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Ai sensi dell’articolo 3 commi 94-105 della Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di lavori sulla viabilità esclusivamente in territorio montano quali, in particolare, il rifacimento della rete viaria, ivi compresa la manutenzione o la realizzazione di opere complementari e infrastrutture a rete, ai comuni montani come individuati dall’Allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Gli interventi proposti da Comuni parzialmente montani potranno essere ammessi a finanziamento solamente se interamente ricadenti in area montana.
Sono considerate spese ammissibili tutte quelle destinate alla realizzazione dell’opera, come individuate dal vigente codice dei contratti pubblici, sostenute dopo la presentazione della domanda. Sono escluse le spese per acquisizione di aree o immobili.
I contributi sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nella misura massima di 200.000,00 euro. La spesa ammessa che eccede tale importo rimane a carico del Comune beneficiario e deve essere integralmente rendicontata. I contributi sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da normative comunitarie, statali e regionali, purchè non diversamente stabilito dalle medesime.
Le domande di contributo, redatte secondo il modello presente nella sezione Modulistica, sono presentate a mezzo PEC entro il 31 marzo di ogni anno all’indirizzo montagna@certregione.fvg.it.
La concessione dei contributi avviene previo procedimento a graduatoria di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 secondo l’applicazione dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n.82 del 24 gennaio 2025. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda. La relazione sui punteggi è compresa nel modello di domanda.
Sarà possibile la formazione di una nuova graduatoria solo all’esaurimento della graduatoria precedente.
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