il bene casa

Contributi ai condomìni privati per installare nuovi ascensori o adeguare quelli esistenti

FAQ - Contributi straordinari per acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

No, non deve essere trasmesso l’originale cartaceo della domanda. La domanda va scansionata e inviata in allegato ad una PEC all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it unitamente alla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (qualora la domanda è sottoscritta digitalmente non è necessario inviare in allegato la copia del documento di identità). Si ricorda altresì
che ai sensi dell’articolo 7 del Bando la domanda è inammissibile, e che conseguentemente verrà archiviata, qualora non sia presentata utilizzando il modulo allegato al bando stesso ovvero sia presentata in modalità differente da quella sopra richiamata.

 L’assolvimento all’imposta di bollo (euro 16,00) può avvenire sia utilizzando la marca da bollo “fisica” sia tramite F23.
• In caso di utilizzo di una marca da bollo, questa dopo essere stata apposta sulla domanda va anche annullata (ad esempio tramite apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro, parte sulla
marca e parte sul foglio) in modo da rendere evidente il suo utilizzo unicamente per l’i stanza contributiva in argomento. La domanda va quindi scansionata ed inviata in allegato alla PEC.
• In caso di pagamento del bollo con F23, da utilizzare presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa, i campi da compilare
sono i seguenti:
- campo 4: indicare i dati del soggetto che ha presentato l’istanza;
- campo 6: indicare il codice della direzione provinciale dell’agenzia delle entrate di competenza rispetto alla residenza del soggetto (TI2 per Trieste, TI4 per Gorizia, TI6 per Pordenone, TI8 per
Udine);
- campo 9: indicare come causale il codice “PA”;
- campo 11: indicare come codice tributo “456 T”;
- campo 12: indicare come descrizione “IMPOSTA DI BOLLO”;
- campo 13: indicare l’importo di euro 16,00;
I campi 7, 8, 10 e 14 non devono essere compilati.
Sul modello F23 va specificato il riferimento all’istanza cui il pagamento si riferisce (esempio: L.R. 1/2016, art. 23: Contributi per l’installazione o l’adeguamento di ascensori in condomini privati.
Bando 2021). Copia del documento attestante l’avvenuto pagamento deve essere inviata insieme alla domanda di contributo.
• L’imposta di bollo può essere assolta anche in modalità virtuale con marca da bollo digitale, in tal caso va allegata alla PEC il documento informatico comprovante l’avvenuto pagamento.

No, non sono ammissibili a contributo le domande presentate per iniziative da realizzare su edifici la cui proprietà è in capo ad un unico soggetto. Il Bando è destinato ai condomìni con specifici requisiti tra i quali la composizione minima di “almeno due unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale di proprietà di almeno due diversi soggetti privati” (articolo 2 comma 1 del Bando).

No, il bando ascensori è riservato unicamente a iniziative che prevedono l’installazione o l’a deguamento di ascensori e non anche altre tipologie di impianti per espressa disposizione di legge  che chiaramente così definisce l’ambito dello strumento incentivante: “La Regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori, nonché di adeguamento di ascensori …”.

No, non è necessario presentare la deliberazione condominiale o sua fotocopia in allegato alla domanda di contributo. Al fine di facilitare la presentazione della domanda la sussistenza di tale condizione viene dimostrata con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, parte integrante del modulo di domanda, da rendere ai sensi del DPR 445/2000. La dichiarazione è quella presente alla lettera G) del modulo. L’eventuale produzione sarà necessaria solo se richiesta successivamente dalla Regione.

No, non è necessario presentare la deliberazione condominiale o sua fotocopia in allegato alla domanda di contributo. Al fine di facilitare la presentazione della domanda la sussistenza di tale
condizione viene dimostrata con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, parte integrante del modulo di domanda, da rendere ai sensi del DPR 445/2000. La dichiarazione è quella presente alla lettera
G) del modulo. L’eventuale produzione sarà necessaria solo se richiesta successivamente dalla Regione.

