tirocini e apprendistato

Le procedure

FAQ - Le procedure

Si può applicare il DM 142/98 nelle more di un provvedimento che disciplini i curriculari emanato dagli organi competenti in materia. Sarebbe auspicabile che tramite protocolli d’intesa si garantissero alcuni standard minimi, stabiliti dalle linee guida nazionali, anche ai tirocini curriculari.

Le linee guida nazionali prevedono: “A far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012 e delle presenti Linee Guida, nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92/2012, sempre a far data dall'entrata in vigore della regolamentazione regionale in materia, la mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.”

Una singola azienda può ospitare quanti tirocini curricolari è consentito dalle norme che li regolano, per quanto riguarda i tirocini extracurricolari essi possono essere al massimo quelli previsti dal regolamento regionale ma il loro numero non viene ridotto nel caso in cui siano presenti anche dei tirocini curricolari.

Sì, dovrà necessariamente dare la DID al centro per l’impiego se vuole essere destinatario di un tirocinio extracurricolare.

La convenzione può essere riferita a più tirocini anche distribuiti in un arco temporale indicato nella convenzione stessa nel rispetto dei limiti numerici previsti dall'art. 10 del Regolamento.

Il modello telematico va compilato, si procede al controllo di congruità, se tutto è corretto si stampa, si fa firmare alle parti. L’inoltro telematico va fatto dopo la formalizzazione dell’impegno delle parti quindi per la provincia (o in generale per gli enti pubblici) dopo l’atto amministrativo di approvazione. Poi si invia il modello telematico precedentemente caricato (che deve essere conforme a quello cartaceo firmato) sul sito della regione.

Sono gestite la sospensione, l’interruzione anticipata e la proroga del tirocinio. Per ora, le variazioni che riguardano altri aspetti del progetto formativo vanno gestite dal soggetto promotore che avrà cura di conservare in un unico fascicolo tutte le modifiche del progetto stesso in caso di controlli da parte degli organi competenti.

In considerazione della peculiarità di questo istituto, caratterizzato da elementi di occasionalità, lo stesso non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, comma 5 del Regolamento regionale. Pertanto è possibile attivare tirocini per coloro che hanno già lavorato con voucher presso l’azienda ospitante.

Lo strumento del tirocinio extracurricolare non consente l’assolvimento del diritto/dovere di istruzione contrariamente al contratto di apprendistato. Il tirocinio di tipo A si può attivare solo in seguito al conseguimento di un titolo di studio quindi non è attivabile per i soggetti fuoriusciti dalla scuola senza titolo. Il tirocinio di tipo B è riservato ai soggetti con più di 18 anni.

No, non sono più previste le comunicazioni ai sindacati e alla direzione territoriale del lavoro, quest’ultima potrà direttamente consultare la banca dati regionale in materia di tirocini per acquisire le informazioni di cui necessita.

I 12 mesi decorrono dall’ultimo licenziamento di un soggetto presente nell’unità produttiva in cui si vuole inserire il tirocinante che abbia svolto le medesime mansioni del futuro tirocinante effettuato a prescindere dalla data di apertura e di chiusura di un’eventuale procedura di licenziamenti collettivi o plurimi. Nel caso di sospensione o riduzione di orario decorre dalla data di fine del periodo autorizzato relativo alla medesima unità produttiva e per sospesi con le medesime mansioni.

In sede di progetto formativo vengono indicate le tempistiche di erogazione dell’indennità come concordate dalle parti. La modalità standard è il pagamento mensile. Si evidenzia come tale indennità ha soprattutto lo scopo di non mettere in difficoltà il tirocinante a frequentare il percorso anche nel caso in cui sia privo di reddito (trasporti, pasti, …) pertanto la ripartizione dell’indennità, che complessivamente deve corrispondere a quella mensile minima volte il numero dei mesi, può essere anche erogata con importi differenti nelle diverse mensilità purché questo non crei un danno al tirocinante.

SI,  in quanto il servizio civile non configura né un’ ipotesi di tirocinio extracurriculare né di rapporto di lavoro subordinato.

