Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e sue successive modifiche ed integrazioni, la Regione Friuli Venezia Giulia persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la riduzione dei termini dei procedimenti stessi e la loro conclusione mediante l'adozione entro i termini stabiliti di un provvedimento espresso.


Tali termini, ove non stabiliti per legge o regolamento, sono determinati da deliberazione della giunta regionale e non possono essere superiori a 90 giorni.
Nei casi in cui - tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento - sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti, essi possono essere ampliati fino a un massimo di 180 giorni.
Qualora i termini non siano determinati per legge o per regolamento, il procedimento si conclude entro il termine di 30 giorni.


In compensazione della normativa regolamentare vigente, con la Delibera di Giunta regionale n. 597 del 08.04.2016, l'Area istruzione, alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università stabilisce i termini per la conclusione dei procedimenti - sia relativi ad interventi di natura contributiva che non - e indica le ragioni che impongono la previsione di termini superiori a 90 giorni.


Relativamente alle fattispecie non comprese nell'allegato alla citata delibera, la Direzione stabilisce in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di contributi di sua competenza, per i quali il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono direttamente individuati dalla legge, riguardanti rispettivamente
- il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di concessione dei contributi con decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda,
- il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di rendicontazione dei contributi con decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo rendiconto.

Con la Delibera  n. 1564 del 26 agosto 2016, la Giunta Regionale ha modificato la denominazione e le competenze dell'Area istruzione, formazione e ricerca, comprendente il Servizio alta formazione e ricerca, il Servizio istruzione e politiche giovanili e il Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

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