Le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, le cui finalità si esauriscono nel territorio regionale e che operano nelle materie di competenza regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione del relativo decreto presidenziale nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione e tenuto presso il Segretariato generale. Per gli enti che esulano dalla competenza regionale (ad es. perché perseguono finalità su tutto il territorio nazionale oppure perché gli scopi prefissi interessano materie statali, come è il caso degli enti di natura confessionale) la competenza spetta alle Prefetture.
La personalità giuridica comporta la totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre presentare una domanda su istanza del legale rappresentante dell'ente corredata dagli allegati indicati nella sezione modulistica.
La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle Fondazioni (ai sensi dell´ art. 25 codice civile con le modalità previste dell'art. 46 della L.R. 39/1993); dichiara inoltre l'estinzione delle persone giuridiche non più attive e può provvedere alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione.
La disciplina del riconoscimento è dettata dagli articoli da 14 a 35 del codice civile e dalle norme del D.P.R. 361/2000

 
PER TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA L'ISCRIZIONE O LA TRASMIGRAZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), SI PREGA DI CONTATTARE IL COMPETENTE SERVIZIO AL SEGUENTE LINK :

Servizio per le politiche del Terzo settore.

NOVITA' NORMATIVE EMERGENZA COVID-19


 

A cosa serve

Il riconoscimento della personalità giuridica determina la  totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell'ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. Da tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell'ente non possono chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio dell'ente.
Associazioni e comitati privi del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto. E possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un'associazione non riconosciuta può acquistare un immobile): mancando però la separazione assoluta dei patrimoni, i rappresentanti dell'ente possono in determinati casi essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente.

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Registro regionale delle persone giuridiche

Nel Registro regionale delle persone giuridiche sono iscritti gli enti riconosciuti secondo un ordine cronologico. Per i nuovi riconoscimenti, la prima iscrizione è condizione necessaria per l'acquisizione della personalità giuridica.
Nella parte analitica del Registro sono indicati, oltre alla denominazione dell'ente, la data dell'atto costitutivo, lo scopo, il patrimonio, la durata (qualora sia stata determinata), la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
Nel Registro sono altresì iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Il Registro è pubblico e, pertanto, accessibile a chiunque abbia interesse a prendere visione dei documenti che hanno dato luogo ad iscrizioni, nonché ad ottenerne estratti o certificati.

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Associazioni

Le associazioni riconosciute
Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo più o meno esteso di associati è quindi fondamentale e la loro volontà appare preminente. Esse si dividono in due grandi categorie, a seconda che abbiano ottenuto il cosiddetto "riconoscimento", ovvero non lo abbiano richiesto o comunque avuto. A tale ripartizione conseguono differenze in tema di formalità necessarie per la loro costituzione e di disciplina giuridica applicabile.
Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto quelle alle quali la competente autorità (regione o prefettura) ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (regionale o prefettizio).
Esse sono soggette a degli obblighi di forma particolari in quanto per la loro costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico. Tale forma è necessaria anche per la modificazione o integrazione dell'atto costitutivo o dello statuto; quest'ultimo atto, che può essere distinto o incorporato nell'atto costitutivo, unitamente alle disposizioni di legge, regola la vita e l'attività dell'ente.
Anche la loro disciplina successiva è soggetta a vincoli particolari. Il legislatore infatti prevede particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.
In compenso con il riconoscimento le Associazioni acquistano la personalità giuridica. Tale status comporta particolari vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell'associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell'ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall'associazione dai creditori di quest'ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall'associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che non l'hanno ottenuto o per i quali è ancora pendente il relativo procedimento.
Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all'autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute vi è una certa separazione tra il patrimonio dell'ente e quello dei suoi associati - la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta – poiché per i debiti dell'ente risponde in primo luogo il fondo comune dell'associazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l'operazione in nome e per conto dell'ente.
Finché poi dura l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.
Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l'apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d'altronde non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l'associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.
Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libertà molto ampia, in quanto l'ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.