No, l’assegno al nucleo familiare (anf) è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti e il tirocinio non essendo un rapporto di lavoro dipendente non da diritto alla richiesta di detta misura.

Sì, a seguito della pubblicazione della circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 4/3/2016 è stato chiarito che la persona disoccupata avviata ad un rapporto di lavoro intermittente può mantenere lo stato di disoccupazione presentando al Centro per l’impiego un’autocertificazione dalla quale risultino le giornate di effettivo lavoro svolto, di cui alla comunicazione amministrativa effettuata dal datore di lavoro, ai sensi dell’art.15, comma 3 del D.lgs n.81/2015. I periodi di lavoro effettivamente svolti e dichiarati dovranno essere considerati come periodi di sospensione dallo stato di disoccupazione. Se non vi è coincidenza di giornate tra il lavoro intermittente ed il tirocinio, il tirocinio è attivabile, il tirocinio non è attivabile se ad esempio la persona lavora di sera e svolge il tirocinio la mattina, poiché  in tal caso non si potrebbe considerare disoccupata in quella determinata giornata.”

SI, perché il praticantato non costituisce un rapporto di lavoro, né un tirocinio extracurriculare.

Almeno uno, purchè la data di inizio contratto sia anteriore al tirocinio e la scadenza posteriore.  (art. 10 comma 1 lett. a)

Sì, limitatamente i datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare e gli studi di professionisti, limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, le start-up e le imprese neocostituite entro 12 mesi dalla fondazione (art. 10 comma 6).

NO, la deroga prevista dal art. 10 comma 5 non deroga al numero di dipendenti a tempo indeterminato/determinato occupati presso il soggetto ospitante ai fini della determinazione dei tirocinanti ospitabili, ma consente semplicemente di inserire un ulteriore tirocinante rientrante nelle categorie di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) d) ed e) ,qualora il soggetto ospitante abbia già saturato il limite di tirocinanti ospitabili in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato/determinato.

SI, il tirocinio può continuare (nel rispetto degli altri elementi previsti nel progetto formativo), comunicando formalmente la variazione al soggetto promotore senza la necessità di inoltrare una nuova domanda.

Le attività caratterizzanti previste dal progetto formativo (art 8, comma 5 lett. e) possono svolgersi su più sedi purché una di esse sia indicata (art. 8 comma 5 lett.d) come sede prevalente, cioè quella in cui si svolgono la maggior parte delle attività.  Tutte le eventuali altre sedi devono essere descritte nel progetto formativo e ubicate esclusivamente all’interno del territorio regionale, ma i limiti previsti dal regolamento per quanto riguarda il numero di tirocini attivabili presso ciascuna unità operativa (art 10, comma 1) sono da intendersi riferiti unicamente alla sede prevalente. 
Nell’ambito di ciascun tirocinio possono essere previste trasferte - anche per più giorni e anche al di fuori del territorio regionale o all’estero - per la partecipazione a corsi/convegni/fiere o altri eventi attinenti, purché siano garantiti l’affiancamento da parte del tutor del soggetto ospitante, le necessarie coperture assicurative e purché il tirocinante sia tenuto indenne da qualsiasi eventuale spesa aggiuntiva (trasporti, vitto, alloggio, spese di iscrizione etc.).
E’ opportuno che la previsione di tali trasferte e la garanzia delle condizioni sopra riportate (coinvolgimento del tutor, coperture assicurative, spese) siano già indicate esplicitamente e dettagliatamente nel progetto formativo. In caso contrario sarà cura del soggetto ospitante integrare il piano formativo, inviando al soggetto promotore una richiesta preventiva per l’effettuazione delle trasferte, che sarà approvata dal soggetto promotore previa verifica della sussistenza delle condizioni sopra riportate.
Analogamente a quanto previsto per altre variazioni del progetto formativo (vedi FAQ relativa alla comunicazione delle variazioni), il soggetto promotore terrà agli atti la relativa documentazione, in caso di controlli da parte degli organi competenti.
 

