Il punto 1.2 dell’allegato alla DGR 2627/2015 riporta un elenco delle definizioni:


Piani e programmi - p/p: atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, elaborati e/o adottati da una autorità regionale o locale, oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.


Valutazione ambientale strategica - VAS: processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto legislativo 152/2006, lo svolgimento di una fase di verifica preliminare (c.d. fase di scoping), l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio.


Verifica di assoggettabilità a VAS: la verifica attivata allo scopo di valutare se i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, determinanti l’uso di piccole aree o le loro modifiche minori, nonchè i piani e i programmi diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, possano avere effetti significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione di VAS come prevista dal d.lgs. 152/2006, in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.


Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.


Patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).


Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano od il programma da sottoporre a valutazione ambientale.


Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.


Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione del parere motivato di VAS.


Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani e programmi. Essi vanno individuati tenendo conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma nonché di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
Tra i soggetti competenti in materia ambientale sono da includere:
- gli enti locali qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un piano o programma;
- le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi.


Rapporto preliminare: documento predisposto dal soggetto proponente e/o autorità procedente in fase di elaborazione del piano/programma contenente le prime informazioni utili alla valutazione della sostenibilità del piano/programma e dei possibili impatti ambientali significativi, da sottoporre alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per definire il livello di dettaglio nel Rapporto ambientale.


Rapporto ambientale: documento predisposto dall’autorità competente all’elaborazione o all’adozione del piano (soggetto proponente e/o autorità procedente) contenente le informazioni finalizzate alla definizione e verifica degli obiettivi di tutela ambientale e di sostenibilità del piano/programma. In particolare le informazioni del rapporto ambientale, già elencate nell’allegato VI al d. lgs. 152/2006, riguardano i contenuti, gli obiettivi principali del piano/programma e del rapporto con altri pertinenti piani/programmi; lo stato attuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione senza l’attuazione del piano/programma; le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree interessate dal piano/programma; i problemi ambientali con particolare riferimento alle zone di protezione speciale e ai siti di riferimento comunitario; la valutazione del piano/programma in relazione agli obiettivi internazionali, comunitari, nazionali di protezione ambientale; i possibili impatti significativi sulla popolazione, in ordine alla salute umana e alla biodiversità, sulle varie matrici ambientali, sul patrimonio culturale e sul paesaggio; misure per impedire, ridurre e compensare eventuali impatti significativi sull’ambiente; sintesi delle ragioni della scelta delle alternative; descrizione delle misure di monitoraggio e controllo degli impatti; sintesi non tecnica di tutte le informazioni fornite.


Conferenza di verifica e conferenza di valutazione: ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi.


Parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.


Provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità.


Dichiarazione di sintesi: documento predisposto dall’autorità competente all’elaborazione o all’adozione del piano (soggetto proponente e/o autorità procedente), finalizzato ad illustrare anche al pubblico il processo e le motivazioni delle decisioni assunte in fase di elaborazione o adozione del piano/programma.


Monitoraggio: attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all’attuazione dei piani e programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni messe in campo dal piano o dal programma consentendo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.
 

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