La Regione riconosce, ai sensi dell’articolo 6, commi da 8 a 11 della legge regionale 29 dicembre 2025 (Legge di stabilità 2026), finanziamenti di specifici progetti sportivi connessi all'evento "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027" tramite apposite convenzioni.

In attuazione dell’articolo 6, mi da 8 a 11 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), per la finalità in oggetto è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 

Di cosa si tratta

L'Amministrazione regionale, per gli anni 2026 e 2027, è autorizzata a finanziare specifici progetti sportivi connessi all'evento "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027" e a stipulare convenzioni per disciplinare le modalità di finanziamento, l'intensità dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini e le modalità di rendicontazione dei medesimi.

I destinatari di tali finanziamenti (articolo 6, comma 9, della legge regionale 19/2025) sono:

a) Comitato regionale del CONI FVG;

b) Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), operanti a livello regionale;

c) Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

d) Comitati regionali delle Federazioni sportive paralimpiche e nazionali paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), operanti a livello regionale.

 

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Progetti finanziabili

Sono finanziabili gli specifici progetti sportivi promossi dai soggetti sopra descritti connessi all'evento "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027".

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento, ove compatibili, le seguenti spese:

a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso (massimo 4 stelle), per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori, inclusi i rimborsi spese forfettari di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 36/2021 riconosciuti per tali finalità ai volontari;

b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga, note di pagamento, parcelle;

c) affitto di impianti sportivi e costi per l’allestimento delle sedi di svolgimento del progetto sportivo oggetto del contributo;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto sportivo oggetto del contributo;

e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;

f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;

g) spese per la pubblicizzazione del progetto sportivo oggetto del contributo;

h) spese per l’assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti il progetto sportivo oggetto del contributo;

i) spese per coperture assicurative e spese per tasse agli organismi sportivi e alle organizzazioni sportive direttamente connesse al progetto sportivo oggetto del contributo;

h) altro – da concordare con il Servizio Sport.

 

SPESE NON AMMISSIBILI:

Non sono ammissibili a incentivo le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente;

b) doni e liberalità;

c) compensi ad atleti e dirigenti;

d) spese non riconducibili al progetto sportivo oggetto del contributo;

e) spese per l’acquisto di beni immobili e mobili registrati;

f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

g) altre spese prive di una specifica destinazione;

h) spese per oneri finanziari, in particolare quali interessi passivi o sopravvenienze passive;

i) imposte e tasse;

h) spese relative all’acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l’acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento del progetto sportivo oggetto del contributo, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

 

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Modalità di presentazione dei progetti

CANDIDATURA DEI PROGETTI

I progetti che si intendono realizzare sono presentati al Servizio competente in materia di sport, a mezzo pec, entro il termine del 31 ottobre di ogni anno del biennio di riferimento, accompagnati dalla descrizione del progetto e da un prospetto riassuntivo dei costi e delle entrate.

Per la candidatura del progetto si invita a consultare le informazioni reperibili nella sezione “ Linee guida per la candidatura”.

STIPULA DELLA CONVENZIONE

A seguito della valutazione positiva del progetto rispetto alle finalità della norma, è prevista la stipula di apposita convenzione.

Successivamente alla stipula della convenzione, il soggetto beneficiario compila la documentazione relativa allo Schema di progetto e al Piano finanziario dettagliato (i modelli verranno trasmessi direttamente dall’Ufficio Sport).

È possibile presentare il proprio progetto entro il termine di realizzazione degli eventi relativi a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Per maggiori informazioni si invita a contattare l’Ufficio sport (i recapiti si trovano nella sezione contatti).

 

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Concessione ed erogazione del contributo

Il finanziamento regionale è concesso entro 30 giorni dall’approvazione della Scheda progetto e del Piano finanziario, nella misura ivi determinata. L’erogazione del finanziamento è disposta secondo una delle seguenti modalità su richiesta del beneficiario:

a) nella misura dell’80 per cento di quanto concesso, a titolo di acconto, e il restante 20 per cento a titolo di saldo all’atto dell’approvazione della rendicontazione.

b) nella misura del 100 per cento di quanto concesso all’atto dell’approvazione della rendicontazione.

c) nella misura del 100 per cento dell’importo concesso in un’unica soluzione anticipata a seguito della presentazione di garanzia fideiussoria per un importo equivalente all’intero ammontare del finanziamento. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’organo regionale competente. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia sino alla data dell’atto di approvazione come previsto dalla Convenzione. È prevista la possibilità di richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in relazione alla durata presumibile del procedimento; in caso di inottemperanza il beneficiario decade dal contributo con conseguente revoca del decreto di concessione e applicazione dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

 

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