Ai tirocini si applica l’ultimo capoverso del paragrafo 15.1.2 in materia di formazione professionale finanziata dal fse (decreto 1673 del 04/04/2013) che stabilisce:
“le ore di formazione devono essere realizzate nell’arco di tempo compreso tra le ore 07.00 e le ore 23.00. in casi motivati possono essere preventivamente autorizzate lezioni al di fuori della fascia oraria indicata.”

No, trattandosi di percorsi formativi trova  applicazione la disciplina regionale sulla formazione professionale che al paragrafo 15.1.2  del decreto 1673 del 04/04/2013 (formazione professionale finanziata dal FSE) prevede che ”Le operazioni di carattere formativo non possono prevedere più di 6 giornate di lezione alla settimana, con non più di 8 ore giornaliere di lezione, di cui non più di 6 consecutive, per un massimo di 40 ore settimanali. Non sono ammesse lezioni in giornate festive. Salvo il limite massimo delle 40 ore settimanali, sono possibili deroghe a fronte di motivate esigenze.”
La stessa disposizione prevede anche che “Le ore di formazione devono essere realizzate nell’arco di tempo compreso tra le ore 07.00 e le ore 23.00. In casi motivati possono essere preventivamente autorizzate lezioni al di fuori della fascia oraria indicata.”
 

No. l’indennità è un forfait quindi o si prende tutta o non si prende per niente. sotto il 70% di presenza non si prende nulla, sopra il 70% si prende per intero.

No. (art. 4 comma 5). Solo esclusivamente con riferimento ai soggetti pubblici, il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono coincidere purchè il tirocinio non sia ospitato presso la medesima sede del servizio sanitario e sociale che ha in carico il tirocinante. (art. 32 comma 4)

Solo se il soggetto è uno dei soggetti promotori espressamente autorizzati dal regolamento. Attualmente possono promuovere tirocini in Friuli Venezia giulia le Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione, artistica e musicale, limitatamente a tirocinanti in possesso di titolo di studio universitario localizzate in altre regioni nonché gli enti o soggetti indicati nell’ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l’attivazione di tirocini. Tutti gli altri soggetti devono avere sede legale o didattica in Friuli Venezia giulia e l’accreditamento idoneo per la loro categoria.

Accedendo alla pagina:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/tirocini-apprendistato/FOGLIA106/
dove si trovano tutte le istruzioni. Nell’ordine:
1) registrarsi cliccando sul banner a destra “registrasti e configura il tuo profilo”. Le informazioni sono nel documento “istruzioni su profilazione”
2) ottenute le credenziali di accesso si accede al sistema cliccando su “tirocini operazioni occupabilità”. Tutte le informazioni si trovano sul documento “manuale d’uso”.
3) una volta nel sistema scaricare il file PDF compilabile “progetto formativo”, compilarlo e ricaricarlo a sistema e inviarlo con firma digitale.
Il tirocinio sarà disciplinato secondo le disposizioni vigenti nel territorio dell’azienda ospitante.
 

No, non è previsto. Tuttavia un’indennità di partecipazione che prevede un compenso superiore alla retribuzione di ingresso per un apprendista di pari livello (stesso profilo professionale), fa sorgere qualche dubbio sulla genuinità del tirocinio. In tali casi il soggetto promotore deve prestare particolare attenzione alle motivazioni che sottostanno al tirocinio. Il progetto formativo deve essere redatto in modo ineccepibile per porre lo stesso promotore al riparo da eventuali contestazioni degli organi ispettivi che potrebbero disporre per la riqualificazione del tirocinio in un rapporto di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
 

No, non è previsto. Tuttavia un’indennità di partecipazione che prevede un compenso superiore alla retribuzione di ingresso per un apprendista di pari livello (stesso profilo professionale), fa sorgere qualche dubbio sulla genuinità del tirocinio. In tali casi il soggetto promotore deve prestare particolare attenzione alle motivazioni che sottostanno al tirocinio. Il progetto formativo deve essere redatto in modo ineccepibile per porre lo stesso promotore al riparo da eventuali contestazioni degli organi ispettivi che potrebbero disporre per la riqualificazione del tirocinio in un rapporto di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
 

ultimo aggiornamento: Mon May 17 16:39:46 CEST 2021