L'iscrizione al Registro è necessaria per accedere ai contributi regionali: come iscriversi ed elenco degli iscritti.

Esenzione IRAP ETS

A seguito dell’emanazione della legge regionale n. 13/2023 e conseguente modifica dell’art. 2 della legge regionale n. 2/2006, a decorrere dal periodo di imposta in corso (2023), gli enti iscritti al RUNTS di cui al d.lgs. 117/2017 sono esentati dal pagamento dell’IRAP, ivi comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Detta esenzione sarà concessa agli ETS entro i limiti previsti dai regimi «de minimis», subordinandone la fruizione al rispetto dell’obbligo di registrazione di ogni beneficio fiscale goduto presso il REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA).

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23 novembre 2021: avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Le Organizzazioni Di Volontariato (ODV) già iscritte nei registri regionali sono coinvolte nella procedura di trasmigrazione dei dati nel RUNTS (cosiddetto popolamento iniziale ex articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106), per la quale al momento non è richiesto alcun ulteriore adempimento da parte delle ODV attualmente iscritte nel Registro regionale con riferimento a tale data di avvio del procedimento di trasmigrazione (23 novembre 2021), salva diversa comunicazione.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri regionali delle ODV e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) o all'anagrafe delle onlus presso l’ Agenzia Entrate.

A partire dal 24 novembre 2021 le ODV che vogliono iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), potranno farlo direttamente sulla piattaforma ClicLavoro – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utilizzando le loro credenziali di accesso, cliccando sull'apposita sezione RUNTS (Iscrizione e Gestione Ente).

Si rinvia al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 e al D.M. 106/2020.

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Adeguamenti statutari

Fino al 31 maggio 2022, così come previsto dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, le ODV possono modificare i loro statuti con le modalità semplificate e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Lo statuto correttamente adeguato e il relativo verbale assembleare devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate, aggiornando il certificato di attribuzione del codice fiscale, con la corretta denominazione sociale.

Le ODV attualmente iscritte al Registro generale del volontariato organizzato sono tenute a comunicare a mezzo PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it gli aggiornamenti relativi a: variazione del legale rappresentante, recapiti telefonici, indirizzo mail e PEC dell'associazione.

Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore

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Disposizioni transitorie del Codice del Terzo Settore

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, così come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106, in vigore dal 3 agosto 2017, ha previsto l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Titolo VI, articoli da 45 a 54).

Il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.

Il Decreto, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nella sezione Normativa qui a destra sono disponibili le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'allegata Tabella riepilogativa e le ultime note ministeriali in materia di adeguamento statutario da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), in cui sono specificate tutte le modifiche di natura obbligatoria, derogatoria o facoltativa per le ODV e le APS.

Il Ministero ricorda che, sia all’articolo 54, comma 4, che all’articolo 101, comma 2, il Codice stabilisce che fino all’operatività del Registro unico sono ancora vigenti i registri a oggi esistenti, e pertanto le associazioni iscritte negli stessi (in particolare ODV e APS) conservano i benefici derivanti da tale iscrizione agli attuali registri, che continuerà a essere regolata dalle vigenti disposizioni normative.

Questo significa che in caso di costituzione di un nuovo ente, ai fini dell’iscrizione nel registro APS e ODV, si devono seguire le regole vigenti, ma quelli già costituiti prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice) devono adeguare i loro statuti. ODV e APS devono utilizzare questi acronimi per l’iscrizione nei rispettivi registri. Per qualificarsi come ETS, invece, si dovrà attendere l’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

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Norme immediatamente applicabili

I nuovi enti, invece, costituiti dopo il 3 agosto 2017, devono adeguarsi da subito alle norme del Codice e in particolare alle disposizioni applicabili in via diretta e immediata, a prescindere dall’operatività del Registro.

Alcune disposizioni infatti sono entrate in vigore immediatamente e richiedono specifici requisiti che devono essere previsti obbligatoriamente fin dal momento della costituzione dell’ente, come il numero minimo di soci (almeno sette), l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 5) e la forma giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, richiesta espressamente dal Codice per l’iscrizione nella sezione ODV e APS del RUNTS (articoli 32 e 33).

Dal momento che si tratta di elementi immodificabili, in caso di inosservanza di queste disposizioni gli enti non potranno sanare la violazione, con impossibilità di iscriversi al Registro (vedi la nota ministeriale 4995/2019).

La circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti riguardo i requisiti necessari alla prossima trasmigrazione delle associazioni dal Registro regionale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In particolare, stabilisce quali modifiche siano da considerarsi obbligatorie e, pertanto, possano essere apportate con procedura semplificata (ovvero avvalendosi dei quorum propri dell’assemblea ordinaria) e quali invece facoltative e, pertanto, da deliberare con le maggioranze rafforzate dell’assemblea straordinaria).

Al fine di adeguarsi correttamente alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e di accertarsi che il contenuto statutario sia conforme alla normativa, si consiglia di rivolgersi preventivamente agli sportelli a sostegno degli enti del Terzo settore:

Sportelli FVG

Infopoint ETS

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