terzo settore

Avviso pubblico Terzo Settore - Fondi 2019

FAQ - Avviso pubblico Terzo Settore 2020 – Fondi 2019

No, il requisito dell’iscrizione a uno dei registri deve essere posseduto al momento della pubblicazione dell’Avviso (09/09/2020), e mantenuto per l’intero periodo di realizzazione del progetto.

Quando la documentazione viene sottoscritta con firma autografa anziché digitale è necessario allegare (ai documenti firmati e scannerizzati in formato .pdf da inviare via PEC) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

In casi urgenti, dopo la presentazione della domanda, le attività potranno essere avviate anche prima della pubblicazione delle graduatorie. Ovviamente, in caso l’iniziativa/progetto non siano ammessi a contributo, la spesa relativa rimane a carico dell’Associazione proponente. In ogni caso, non potranno essere considerate le spese eventualmente sostenute per attività avviate prima della presentazione della domanda.

Le spese per attività di segreteria, monitoraggio e rendicontazione, qualora non affidate a personale con contratto di lavoro dipendente o assimilato, non devono superare il limite del 10% (applicato per la categoria specifica “spese di segreteria, monitoraggio e rendicontazione”) e devono comunque essere considerate ai fini della verifica del rispetto del limite del 30% stabilito per le spese di affidamento a terzi. Si sottolinea inoltre che le spese di incarico a persone fisiche con rapporti professionali o di lavoro autonomo non potranno eccedere il limite di Euro 3.000,00 per singolo rapporto.

Qualora il veicolo sia di proprietà dell’Associazione, potrà essere ammissibile la sola spesa di carburante fatturata all’Associazione stessa, a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva per il progetto/iniziativa. Qualora il veicolo sia di proprietà di uno dei volontari, la spesa per il carburante dovrà seguire le regole per i rimborsi delle spese di viaggio dei volontari.

No, tra i contenuti dell’ATS individuati al paragrafo 3.1 dell’Avviso rientra anche l’impegno dei partner a non presentare domanda o aderire ad altri progetti o iniziative (con ciò includendo anche qualunque forma di collaborazione).

Come per i partenariati, anche ai fini dell’attribuzione del punteggio per le collaborazioni, possono essere considerate solo quelle poste in essere con soggetti dotati di autonomia statutaria, organizzativa e gestionale rispetto alle Associazioni proponenti: la premialità riconosciuta risponde infatti alla finalità di stimolare la condivisione delle esperienze tra soggetti diversi e l’instaurazione di nuovi percorsi di collaborazione.

Si, è ammesso purché un tanto risulti da apposita nota di incarico formale (ordine di servizio) per svolgere l'attività prevista che esula dalla normale attività lavorativa e con rilevazione formale della prestazione con foglio ore firmato.

Per "soggetti terzi" per l'affidamento di specifici servizi o attività, a cui si potrà far ricorso unicamente in caso di mancanza di professionalità interne, si intendono tutti i soggetti non soci dell’Ente proponente e dei partner (ex art. 31 L.R. 7/2000), titolari di partita IVA, nonché le prestazioni occasionali. Per “personale dipendente” si fa riferimento al rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e assimilati instaurato con soggetti non soci dell’Ente proponente e dei partner (ex art. 31 L.R. 7/2000).

Le spese per acquisto di beni, che devono essere contenute entro il valore unitario di Euro 526,46 ed entro il valore massimo complessivo del costo complessivo del progetto, non sono assimilabili alle spese sostenute per affitto/noleggio di apparecchiature in quanto i beni in questione non sono destinati a entrare nella futura disponibilità dell’Associazione.

No, non è causa di esclusione, purché l’Associazione risulti continuativamente iscritta o al registro generale del volontariato organizzato o al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla LR n. 23/2012. Si ricorda che il possesso del requisito di iscrizione ad uno dei due registri deve sussistere alla data di pubblicazione dell’Avviso (09/09/2020) e mantenuto da tutti i soggetti (compresi i partners) per l’intero periodo di realizzazione del progetto/iniziativa.

La domanda del contributo previsto dall'Avviso contiene, tra l'altro, in forma di autocertificazione, la dichiarazione circa l'insussistenza di altri contributi regionali, nazionali o europei. Si ritiene che, in pendenza dell'esito di altra procedura, la domanda possa essere presentata, fermo restando che il richiedente, qualora beneficiario di altro contributo regionale, sarà tenuto a darne comunicazione IMMEDIATAMENTE all'ufficio competente e rinunciare ad uno dei due contributi.

No, i partners non possono delegare il capofila per la firma dell’accordo temporaneo di scopo (ATS): l’art. 3 punto 1 precisa che per la presentazione della domanda il capofila e i partners devono sottoscrivere un accordo temporaneo di scopo nella forma di scrittura privata autenticata. Ai fini dell’autentica della firma si rimanda alle specifiche disposizioni all’uopo previste dall’u fficio competente.

Il limite del 30% si riferisce esclusivamente alle spese per affidamento di incarichi a terzi. Tutte le altre voci di spesa ammissibili potranno essere identificate, a seconda delle caratteristiche specifiche del progetto/iniziativa, sulla base delle indicazioni dettagliatamente fornite ai paragrafi 10.2, 10.3 e 10.4 dell’Avviso.

