso l’unità abitativa coperta dalla polizza richiesta a contribuzione.
Dev’essere presentata una domanda distinta per ciascuna unità immobiliare.
In presenza di più polizze riferite alla medesima unità immobiliare dev’essere presentata un'unica domanda.

B) L’amministratore di condominio, o dal condòmino facente funzioni per i condomini inferiori a 8 che ne siano sprovvisti, nel caso di polizze condominiali.
Nel caso di condomìni è ammessa all’incentivo la polizza condominiale per le parti comuni dell’edificio presentata da parte dell’amministratore anche non iscritto alla CCIA o solo nel caso di condomìni inferiori a 8 che ne sono sprovvisti anche dal condòmino nominato facente funzioni munito di apposita delega.

Non possono accedere all’incentivo le persone fisiche che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di stato. Per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Pertanto in caso di polizze condominiali, rimane esclusa la quota del premio riferita a un soggetto persona giuridica.

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Spese ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nell’anno 2026 per il pagamento delle quote dei premi di polizza aventi ad oggetto la garanzia per la copertura sia di danni atmosferici sia di danni catastrofali, anche se stipulate in momenti diversi. La polizza a copertura dei danni atmosferici e catastrofali può essere unica oppure le coperture possono essere contenute in polizze distinte ma sempre riferite alla medesima unità immobiliare. Pertanto saranno ammissibili a rimborso esclusivamente i versamenti dei premi versati nel corso dell’anno 2026.
Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno 2026 anche se avvenute anteriormente alla pubblicazione del presente bando. In caso di polizza poliennale è possibile presentare domanda esclusivamente per la quota di premio per eventi atmosferici e per eventi catastrofali di competenza dell’anno 2026.
Al momento della compilazione della domanda vanno inseriti esclusivamente gli importi che riguardano la copertura della polizza da eventi catastrofali già versati nel corso del 2026.

Tra le cose assicurate dalla copertura assicurativa della polizza riferita ad una o più unità immobiliari ad uso residenziale devono, anche alternativamente, rientrare:
- a) il fabbricato;
- b) l’impianto fotovoltaico.

Le imposte applicabili per legge ai premi assicurativi sono ammissibili qualora costituiscano un costo per il beneficiario.

Non sono ammissibili le spese che non risultano documentate da quietanza o altra ricevuta di spesa non riconducibili al/i contratto/i di assicurazione indicati in domanda.
Non sono ammissibili le spese sostenute in annualità diverse dal 2026.
Non sono altresì ammissibili le spese relative a premi (o quote di essi) di polizze a favore di persone giuridiche.

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Intensità dell’incentivo

Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi a fondo perduto.
L’incentivo è concesso attraverso la procedura automatica di cui all’articolo 35 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
• La quota premio versata a copertura degli eventi atmosferici è riconosciuta nella misura fissa di € 200,00 nel caso di condominio (parti comuni) e € 50,00 in tutti gli altri casi (singole abitazioni).
• La quota di premio versata a copertura dei danni catastrofali è riconosciuta nella misura dell’80% per i proprietari aventi un ISEE inferiore a € 50.000,00 e nella misura del 50% per tutti gli altri soggetti (aventi quindi ISEE maggiore o uguale a € 50.000,00) fino a un massimo di euro 650,00. Nel caso di condomini è riconosciuta una quota di premio versata nella misura del 50% fino a un massimo di euro 1.500,00
• In assenza dell’ISEE valido, verrà considerato un ISEE pari a € 50.000,00.

Le domande sono finanziate fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile (€ 500.000,00).
 

