Contributi a soggetti privati proprietari di fabbricati industriali o artigianali dismessi, collocati in zone urbane.

Ai sensi dell'articolo 5, commi 70-74 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), l'Amministrazione regionale concede contributi per la demolizione di capannoni industriali o artigianali dismessi.

Con il regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 1 settembre 2023 ed emanato con D.P.Reg. n. 0147 del 7 settembre 2023 , sono stabiliti condizioni di accesso e modalità e termini per la presentazione delle domande, concessione ed erogazione dei contributi.

Gli immobili da demolire, un tempo utilizzati per attività industriale o artigianale, devono essere ubicati in aree urbane del territorio regionale e devono risultare accatastati nelle categorie catastali D1, D7, C2, C3 o C7 e dismessi alla data di entrata di presentazione della domanda.

Per demolizione si intende l’abbattimento di un edificio (costituito da una o più unità immobiliari) con la rimozione completa del materiale risultante dall’area interessata. La demolizione deve riguardare interamente almeno un’unità immobiliare.

Lo stesso soggetto può fare una sola domanda e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo.

Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile solo l'ultima in ordine di tempo.

Con decreto n. 57768 del 29 novembre 2023 è stata approvata la graduatoria delle domande ricevute dalle ore 9.00 di venerdì 15 settembre 2023 alle ore 12.00 di lunedì 16 ottobre 2023.

Lo stanziamento per l'anno 2024 consente la soddisfazione di tutte le domande ammissibili.

Informazioni di dettaglio sono riportate alle voci che seguono.
 

Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i soggetti privati proprietari, anche pro quota, di immobili di categoria D1, D7, C2, C3 e C7 in qualità di:
a) persone fisiche;
b) imprese, in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352/1 del 24 dicembre 2013.

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Interventi ammissibili a finanziamento

Sono finanziabili esclusivamente interventi di demolizione totale o parziale di capannoni industriali o artigianali dismessi e accatastati nelle categorie D1, D7, C2, C3 o C7.

Si intendono dismessi gli edifici nei quali la produzione industriale o artigianale è cessata alla data di presentazione della domanda.

La demolizione parziale è ammessa purché interessi interamente almeno un’unità immobiliare tra quelle sopra indicate.

Gli immobili da demolire devono essere collocati in area urbana, delimitata come centro abitato secondo l’articolo 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e non devono trovarsi in siti contaminati ai sensi dell’articolo 240, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

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Spese ammesse

 

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, per lavori di demolizione, smaltimento, spese tecniche, di gestione della pratica di contributo, oneri di sicurezza, comprensivi di IVA, qualora costituisca un costo per il beneficiario. Non sono ammesse spese per lavori di bonifica né le spese tecniche ad essi riferite.

Le fatture relative alle spese devono essere intestate esclusivamente al beneficiario o ad eventuali comproprietari.

Nel caso di imprese, sono ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione finalizzata alla rendicontazione di cui all’articolo 41 bis della L.R. 7/2000.

Non sono ammesse spese diverse da quelle riportate all’articolo 6 del regolamento.

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Entità del contributo

Il contributo è concesso nella misura percentuale determinata ai sensi dell’articolo 8 del regolamento rispetto alla spesa ammissibile prevista e successivamente sostenuta dal beneficiario o da eventuali comproprietari e non può, in ogni caso, essere superiore a 100 mila euro per ciascun immobile; è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento.

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Criteri di valutazione

ATTENZIONE: IL CONTRIBUTO SARÀ REVOCATO IN CASO DI DISCORDANZA TRA QUANTO ATTESTATO AL FINE DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA O DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E QUANTO RISULTANTE IN SEDE DI ISTRUTTORIA, ISPEZIONI E CONTROLLI.

Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri, proposti dal richiedente:
a) collocazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di demolizione in zona contermine ad una delle seguenti zone; qualora l’immobile o l’unità immobiliare oggetto di contributo risulti confinante con più di una zona urbanistica tra quelle sottoindicate, si tiene conto solamente di quella che attribuisce il punteggio maggiore:
1) zona A o B0: 30 punti;
2) zona B: 25 punti;
3) zona C: 20 punti;
b) collocazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di demolizione in zona per cui lo strumento urbanistico vigente auspica il trasferimento o la dismissione dell’eventuale attività produttiva svolta, con conseguente variazione della destinazione dell’immobile: 30 punti;
c) percentuale di contributo richiesta rispetto alla spesa da sostenere dal beneficiario del contributo:
    1) contributo richiesto pari al 30 per cento della spesa da sostenere: 21 punti;
    2) contributo richiesto pari al 50 per cento della spesa da sostenere: 15 punti;
    3) contributo richiesto pari al 70 per cento della spesa da sostenere: 13 punti;
d) intervento oggetto di contributo:
    1) demolizione totale: 16 punti;
    2) demolizione parziale: 9 punti;
e) categoria dell’immobile oggetto di demolizione:
    1) D1 o D7: 11 punti;
    2) C2, C3, C7: 5 punti;
f) presenza di un’ordinanza di messa in sicurezza o demolizione dell’immobile o dell’unità immobiliare: 8 punti.

I punteggi all’interno dei singoli criteri non sono cumulabili tra loro.

Le domande con il medesimo punteggio sono collocate in graduatoria in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse, come risultante dal sistema informatico.

La graduatoria rimane valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sua approvazione.
 

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Modalità e termini di presentazione delle domande

• Le domande di finanziamento sono presentate esclusivamente on line, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante pro tempore dell’Ente o dalla persona fisica proprietaria dell’immobile, utilizzando il link " Accedi a ISTANZE ONLINE ", presente nel menù di destra di questa pagina, attivo a partire dalle ore 9.00 di venerdì 15 settembre 2023 e fino alle ore 12.00 di lunedì 16 ottobre 2023, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida.

• L'accesso per la compilazione della domanda on line avviene con autenticazione "forte", ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quale la CNS (Carta nazionale dei servizi), la CIE (Carta d'identità elettronica). la domanda è trasmessa automaticamente senza che sia prevista la stampa e la firma autografa.

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Informazioni e contatti

Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione - Udine

Posta certificata: territorio@certregione.fvg.it

Orari per informazioni (telefoniche o di persona): da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Le risposte ad eventuali e-mail potranno essere fornite telefonicamente.

 NOME
TELEFONO
E-MAIL
Andrea Pirocca
0432 555569
Stefania Del Toso
0432 555048
Raffaella Milesi (pos.ne organizzativa) 
0432 555095
   INDIRIZZO:
 UDINE
   Via Sabbadini, 31
 

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