Nella seduta del 25 febbraio 2010, la III Commissione del Consiglio delle autonomie locali ha esaminato in via preliminare le modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine di cui all’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ) approvate in via preliminare con la deliberazione della Giunta regionale n. 2178 del 30 settembre 2009
ll regolamento è volto a potenziare gli interventi a sostegno di persone non autosufficienti e
delle famiglie che si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare.
Alla riunione ha partecipato anche il Presidente della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria sociale e socio-sanitaria regionale, Vittorino Boem, il quale ha
illustrato gli esiti dell’approfondimento sull’atto in esame condotto dalla Conferenza il 22
gennaio u.s..
La III Commissione, in esito al dibattito, ha ritenuto di condividere e fare propri i propri i rilievi e le osservazioni formulati dalla Conferenza permanente ed in particolare:
1) la proposta di non procedere alla modifica del parametro ISEE, modifica finalizzata a prevedere meccanismi che consentano di attualizzare l’indicatore della situazione economica, in quanto il mantenimento dell’ISEE tradizionale evita il rischio di differenziazioni territoriali nei criteri e nei metodi di aggiornamento e, quindi, in definitiva, il rischio di creare disparità nella fruizione del contributo;
2) la proposta di non procedere all’abolizione del meccanismo della rendicontazione dei costi sostenuti da parte delle famiglie, per quanto riguarda l’assegno per l’autonomia (APA).
Le perplessità in ordine a tale abolizione sono motivate da due ordini di timori:
a) l’assenza di qualsiasi tipo di rendicontazione di tali spese, anche nelle ipotesi di mutamento delle condizioni di autonomia, determinerà l’automaticità di un meccanismo con conseguente aumento del numero delle richieste di contributo, rendendo così più gravosa la relativa gestione;
b) la mancanza della rendicontazione potrebbe favorire situazioni di illegalità. Infatti, se da un lato, aumentando il valore del contributo destinato all’assistenza, si intende disincentivare il ricorso al lavoro c.d. nero, dall’altro lato, eliminando qualsiasi meccanismo di verifica, si rischia di sortire l’effetto contrario.