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cons-aut/numero 1






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Demanio idrico

Ok a regolamento per rilascio concessioni

Cambiano le regole per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico regionale.

Nell’ultima seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio delle autonomie locali ha espresso all’u nanimità parere favorevole al regolamento “per la disciplina del rilascio delle concessioni per l’u tilizzo di beni del demanio idrico regionale”, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 133 del 28 gennaio 2010 (vedi deliberazione n. 5 sul sito del CAL)

Durante l’illustrazione tecnica sono stati posti in evidenza gli aspetti più rilevanti della normativa, di seguito elencati:

- in accordo con le Amministrazioni comunali e con i privati, la durata delle concessioni viene stabilita in funzione della loro tipologia; i canoni di concessione sono determinati con regolamento e sono soggetti all’aggiornamento sulla base dei dati ISTAT;

- qualora il concessionario non provveda alla corresponsione del canone entro i termini, sono applicati gli interessi legali;

- viene disposta la revoca della concessione nel caso in cui il canone non venga corrisposto per due anni di seguito;

- le garanzie finanziarie previste contemplano un deposito cauzionale nelle forme di legge, pari ad un’annualità del canone per le concessioni di durata fino a quindici anni e a due annualità per le concessioni di durata superiore;

- il concessionario è soggetto ad una serie di obblighi, tra cui l’utilizzo nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto di concessione e di tutte le norme vigenti in materia urbanistica, di polizia idraulica e di tutela paesaggistico-ambientale;

- sussiste il divieto di subconcedere il bene demaniale a terzi;

- oltre ai casi di decadenza dalla concessione per motivi dipendenti dal concessionario, è previsto che l’Amministrazione regionale possa procedere alla revoca della concessione qualora la stessa risulti di pregiudizio agli interessi idraulici o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono necessario utilizzare il bene;

 - la disciplina del subentro nella concessione prevede, in via generale, il divieto di tale possibilità, salve alcune specifiche deroghe, tra le quali, la morte o la rinuncia del concessionario o l’alienazione dei beni a servizio dei quali erano state realizzate le opere oggetto della concessione.

Nel corso della discussione è stata accolta dai funzionari regionali la richiesta di inserire anche le Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) tra i soggetti a favore dei quali rilasciare concessioni per la realizzazione e l’utilizzo di opere di pubblica utilità.

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