lavori pubblici

Codice regionale dell'edilizia

FAQ -

A. L’articolo 4, comma 1, lettera c), punto 3 della LR 19/2009 dispone che le opere di completa demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia. Tali interventi possono prevedere, altresì riduzioni e incrementi di volumetria: gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, derivandone che gli interventi in ampliamento devono rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di cui all’articolo 9 del DM 1444/1968.

B. La realizzazione di un portico in aderenza ad un’abitazione esistente, all’esterno di vani utili quali ad esempio il soggiorno, laddove preveda la sola copertura possa inquadrarsi come tettoia ed essere assoggettato al regime di attività edilizia libera (fino a 25 metri quadrati) o attività edilizia libera asseverata (oltre 25 metri quadrati). A contrario, laddove si generi un ampliamento finalizzato alla creazione di nuovi spazi in termini di superficie con particolare riferimento all’utilizzo della parte ampliata, l’intervento è inquadrabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della LR 19/2009.

C. L’indice così come previsto dalla disciplina di settore è finalizzato a regolamentare la realizzazione di nuove costruzioni, non rilevando al fine di calcolare il medesimo volume qualora la trasformazione edilizia non alteri la volumetria complessiva degli edifici legittimati e non comporti modifiche delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Infatti, a titolo esemplificativo, la trasformazione di un edificio residenziale originariamente costituito da un’abitazione principale e annessi accessori in unità immobiliari abitative, con ciò trasformando gli annessi accessori in spazi utili, non soggiace al rispetto dell’indice di zona originariamente previsto per le nuove realizzazioni. Tale indice dovrà giocoforza essere rispettato nel caso di interventi di ampliamento.

A. L’articolo 21 comma 6 della LR 19/2009 non prevede, a differenza di quanto previsto all’a rticolo 15 comma 2 del DPR 380/2001, un riferimento temporale entro il quale debbano necessariamente cominciare i lavori. Nel periodo di efficacia del titolo abilitativo, il titolare può comunicare l’inizio dei lavori anche dopo un anno. Il mancato avvio entro l’anno non comporta la decadenza del titolo di cui all’articolo 23, commi 3 e 4 della LR 19/2009.

B. L’articolo 4, comma 2 della LR 5/2020 dispone che i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla LR 19/2009 in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31/03/2022 conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto. La proroga di trenta mesi di cui al D.L. 181/2023, qualora applicabile, va a sommarsi alla proroga di efficacia di due anni prevista dalla LR 5/2020.

C. In applicazione dell'art. 27bis, qualora le difformità non generino superfici aggiuntive, è dovuta unicamente l'oblazione "una tantum" pari a 258 €. Invece, qualora le difformità generino superfici aggiuntive, è dovuta invece l'oblazione nella misura determinata dall'art. 49, comprese le riduzioni ivi previste.

A. L’articolo 45, comma 2, lettera b) della legge regionale 19/2009 ammette la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria qualora l’immobile sia conforme agli strumenti di pianificazione vigenti, quale unico requisito, oppure in alternativa, sia conforme a quelli vigenti all’epoca di realizzazione degli interventi senza che lo stesso sia stato oggetto successivamente di ulteriori modifiche, quindi accertando anche che l’immobile non sia stato oggetto di ulteriori modifiche nel tempo.

A. La deroga di cui all’articolo 39 deve considerarsi onnicomprensiva rispetto alle altezze minime e i principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi, ammettendo, quindi, oltre a derogare alle altezze - con il limite altezza minima ml. 1,30 e media non inferiore a ml. 1,90 - anche la deroga agli altri principali requisiti igienico -sanitari, quali le superfici minime previste nell’articolo 6 della legge regionale 44/85 e le superfici finestrate previste nell’articolo 7 della medesima legge.

B. In caso di sanatoria di interventi di recupero dei sottotetti esistenti realizzati post LR 19/2009 e quindi in regime di fatto di doppia conformità, la sanzione è pari, come per tutte le SCIA, a 516 euro. Invece, se realizzati ante LR 19/2009 e quindi in regime di fatto di conformità singola ad oggi, la sanzione è pari, come per tutte le SCIA, al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.000 euro, come previsto dall'art.50 comma 1. Valgono comunque le riduzioni di cui all'art. 50, comma 3bis.

C. Nelle zone omogenee A e B0 o singoli edifici e aree a esse equiparati, il Consiglio comunale possa stabilire con propria deliberazione, le zone, i singoli edifici o le aree equiparati, in cui operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis o alcune di esse, ovvero limitatamente ad alcuni parametri. Nelle zone omogenee diverse dalle A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, non viene espressamente indicata tale possibilità. Tuttavia, leggendo il comma 4 in un’o ttica sistemica, pare corretto ritenere che anche nelle zone diverse dalle A e B0, il Comune ha la facoltà di modulare l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 39 bis.
 

ultimo aggiornamento: Fri Jul 05 16:19:27 CEST 2024