Si, il collaboratore di una iniziativa potrà anche essere collaboratore di un progetto. Si ricorda che tali collaborazioni potranno avvenire solo a titolo gratuito e secondo le modalità di cui al paragrafo 4 dell’Avviso.

L’art.12 dell’Avviso disciplina le modalità di erogazione del finanziamento: entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, l'associazione dovrà comunicare l'AVVIO DELLE ATTIVITA’ e la richiesta formale di ANTICIPO (corredata da fideiussione, se necessaria), dopo di che l’ufficio provvederà all’erogazione dell’anticipo (80% del finanziamento concesso), entro 30 giorni, come disposto dal comma 4, art. 5 della L.R. n. 7/2000.

Qualora un’iniziativa/progetto ricada nella competenza di più Amministrazioni, sarà sufficiente acquisire l'attestazione di coerenza da parte di una delle Amministrazioni coinvolte (quella che, sulla base delle specifiche peculiarità dell’iniziativa/progetto, risulti interessata in via prevalente).

Non si è ritenuto necessario formulare una lista di Pubbliche Amministrazioni cui rivolgersi ai fini dell'attestazione di coerenza, ritenendo sufficiente quanto già indicato nell’Avviso pubblico: le “Pubbliche Amministrazioni competenti per materia nella pianificazione e programmazione” (paragrafo 7, comma 1, secondo alinea, dell’Avviso) potranno essere identificate In relazione alle specifiche peculiarità delle iniziative/progetti.

Come indicato al paragrafo 7 dell’Avviso, le iniziative e i progetti dovranno essere realizzati:

- in coerenza con la programmazione territoriale dei Servizi sociali dei Comuni o delle Aziende Sanitarie/IRCCS;

- oppure in coerenza con le iniziative previste dai Comuni, anche in relazione alla fase post emergenziale epidemiologica;

- oppure in coerenza con iniziative di altre Pubbliche Amministrazioni;

- oppure in continuità con le iniziative poste in essere da parte dei Centro Operativi Comunali (nel periodo di vigenza delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19) a fronte di bisogni tuttora attuali.

 

La spesa riguardante derrate alimentari da distribuire ai beneficiari dell’iniziativa/progetto, purchè pertinente e imputabile direttamente al progetto, potrà essere inserita nella voce di spesa E.9 del Modello A3 – PIANO FINANZIARIO o nella voce di spesa E.10 del Modello B3 – PIANO FINANZIARIO. Si ricorda che, ai sensi del paragrafo10.4 dell’Avviso, non sono ammesse a rimborso le spese di rappresentanza (spese per beni o servizi erogati o distribuiti gratuitamente con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, somministrazione di alimenti o bevande destinati alla collettività).

L’eventuale contributo di un Comune o di una Fondazione non è considerato un impedimento alla partecipazione al bando. Tuttavia i beneficiari dovranno trasmettere in sede di rendicontazione una certificazione finale circa l’ammontare dei contributi pubblici o privati ricevuti per la medesima attività (paragrafo 15 dell’Avviso). Si sottolinea tuttavia che la dichiarazione relativa alla disponibilità di altri contributi prevista nel modulo di domanda, (sub h) del modello A e sub i) del modello B, è resa in forma di autocertificazione, e deve quindi basarsi su atti formali già assunti dalle Amministrazioni interessate.

Sì, l’Avviso non dispone alcun divieto in tal senso. Si rimanda al paragrafo 4 riguardante le Collaborazioni.

No, la partecipazione a progetti o iniziative è esclusiva: pertanto, sia il partner di un progetto che il proponente di un’iniziativa non possono aderire ad altri progetti/iniziative. Tra i vincoli dell'ATS (in caso di partenariato) sussiste il vincolo a non presentare domanda o aderire ad altri progetti o iniziative (in qualità di collaboratore).

Come disciplinato dal paragrafo 8 dell'Avviso, i progetti e le iniziative dovranno avere una durata non inferiore a sei mesi. L'attività di progettazione è una fase propedeutica alla presentazione della domanda. Si ricorda che le iniziative o i progetti dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 31/12/2021.

Ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Le spese di affidamento a terzi (persone giuridiche o persone fisiche) di specifici servizi o attività, a cui si potrà far ricorso unicamente in caso di mancanza di professionalità interne ed entro i limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti non potranno superare complessivamente il 30% del costo complessivo dell'iniziativa/progetto.Tale condizione si realizza in assenza di:

-  personale non socio con contratto di lavoro subordinato o assimilato con professionalità idonea;
-  soci o amministratori con professionalità idonea che prestano la loro attività a titolo gratuito
 

Si ricorda che il contributo non può essere destinato a retribuire i soci per prestazioni di servizi, ma solo per eventuali rimborsi delle spese ammesse.

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) ai sensi dell'art. 50 del TUIR vengono considerati “assimilati” a quelli di lavoro dipendente. e quindi potranno essere rendicontati anche pro quota con la modalità di cui al paragrafo 10.3.

 

L'Accordo Temporaneo di Scopo (ATS), di cui al paragrafo 3.1, richiede la forma della scrittura privata autenticata. Ai sensi dell'art. 2703 c.c., il pubblico ufficiale attesta che l'ATS è stato sottoscritto dalle parti in sua presenza, previo accertamento dell'identità dei soggetti che appongono la firma. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, si richiede che ad essere autenticate siano le firme di chi sottoscrive e non il contenuto dell'atto.

ultimo aggiornamento: Mon May 17 16:31:56 CEST 2021