Al fine di contenere gli effetti anche di tipo finanziario conseguenti agli eventi catastrofali e calamitosi.

AVVISO

Si rende noto che con Decreto n. 4724/GRFVG del 03.02.2026 il Direttore Centrale della Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi ha approvato le modifiche al Bando 2025, che si può reperire nella sezione "Normativa" di questa pagina.

ATTENZIONE
Solo l’intermediario (l’agente assicurativo, anche se on line o collocato presso un istituto bancario) con iscrizione al RUI può trasmettere la domanda di incentivo.
Le domande trasmesse da soggetti diversi dall’intermediario (come il proprietario e l’a mministratore di condominio) saranno escluse.
Si invita pertanto i proprietari e gli amministratori di condominio a contattare il proprio agente (intermediario).

Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30.06.2026.

Di cosa si tratta 

Al fine di contenere gli effetti anche di tipo finanziario conseguenti agli eventi catastrofali e calamitosi ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 comma 23 della Legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16 (Legge di stabilità 2024) come integrata dalla Legge Regionale 7 agosto 2024 n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26) Legge Regionale 30 dicembre 2024 n. 13, Legge Regionale 3 giugno 2025 n. 7 e Legge regionale 17 ottobre 2025 n.13, il presente bando disciplina le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l’erogazione degli incentivi, stabilisce le spese ammissibili, determina le modalità e i criteri di assegnazione nonché l’intensità del beneficio regionale a favore delle persone fisiche richiedenti il rimborso dei premi assicurativi aventi ad oggetto le unità immobiliari a uso residenziale ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Di seguito sono riportati gli elementi di sintesi del bando, a cui si rimanda per approfondimenti e conferma dei dati di sintesi

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Soggetti che possono accedere alla domanda di incentivo

Possono presentare domanda di contributo:
A) le persone fisiche che al momento della domanda:
• risultano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento formalmente riconosciuti in un atto pubblico registrato riferito ad una o più unità immobiliari ad uso residenziale aventi categorie catastali da A1 a A9 e A11, presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia cui è riferita la polizza;
• sono intestatarie o cointestatarie di uno o più contratti di assicurazione in corso di validità al momento della domanda avente ad oggetto la copertura dei danni derivanti da eventi atmosferici e catastrofali su fabbricati e su impianti fotovoltaici riferiti alle unità immobiliari di cui al punto precedente;
• siano in possesso della quietanza/e di polizza/e o altro documento che attesti l’avvenuto pagamento del/i premio/i di polizza;
L’atto di proprietà o l’atto relativo ai diritti reali di godimento riferito all’unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento deve essere stato registrato in data antecedente a quella di presentazione della domanda. È ammissibile l’i stanza relativa ad un fabbricato in corso di costruzione, purché abbia già ottenuto le relative concessioni edilizie.
Non sono soggetti beneficiari coloro che sono titolari di un diritto di locazione o comodato o altro diritto obbligatorio presso l’unità abitativa coperta dalla polizza richiesta a contribuzione.
Dev’essere presentata una domanda distinta per ciascuna unità immobiliare.
In presenza di più polizze riferite alla medesima unità immobiliare dev’essere presentata un'unica domanda.

B) L’amministratore di condominio, o dal condòmino facente funzioni per i condomini inferiori a 8 che ne siano sprovvisti, nel caso di polizze condominiali.

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Spese ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nell’anno 2025 per il pagamento delle quote dei premi di polizza avente ad oggetto la garanzia per la copertura degli eventi catastrofali.

Le spese di cui al presente articolo sono ammesse solo in presenza di una o più polizze in corso di validità al momento della domanda, che coprano sia i danni atmosferici sia i danni catastrofali, anche se stipulate in momenti diversi. La polizza a copertura dei danni atmosferici e catastrofali può essere unica oppure le coperture possono essere contenute in polizze distinte ma sempre riferite alla medesima unità immobiliare, e devono essere entrambe in corso di validità.

Tra le cose assicurate dalla copertura assicurativa della polizza riferita ad una o più unità immobiliari ad uso residenziale devono, anche alternativamente, rientrare:
- a) il fabbricato;
- b) l’impianto fotovoltaico

Per coloro i quali il pagamento del premio relativo alla stipula o rinnovo della polizza avente ad oggetto almeno gli eventi atmosferici è avvenuto tra il 07.12.2024 e il 31.12.2024 è possibile richiedere il rimborso nel presente bando se è in corso di validità al momento della presentazione della domanda 2025 anche una polizza avente ad oggetto la copertura da eventi catastrofali. Per la copertura degli eventi atmosferici verrà riconosciuto un rimborso pari a € 50,00 per le persone fisiche e € 200,00 per i condomini mentre per i premi versati nel medesimo lasso temporale e riferiti agli eventi catastrofali si seguiranno le regole di rimborso del bando.