Si, è finanziabile un’iniziativa che preveda l’installazione di un ascensore, sia esso interno o esterno, con fermate ad un livello intermedio tra i piani serviti qualora non sia possibile, in ragione delle  particolari caratteristiche dell’edificio, raggiungere direttamente il piano di entrata delle abitazioni sempre che si produca un risultato conforme alle finalità della legge (attenuare sensibilmente le
condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione migliorando la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi).

No, il progetto relativo all’intervento, redatto nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed edilizie riferite alle caratteristiche dell’edificio, può anche non prevedere la realizzazione di servoscala a servizio di
alcune unità abitative, ma è necessario che sia assicurata la possibilità di installare in un tempo successivo meccanismi per l’accesso ai piani delle abitazioni.

Il condominio, formato da due o più scale ovvero da due o più corpi fabbrica strutturalmente autonomi,Si, purché le abitazioni delle scale o dei corpi fabbrica interessati da ciascuna installazione non possano essere raggiunte utilizzando l’ascensore della scala o corpo fabbrica serviti dagli altri ascensori
già installati o da installare. Qualora quindi tale condizione è rispettata, il condominio deve presentare una domanda per ogni installazione o adeguamento di ascensore di ciascuna scala o corpo fabbrica.

No, per il riconoscimento del contributo non è necessario che l’iniziativa preveda anche l’i nstallazione di un meccanismo atto a superare la scala di ingresso giacché l’impianto consente già di per sé di
soddisfare la finalità della legge (migliorare la fruibilità e l’accessibilità degli spazi abitativi). Si ricorda al riguardo la disposizione dell’articolo 5 del bando in base alla quale, tra l’altro, sono ammesse a
finanziamento, oltre alla spesa per la cabina e per le apparecchiature, le spese sostenute per le opere necessarie all’adeguamento dei vani scale e quant’altro strettamente correlato per dare l’opera
completa; anche se l’articolo 5 suddetto consenta l’ammissibilità anche delle spese per l’e ventuale contestuale installazione di servoscala o piattaforme elevatrici necessarie al raggiungimento e utilizzo
dell’ascensore, queste opere non sono obbligatorie ai fini contributivi.

No, il contributo è concedibile in conformità alle finalità normative quindi solo in relazione a edifici per i quali l’installazione o l’adeguamento di ascensori consenta il miglioramento della fruibilità e
dell’accessibilità degli spazi abitativi per le persone private che nel condominio risultano residenti anagraficamente e con dimora abituale. Il contributo pertanto non sarà concesso a condomìni disabitati
e/o non abitabili o per edifici aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva.

No, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche ed edilizie riferite alle caratteristiche dell’edificio, si ricorda la disposizione dell’articolo 5 del bando in base alla quale, tra l’altro, sono
ammesse a finanziamento, oltre alla spesa per la cabina e per le apparecchiature, le spese sostenute per le opere necessarie all’adeguamento dei vani scale e quant’altro strettamente correlato per dare l’opera
completa; anche se l’articolo 5 suddetto consenta l’ammissibilità anche delle spese per l’e ventuale contestuale installazione di servoscala o piattaforme elevatrici necessarie al raggiungimento e utilizzo
dell’ascensore, queste opere non sono obbligatorie ai fini contributivi.

Sì, per l’intervento di installazione o adeguamento dell’ascensore si può accedere sia al contributo regionale sia alle detrazioni fiscali, le due agevolazioni sono cumulabili entro i limiti della spesa sostenuta.
Le spese ammissibili a finanziamento sostenute e rendicontate dal Condominio al fine della determinazione del contributo saranno in ogni caso considerate al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale. Al fine peraltro di poter cumulare al contributo regionale le eventuali agevolazioni fiscali sarà necessario che il Condominio rispetti le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate sulle modalità di calcolo per la quantificazione dell’importo di spesa sul quale è possibile avvalersi delle agevolazioni fiscali, anche nel caso in cui il contributo regionale sia erogato in periodi di imposta diversi da quello in cui è richiesta l’agevolazione fiscale.

ultimo aggiornamento: Thu Oct 20 16:30:03 CEST 2022