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Trasmissione delle domande e procedimento di concessione delle risorse

La domanda può essere trasmessa esclusivamente dall’intermediario assicurativo, che certifica i requisiti della polizza e si identifica con il proprio numero di iscrizione al RUI, dal giorno 6 luglio 2026 fino all’esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30.01.2027.
La domanda deve essere stampata, firmata dal soggetto dichiarante e allegata unitamente a copia leggibile di carta di identità in corso di validità (solo in caso di sottoscrizione autografa) del soggetto di cui al comma 1 lettera A) o del soggetto di cui al comma 1 lettera B) dell’art. 4 del bando.
La domanda di incentivo, deve essere compilata esclusivamente “on line” a pena di inammissibilità dall'intermediario assicurativo attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (di seguito IOL) - a cui si accede dalla presente sezione del sito (colonna a destra) - con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale di livello 2 (SPID).
Con successivo avviso del Direttore centrale della Direzione centrale competente da pubblicare sulla pagina dedicata del sito web della regione, sono stabiliti i termini di presentazione delle domande.
Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d’invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non verranno esaminate.
Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente bando o prive della sottoscrizione o nel caso di firma autografa, della copia della carta d’identità in corso di validità.
Non saranno altresì accettate né esaminate domande:
- prive della specificazione della copertura assicurativa relativa agli eventi atmosferici e agli eventi catastrofali;
- il cui premio non è stato versato nel corso dell’anno 2026;
- trasmesse da un soggetto non iscritto regolarmente ad una delle sei sezioni del RUI (Registro Unico degli Intermediari);
- in cui, con riferimento alle persone fisiche, vi sia divergenza tra soggetto titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godimento) sull’immobile assicurato e soggetto contraente della polizza assicurativa per venti atmosferici e catastrofali.
L’intermediario assicurativo risponde esclusivamente della trasmissione della domanda, rimanendo a carico dei soggetti di cui ai punti A) e B) del comma 1 dell’art. 4 del bando la responsabilità dei dati riportati sul portale e delle informazioni dichiarate ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del bando medesimo Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione o dell’Agente ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all’A mministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
Ciascuna persona fisica presenta domanda distinta per ciascuna unità immobiliare. In presenza di più polizze riferite alla medesima unità immobiliare dev’essere presentata un'unica domanda. Qualora il premio sia stato versato in più rate (mensili, bimestrali, trimestrali, etc.) è possibile inserire nella medesima domanda più quietanze di pagamento.
La domanda deve essere presentata attraverso il sistema dedicato on line a cui si accede dalla presente pagina.
La concessione dell’incentivo è disposta entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.
L’erogazione dell’incentivo viene disposta entro 60 giorni dal decreto di concessione.
Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza di risorse.

 

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Obblighi e vincoli dei beneficiari 

Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, su quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
Il soggetto dichiarante che richiede l’incentivo regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione oggetto di autocertificazione e relativa alle informazioni e dati forniti per un periodo non inferiore a due anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione ed erogazione dell’incentivo.
Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, la Regione comunica al beneficiario le modalità per il caricamento della documentazione elencata agli articoli 8 e 9 del bando, “on line” attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (IOL).

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Contatti 

Per risolvere eventuali dubbi si suggerisce di leggere le FAQ per verificare se il proprio quesito abbia già trovato risposta.

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Corso Cavour n.1 – Trieste
pec: patrimonio@certregione.fvg.it

tel. 040 3772110 e 0481 386256, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Responsabile del procedimento: dott. Marco Padrini (direttore centrale)

Per i quesiti riguardanti gli aspetti giuridici del regolamento:

Email: protezionecasa@regione.fvg.it

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è comunicato quanto segue:
Amministrazione competente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Oggetto del procedimento: concessione di incentivi a copertura dei premi assicurativi avente ad oggetto le unità immobiliari a uso residenziale
Struttura competente: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Responsabile del procedimento: dott. Marco Padrini
Sostituto del responsabile del procedimento: ing. Paolo Perucci
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Alida Gratton
Termine entro il quale deve concludersi il procedimento: 30 giorni. Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza di risorse o nei casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.
Rimedi esperibili:
- domanda all'Organo sostituto ai sensi dell’articolo 2, comma 9 ter della L. 241/1990, nel caso di inerzia;
- ricorso al TAR entro 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in caso di inerzia;
- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, avverso il medesimo;
- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, avverso il medesimo;
- adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, qualora si postuli la lesione di un diritto soggettivo, entro i termini di prescrizione previsti dal Codice civile.

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