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Intensità dell’incentivo

Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi a fondo perduto.
L’incentivo è concesso attraverso la procedura automatica di cui all’articolo 35 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
• La quota premio versata a copertura degli eventi atmosferici è riconosciuta nella misura fissa di € 200,00 nel caso di condominio (parti comuni) e € 50,00 in tutti gli altri casi (singole abitazioni).
• La quota di premio versata a copertura dei danni catastrofali è riconosciuta nella misura dell’80% per i proprietari aventi un ISEE inferiore a € 50.000,00 e nella misura del 50% per tutti gli altri soggetti (aventi quindi ISEE maggiore o uguale a € 50.000,00) fino a un massimo di euro 650,00. Nel caso di condomini è riconosciuta una quota di premio versata nella misura del 50% fino a un massimo di euro 1.500,00
• In assenza dell’ISEE valido, verrà considerato un ISEE pari a € 50.000,00.

Le domande sono finanziate fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile (€ 500.000,00).
 

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Trasmissione delle domande e procedimento di concessione delle risorse

La domanda può essere trasmessa esclusivamente dall’intermediario che certifica i requisiti della polizza e si identifica con il proprio numero di iscrizione al RUI.
La domanda deve essere stampata, firmata dal soggetto dichiarante e allegata unitamente a copia leggibile di carta di identità in corso di validità (solo in caso di sottoscrizione autografa) del soggetto di cui al comma 1 lettera A) o del soggetto di cui al comma 1 lettera B) dell’art. 4 del bando.
La domanda di incentivo, deve essere compilata esclusivamente “on line” a pena di inammissibilità attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (di seguito IOL) - a cui si accede dalla presente sezione del sito (colonna a destra) - con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale di livello 2 (SPID).
Con successivo avviso del Direttore centrale della Direzione centrale competente da pubblicare sulla pagina dedicata del sito web della regione, sono stabiliti i termini di presentazione delle domande.
Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d’invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non verranno esaminate.
Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente bando o prive della sottoscrizione o nel caso di firma autografa, della copia della carta d’identità in corso di validità.
L’agente assicurativo risponde esclusivamente della trasmissione della domanda, rimanendo a carico dei soggetti di cui ai punti A) e B) del comma 1 dell’art. 4 del bando la responsabilità dei dati riportati sul portale e delle informazioni dichiarate ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del bando medesimo Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione o dell’Agente ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all’A mministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
Ciascuna persona fisica presenta domanda distinta per ciascuna unità immobiliare. In presenza di più polizze riferite alla medesima unità immobiliare dev’essere presentata un'unica domanda. Qualora il premio sia stato versato in più rate (mensili, bimestrali, trimestrali, ecc) è possibile inserire nella medesima domanda più quietanze di pagamento.
La domanda deve essere presentata attraverso il sistema dedicato on line a cui si accede dalla presente sezione del sito (colonna a destra).
La concessione dell’incentivo è disposta entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.
L’erogazione dell’incentivo viene disposta entro 60 giorni dal decreto di concessione.
Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza di risorse.

 

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Obblighi e vincoli dei beneficiari 

Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, su quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
Il soggetto dichiarante che richiede l’incentivo regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione oggetto di autocertificazione e relativa alle informazioni e dati forniti per un periodo non inferiore a due anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione ed erogazione dell’incentivo.
Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, la Regione comunica al beneficiario le modalità per il caricamento della documentazione elencata agli articoli 8 e 9 del bando, “on line” attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (IOL).

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Contatti 

Per risolvere eventuali dubbi si suggerisce di leggere le FAQ per verificare se il proprio quesito abbia già trovato risposta.

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Corso Cavour n.1 – Trieste
pec: patrimonio@certregione.fvg.it

tel. 040 3772110 e 0432 555141, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Responsabile del procedimento: dott. Marco Padrini (direttore centrale)

Per i quesiti riguardanti gli aspetti giuridici del regolamento:

Email: protezionecasa@regione.fvg.it

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è comunicato quanto segue:
Amministrazione competente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Oggetto del procedimento: concessione di incentivi a copertura dei premi assicurativi avente ad oggetto le unità immobiliari a uso residenziale
Struttura competente: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Responsabile del procedimento: dott. Marco Padrini
Sostituto del responsabile del procedimento: ing. Paolo Perucci
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Alida Gratton
Termine entro il quale deve concludersi il procedimento: 30 giorni. Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza di risorse o nei casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.
Rimedi esperibili:
- domanda all'Organo sostituto ai sensi dell’articolo 2, comma 9 ter della L. 241/1990, nel caso di inerzia;
- ricorso al TAR entro 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in caso di inerzia;
- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, avverso il medesimo;
- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, avverso il medesimo;
- adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, qualora si postuli la lesione di un diritto soggettivo, entro i termini di prescrizione previsti dal Codice civile.

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