Sono state approvate dalla Giunta regionale le prime disposizioni urgenti in materia di ritiro
sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte dei produttori che vinificano
esclusivamente le proprie uve.
Il provvedimento, proposto dall'assessore Violino, si riferisce, per la campagna viticola
2009-2010, all'impiego delle vinacce per uso agronomico, ovvero quale ammendante dei terreni.
Per sottoprodotti della vinificazione si intendono infatti le vinacce vergini, comprendenti
le bucce, i vinaccioli e i raspi. Che prima di essere sparse sui terreni dovranno essere
denaturate.
L'articolato regolamenta il loro spandimento nelle campagne, attuando il decreto ministeriale
numero 5396 del 27 novembre del 2008. Il quale, all'articolo 5 stabilisce l'esonero dei viticoltori
dall'obbligo di consegna delle vinacce ai distillatori. Purchè essi destinino tali sottoprodotti
della vinificazione a usi alternativi alla distillazione.
L'Esecutivo ha altresì deciso di adottate ulteriori disposizioni in merito ai controlli da
eseguire per verificare il rispetto delle disposizioni sull'uso corretto di tali vinacce nelle
campagne tramite un ulteriore provvedimento.
Secondo il regolamento, non potranno essere disperse sui terreni in conduzione più di tre
tonnellate per ettaro di vinacce.
Sono escluse dalla classificazione di sottoprodotti della vinificazione ai sensi di questo
provvedimento le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli
impianti aziendali.
E' infine vietato lo spandimento delle vinacce entro cinque metri dalle sponde dei corsi
d'acqua e dall'arenile, sui terreni gelati o innevati, saturi d'acqua o franosi. Nonché, tra il 15
novembre e il 15 febbraio nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
INFO:
silverio.scaringella@regione.fvg.it; tel.
0432 - 555225
Servizio produzioni agricole
Foto: Andrea Tami