L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

 

Adozione Bandi

Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati uno o più bandi, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di manifestazioni, che definiscono, in particolare, i criteri, la misura e l'intensità dei contributi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi, nonché i termini e le modalità di rendicontazione.

 

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Beneficiari

Gli incentivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive sono concessi a:

a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e iscritte al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 39/2021;

b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e che operano in modo continuativo in tale ambito;

c) comitati regionali degli organismi sportivi pubblici e privati e i comitati provinciali degli enti di promozione sportiva;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive finalizzate a promuovere la pratica sportiva.

 

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Assegnazione degli incentivi

Per l'assegnazione degli incentivi, l'Amministrazione regionale si avvale di commissioni valutative composte dai seguenti soggetti, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi:

a) dal Direttore centrale competente in materia di sport o suo delegato con funzione di presidente;

b) dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato con funzione di vicepresidente;

c) dal Presidente del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI o suo delegato;

d) da due esperti in materia di sport designati dal Comitato regionale del CONI;

e) da un esperto in materia di sport designato dalla Direzione centrale cultura e sport;

f) da un dipendente del Servizio competente in materia di sport.

 

Possono partecipare ai lavori della commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dagli organismi sportivi privati direttamente connessi alla disciplina sportiva praticata dai soggetti che hanno presentato la domanda di contributo.

 

Al fine di illustrare la nuova disciplina e nuovi bandi verranno organizzati appositi infoday .

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Ulteriori disposizioni

L'articolo 11 della legge regionale 8/2003 è abrogato.

 Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente (domande di contributo presentate ai sensi dell’a rticolo 11 della L.R. 8/2003 fino al 30 novembre 2024).

 

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