Non necessariamente, né un QPR deve essere necessariamente completo, però non si può fare riferimento a competenze non ricomprese nei QPR menzionati, se non costruendo le operazioni fuori dai QPR ma dentro le ADA descritte, o fuori dai repertori ma dentro i settori di attività indicati. E’ un modo di circoscrivere l’ambito tematico del corso.
Non ci sono ragioni stringenti per non raggruppare due temi, l’importante è che venga dedicato un numero adeguato di ore a ogni tematica individuata.
Non è corretta. Si può utilizzare un’aula di informatica.
Si, ci si comporta come per gli altri programmi. Da decreto ministeriale 6 marzo 2013 può fare formazione sulla sicurezza, come docente, chi possiede almeno uno dei 6 seguenti criteri:
1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica (vedi sopra) oggetto della docenza. Quindi il primo criterio attiene esclusivamente all’esperienza curricolare.
2° criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri:
a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni); le discipline interessate possono essere, a seconda delle aree, medicina, ingegneria, chimica, fisica, biologia, giurisprudenza, scienze della formazione, psicologia, ecc.;
b) almeno un requisito tra quelli di seguiti indicati: o un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
Se soddisfa uno dei criteri, il formatore può essere anche aziendale.
Il corso IMPRENDERÒ può svolgersi parallelamente o successivamente al corso FPGO.
L’avviso non prevede l’obbligatorietà della realizzazione completa di un numero minimo di QPR.
La valutazione comparativa è prevista solo con riguardo alle operazioni FPGO. Per quanto riguarda le operazioni IMPRENDERO’, devono svolgersi presso aule accreditate o occasionali, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso.
Tenuto conto che l’indennità di tirocinio è equiparata dal punto di vista fiscale al reddito da lavoro dipendente, non è prevista alcuna fattura. Il soggetto ospitante privato eroga il 40% dell’indennità direttamente al tirocinante, il soggetto promotore il 60% sempre direttamente al tirocinante. Tutto ciò se si è ben compresa la domanda formulata.
L’indipendenza gerarchica e funzionale attraverso cui le Autorità di gestione dei Programmi operativi regionali (e le Strutture attuatrici che operano nel quadro del Sistema di gestione e controllo predisposto dall’AdG stessa) contribuiscono all’attuazione dei fondi strutturali (c.d. gestione indiretta) trova origine nella normativa europea (Reg. 1303/2013) e regionale (Art. 23bis del DPReg. 277/2004) e garantisce la terzietà e imparzialità dei soggetti preposti ad attuare il programma, obbligati a muoversi in un quadro di regole approvate a livello europeo o dal Comitato di sorveglianza. Pertanto, non vi sono impedimenti al coinvolgimento di soggetti pubblici a partecipazione regionale nelle reti, purché i fini che perseguono afferiscano ai settori oggetto dell’Avviso.
Le operazioni Tirex e Formil possono anche essere svolte in parallelo/contemporanea, nel limite delle 40 ore settimanali complessive di impegno del partecipante.
Non va compilata la parte B, ma va compilata la sezione “Moduli”.
Anche consorzi e partner istituzionali possono far parte della rete, seppur non direttamente soggetti ospitanti.
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