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                                       		Interventi a sostegno della pratica sportiva e dell’integrazione delle persone con disabilità.
							        L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni sportive, l'acquisto
di attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi di trasporto a sostegno della pratica
sportiva delle persone con disabilità, mediante la concessione di contributi a:
  
a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche del Comitato
Paralimpico Italiano (CIP);
  
b) associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline sportive
associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);
  
c) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per
l'integrazione sociale (ANPIS);
  
d) altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente
tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e
manifestazioni sportive, anche integrate, a favore delle persone con disabilità;
  
e) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti per l'organizzazione di
manifestazioni sportive, anche integrate, a favore delle persone con disabilità.
  
Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 18.
  
Termine di presentazione delle domande: dall’1 al 31 gennaio. 
  
Termini del procedimento: 150 gg. decorrenti dal termine di presentazione delle
domande.
  
Termine perentorio di presentazione della rendicontazione: fissato nel decreto di concessione
del contributo, a firma del Direttore del Servizio Sport.
  
Per le informazioni sulle modalità di accesso 
CLICCA
QUI.
  
Modalità di presentazione delle domande per MANIFESTAZIONI: mediante l'accesso al sistema
informatico “ 
Istanze
On Line”.
  
Per visualizzare il tutorial relativo alla domanda di contributo per MANIFESTAZIONI 
CLICCA QUI.
  
Modalità di presentazione delle domande per ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIALIZZATE,
EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI DI TRASPORTO mediante l'accesso al sistema informatico 
“Istanze On Line”.
  
Nota : In caso di NON esenzione dall’imposta di bollo è necessario allegare il modello
attestante l’avvenuto assolvimento dell’obbligo.
 
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