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Contribuzione regionale a favore di Enti del Terzo Settore che in occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga organizzano iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani allo scopo di prevenire e contrastare il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza.
Indice dei contenuti
Di cosa si tratta
La L.R. 30 dicembre 2024 n.13, Art. 8, Comma 31 ha previsto di sostenere in regione il ruolo del volontariato nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani allo scopo di prevenire il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive previste dal comma 2 bis dell' Art. 2 della L.R. 17 giugno 2011, n. 8 (Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga).
Risorse disponibili
Per la realizzazione delle finalità previste è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
Modalità di accesso
Al contributo sono ammessi gli Enti del Terzo settore, individuati dall' Art. 4 del D. Lgs 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) aventi sede nel territorio regionale.
La domanda per l'ottenimento del contributo 2025 è presentata alla “Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità – Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità
pubblica veterinaria” (
salute@certregione.fvg.it
) entro il 30 giugno, corredata di relazione illustrativa e rendiconto della spesa sostenuta.
Il contribuito concedibile ammonta a un massimo di 5.000 euro, fino al 90 per cento delle spese
sostenute ammissibili.
Ciascun ente del Terzo settore può presentare una sola domanda di contributo.
Sono ammesse a contributo le spese, sostenute anche prima della presentazione della domanda
ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento, per organizzazione, coordinamento,
cancelleria, acquisizione di professionalità esterne non disponibili nell'organizzazione, le spese
di acquisto di premi simbolici per i volontari, le spese per la sicurezza e per le coperture
assicurative correlate alla dimensione e realizzazione degli eventi, nonché le spese di animazione
e le imposte SIAE e occupazione suolo pubblico.
L’istruttoria di valutazione, disciplinata dall' Art. 36 della L.R. 20 marzo 2000, n.
7, avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, ed è
finalizzata a valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell’i
ntervento e la sua coerenza del fine specifico perseguito dalla L.R. 17 giugno 2011, n. 8 nonché
dell'ammissibilità delle spese.