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Fondazioni

La fondazione è un ente per lo più costituito da un soggetto (o un ristretto numero di soggetti) che destina una certa somma o un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale. Fondamentale quindi, oltre allo scopo, è la sussistenza di un determinato patrimonio il quale deve produrre delle rendite tali da consentire il perseguimento dello scopo. A differenza delle associazioni, nella fondazione non si riscontra quindi la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un'organizzazione che gestisce il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate: manca quindi un'assemblea degli associati e preminente rimane la volontà del fondatore.
Le fondazioni, come le associazioni riconosciute, sono delle persone giuridiche. Le fondazioni devono quindi costituirsi per atto pubblico e richiedere il riconoscimento; esse possono inoltre essere costituite anche per testamento. Una volta riconosciute ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, acquistano la personalità giuridica, con i relativi effetti di autonomia patrimoniale. Il patrimonio personale del fondatore risulterà pertanto del tutto distinto rispetto a quello della fondazione.
Come le associazioni riconosciute, anche la loro disciplina è soggetta a vincoli particolari. Innanzitutto, una volta ottenuto il riconoscimento o comunque iniziata l'attività, esse non possono più essere revocate dal fondatore; in ogni caso poi non possono essere revocate dagli eredi del fondatore. Sono in linea generale soggette al controllo dell'autorità amministrativa: inoltre sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.
Nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

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Comitati

Il comitato di regola viene costituito da più persone per reperire fondi o altre utilità finalizzati ad uno scopo particolare: esso può essere costituito per sostenere iniziative altrui, ma anche per proporne di autonome. La legge individua in maniera specifica i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, ponendo in risalto il profilo della sottoscrizione e della raccolta di fondi per uno scopo (v. artt. 39-42 del codice civile). Comunque è dato alla libertà dei privati di crearne di ulteriori e diversi.
Nei confronti del comitato e dei suoi componenti, come per le associazioni non riconosciute, non opereranno i benefici di autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti.
Comunque gli organizzatori e i gestori dei fondi raccolti sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Inoltre i componenti del comitato rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le offerte promesse.
Sempre in maniera analoga alle associazioni non riconosciute, non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l'apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili). E' peraltro possibile costituire un comitato sia con scrittura privata autenticata che con atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove il comitato voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare negli enti che possono beneficiare in generale delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. terzo settore.
Dal punto di vista della disciplina, il comitato è retto in pratica dagli accordi dei promotori, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali del nostro ordinamento.
Se i fondi raccolti dal comitato sono insufficienti allo scopo, ovvero questo non è più attuabile, ovvero essi residuino una volta raggiunto lo scopo prefissato, la sorte di tali fondi, se non è disciplinata nell'atto costitutivo, è stabilita dall'autorità governativa.
Resta ancora da segnalare che i comitati, come le associazioni non riconosciute, possono ottenere la personalità giuridica assumendo la veste dell'associazione riconosciuta o più frequentemente della fondazione.

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Impresa sociale

Ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno particolari requisiti.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.
Sono di utilità sociale, quei beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori :
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
f) valorizzazione del patrimonio culturale;
g) turismo sociale;
h) formazione universitaria e post-universitaria ;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali ;
l) formazione extra-scolastica;
m) servizi strumentali alle imprese sociali.
Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa in tali settori , possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano :
a) lavoratori svantaggiati;
b) lavoratori disabili.

Assenza dello scopo di lucro
L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori . Si considera distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Disciplina dei gruppi
All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di direzione e coordinamento delle società (artt. 2497-2497- septies c.c. e articolo 2545 -septies c.c.).
Si considera, in ogni caso, esercitante attività di direzione e controllo il soggetto che , per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

Costituzione
L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico.
Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del decreto n. 155, ed in particolare indicare:
a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento all'utilità sociale;
b) l'assenza di scopo di lucro.
E' prevista l'istituzione di un' apposita sezione relativa alle imprese sociali nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Responsabilità patrimoniale
Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.
Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.
Ne risulta, pertanto, un regime di responsabilità limitata collegato al superamento di una soglia di consistenza patrimoniale.
La disposizione non si applica agli enti ecclesiastici.

