La valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del DLgs 152/2006, ricomprende la valutazione di incidenza. A livello regionale, la valutazione di incidenza è normata dalla 1183/2022 che specifica modalità, tempistiche, e Uffici coinvolti attribuendo, in ottemperanza al DPR 357/1997, alla Regione la competenza in materia di valutazione di incidenza. A tal fine, nelle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS non di competenza dell’Amministrazione regionale, deve essere presentata una specifica istanza di valutazione di incidenza al Servizio valutazioni ambientali, individuato fra i soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione deve essere contestualmente trasmessa anche al Servizio biodiversità. Qualora il Piano o il programma interessi un’area naturale protetta nazionale o regionale, in alcuni casi deve essere coinvolto anche l’Ente gestore.

Per Piani e programmi la cui area di competenza/insediamento comprende, anche parzialmente, uno o più siti Natura 2000 o risulta con essi confinante o che ricade nelle aree di interferenza funzionale esterna individuate dalla Regione:

  •  in caso di valutazione di incidenza di livello I - screening - il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS o il Rapporto ambientale devono essere integrati con le informazioni di cui alla scheda 1 dell’Allegato B alla DGR 1183/2022;
  •  in caso di valutazione di incidenza di livello II - valutazione appropriata - il Piano è sottoposto direttamente a VAS e il Rapporto ambientale è integrato con lo Studio di incidenza di cui alla scheda 3 dell’Allegato B alla DGR 1183/2022.


 

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