Con il termine conduttore patentato si definisce quella figura tecnica con i requisiti stabiliti in prima istanza dalla definizione del vecchio Regio Decreto 824 del 12.05.1927, poi dal D.M. 01.03.1974 e successive modifiche del 07.02.1979 e infine dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 07/08/2020 n. 94. 
 
La patente per conduttore di generatori di vapore si articola in diversi gradi corrispondenti alle diverse tipologie di generatori: 

I° grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie.

II grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 ton/h (aventi superfice di riscaldamento non superiore a 500 m²).

III grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 ton/h di vapore (superficie di scambio termico non superiore a 100 m²)

IV grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 ton/h di vapore (superficie di scambio termico non superiore a 30 m²).

Per l’ammissione agli esami per il conseguimento dei diversi gradi di abilitazione è necessario che l’aspirante abbia effettuato appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato 2 al DM 07/08/2020 n. 94.

I corsi sono organizzati dagli enti accreditati della Regione e approvati dal Servizio formazione.

Requisiti di accesso ai corsi

I requisiti sono commisurati al grado di abilitazione da conseguire.
- Abilitazione di 4°: maggiore età e obbligo di istruzione, se minori di 18 anni, qualifica triennale che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
- Abilitazione di 3°: come per il 4° o possesso del patentino di 4° da almeno un anno.
- Abilitazione di 2°: diploma di scuola secondaria di secondo grado o possesso del patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno.
- Abilitazione di 1°: possesso del patentino di 2° rilasciato da almeno un anno o possesso del titolo di laurea di cui all’art. 4, comma 2 sub a), b) c) o diploma di scuola secondaria superiore di cui all’art. 4 comma 2 sub d) del DM 07/08/2020 n. 94.

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Durata minima dei corsi

La durata dei corsi dipende dal grado di patentino da conseguire.
- Abilitazione 4°: parte teorica 80 ore di cui 8 ore modulo giuridico e 72 ore modulo tecnico. Parte pratica 30 giornate di almeno 240 ore presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall’obbligo del conduttore patentato.
- Abilitazione di 3°: parte teorica di 120 ore di cui 12 ore modulo giuridico e 108 ore modulo tecnico. Parte pratica 30 giornate di non meno di 240 ore presso un generatore di vapore avente una potenzialità di 1t/h di vapore o superficie di riscaldamento superiore a 30 m². Se l’allievo è già in possesso del patentino di 4° la durata del monte ore sarà pari alla metà sia del monte ore teorico che pratico.
- Abilitazione di 2°: per i possessori del titolo di studio di cui all’art. 4 comma 3 (diploma di scuola secondaria di secondo grado) del DM 94 07/08/2020 e per i possessori da almeno un anno del patentino di 3° che non abbiano conseguito i predetto titolo di studio, il corso è strutturato in una parte teorica di 140 ore costituita da un modulo giuridico di 12 ore e un modulo tecnico di 128 ore, un parte pratica di 40 giornate di non meno di 320 ore presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3t/h di vapore o in difetto di tale valore presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m².
Per i possessori del titolo di studio di cui all’art. 4, comma 3 del DM in parola (diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado) già in possesso del patentino di 3° il monte ore della parte teorica e della parte pratica è ridotto della metà.
- Abilitazione di 1°: per i possessori del titolo di studio di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) il percorso comprende 12 ore modulo giuridico, e modulo pratico di 40 giornate di non meno di 320 ore. Per i possessori del titolo di studio di cui all’art. 4, comma 2 lettere a) e b) già in possesso del patentino di 2°, il corso è costituito dalla sola parte pratica ridotta della metà. Per i possessori del titolo di studio di cui all’art.4, comma 2, lettera c) il percorso comprende una parte teorica di 60 ore di cui 12 ore di modulo giuridico e modulo tecnico di 48 ore. La parte pratica comprende 50 giornate di non meno di 400 ore. Per i possessori del titolo di studio di cui all’art. 4, comma 2, lettera c) già in possesso del patentino di 2°, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà. Per i possessori del titolo di studio di cui all’art. 4, comma 2, lettera d) e per i possessori del patentino di 2° da almeno un anno, che non abbiano conseguito il predetto titolo di studio, il monte ore corso prevede 12 ore di modulo giuridico e 148 ore di modulo tecnico, una parte pratica di 60 giornate di non meno di 480 ore. Per i possessori del titolo di studio di cui all’art.4, comma 2 lettera d) già in possesso del patentino di 2° il corso di formazione è costituito dalla sola parte partica ridotta della metà.

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Requisiti di accesso all’esame finale

Frequenza di almeno il 90% della parte teorica e pratica.

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Attestato rilasciato

Al superamento dell’esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza. Per il contenuto degli attestati si veda l’art. 6 comma 6.3 del DM 07/08/2020 n. 94.

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Esami di abilitazione

Gli esami di abilitazione si tengono, nei mesi e nei capoluoghi di provincia indicati all’a llegato 1 del DM a cura degli ispettorati territoriali del lavoro competenti. Consistono in prove teorico-pratiche entro i limiti dei programmi relativi ai diversi livelli indicati nel D.M. 07/08/2020, allegato 2. 

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