Denominazione
Salvo che per gli enti ecclesiastici è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale" che è invece vietato (così come quello di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno) a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Cariche sociali
Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale , salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.
Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.
L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Ammissione ed esclusione
Le relative modalità, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione , compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.
Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

Coordinamento con la disciplina delle ONLUS
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.
Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12 del decreto n. 155, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto n. 155 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 155, ai soli fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

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Onlus

Il termine Onlus è l'acronimo di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", .ossia di un ente al quale il legislatore ha riconosciuto particolari agevolazioni, soprattutto di carattere fiscale. Le Onlus non costituiscono una tipologia di enti a sé stanti, giacchè possono ottenere tale qualifica diverse categorie di soggetti, quali le associazioni, riconosciute o non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità, ove ricorrano specifici presupposti e siano rispettate determinate condizioni.
Tra questi, innanzitutto è obbligatorio che l'ente sia retto da un atto costitutivo o da uno statuto redatti per atto pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata o registrata. Inoltre il medesimo atto deve tassativamente contenere delle clausole disposte dalla legge, quali la previsione della democraticità della struttura, il divieto di distribuzione di utili e l'obbligo di impiegarli per gli scopi di utilità sociale, e così via. Queste ultime clausole sono altresì obbligatorie per tutti quegli enti, associazioni riconosciute, non riconosciute e comitati, che vogliano usufruire dei benefici fiscali, soprattutto in tema di imposte dirette, o accedere ai fondi pubblici destinati al c.d. terzo settore o non profit.
L'ente deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi previsti dalla legge: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale .
Oltre al divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, particolari limiti sono posti alle attività accessorie e connesse, onde restringere la rilevanza delle attività economiche, che devono in tali organizzazioni permanere come assolutamente strumentali e marginali. Infine la legge prevede che alcune delle attività sopra menzionate debbano essere svolte solo a favore di soggetti svantaggiati o bisognosi. Un apposito albo, poi, raccoglie tali enti che solo in presenza di tutti i requisiti fin qui evidenziati possono accedervi.
In compenso numerosi e penetranti sono i benefici fiscali connessi alla scelta di questa particolare struttura. Per le Onlus sono quindi previste forti agevolazioni in tema di imposte indirette ed Iva, mentre sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dall'imposta sulle donazioni, dall'imposta sugli spettacoli e in materia di tributi locali. Infine sono previste facilitazioni in materia di imposta di registro e per lotterie, tombole, banchi e così via.
Una disciplina particolare è prevista anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali. Tali organismi sono soggetti a vincoli e obblighi ben precisi, ma in compenso sono destinatari di numerose agevolazioni e sono di diritto Onlus.

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Organizzazioni di volontariato

Svolgono attività prestate esclusivamente per fini di solidarietà al fine di conseguire finalità di carattere sociale, civile e culturale, avvalendosi in modo determinante o prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (L. 266/1991 art. 3).
Per accedere ai contributi pubblici e per godere delle agevolazioni fiscali devono iscriversi nel Registro del Volontariato della Regione istituito presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà– Servizio del Volontariato come previsto dalla  LR 12/1995 e dal Regolamento approvato con DPReg. 033/Pres./2003 e successive modifiche e integrazioni, mentre non è necessario ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte negli appositi registri regionali sono considerate ONLUS di diritto e quindi possono beneficiare delle relative norme agevolative senza dover rispettare i numerosi requisiti del D.lgs. 460/1997.

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Cooperative

La cooperativa è una forma di società costituita per svolgere in comune un'attività di impresa per assicurare ai soci – a seconda del tipo di cooperativa - lavoro,  beni di consumo, servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato (scopo mutualistico).A differenza delle società di capitali, il fondamento dell'agire economico cooperativo è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è infatti la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.Le cooperative sono regolate dagli articoli da 2511 a 2548 del codice civile e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni.Le società cooperative godono, ai sensi dell’art. 2518 c.c., di autonomia patrimoniale perfetta, poiché delle obbligazioni contratte in nome e per conto della cooperativa risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Per ulteriori informazioni sulla disciplina regionale delle cooperative e sui contributi da esse ottenibili, si rinvia alla sezione dedicata.

 

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