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Contributi a favore degli Enti del Terzo Settore

FAQ - Contributi a favore degli Enti del Terzo Settore

Sì, è ammissibile a contributo anche il progetto avviato prima della presentazione della domanda di contributo ma non antecedentemente il primo gennaio 2021. Parimenti, le relative spese ammissibili devono riferirsi al medesimo arco di tempo.

Sono allegati al modello di domanda ed adottati con decreto del Direttore di Servizio come previsto dall’articolo 3 comma 1. La domanda con relativi allegati va redatta ESCLUSIVAMENTE con i modelli di cui sopra approvati con decreto e pubblicati sul sito internet della Regione sezione Terzo Settore.

Preliminarmente va ricordato che le progettualità DEVONO possedere i requisiti richiesti dall’a rticolo 2, comma 2 e realizzati dai soggetti previsti dall’articolo 2 commi 3 e 4. Nel rispetto di tale previsione è ammissibile che soggetti esterni appartenenti al Terzo settore e non rientranti in partenariato svolgano prestazioni specialistiche per mancanza di professionalità interne nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 5 lettera a). Un tanto a condizione che l’Ente del Terzo settore che fornisce la prestazione non presente all’interno (e deve risultare in maniera documentata la carenza di professionalità) del soggetto richiedente domanda di contributo non sia a sua volta presentatore di domanda di contributo di cui al Regolamento in oggetto per la medesima progettualità o progettualità simile. In tal caso le due entità presentano la domanda in partenariato pena incorrere in situazione di abuso del diritto ed elusione normativa che verrà segnalata.

Il progetto non può essere coordinato e gestito da soggetto del Terzo settore che non rientri nel partenariato.

Non sono ammessi costi per spese di pulizia per personale dedicato esclusivamente al progetto. Sono ammesse le spese di pulizie di sedi locate per la realizzazione del progetto. Non sono comunque ammesse spese che rientrano nei costi di gestione delle sedi del soggetto richiedente nemmeno in quota parte.

Si, è ammesso purché un tanto risulti da apposita nota di incarico formale per svolgere attività progettuale che esula dalla normale attività lavorativa e con rilevazione formale della prestazione con foglio ore firmato.

Come indicato dall’articolo 5 comma 1, sono rendicontabili le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto sostenute dalla data di avvio del progetto stesso fino al 31.05.2022 anche per fatture emesse entro il 31.5.2022, ma con pagamento in periodo successivo, e comunque entro e non oltre il termine del 31 luglio di scadenza per la presentazione della rendicontazione (art. 6).

Il discrimine viene individuato al momento della presentazione della domanda o come singolo Ente, o come capofila di partenariato. Dalle due diverse evenienze discende l’ammissibilità delle spese correlate alla realizzazione del progetto che è diverso nel caso sia iniziato e portato avanti da un solo soggetto o da più soggetti che successivamente si aggregano e lo connotano diversamente sia soggettivamente sia oggettivamente in base ai diversi apporti alla realizzazione dello stesso.
Variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda non vengono in ogni caso prese in considerazione se non per valutare l’integrazione di eventuali ipotesi di revoca del contributo (es. rinuncia di partner alla realizzazione del progetto).

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l’attività progettuale limitatamente alla quota parte non coperta da contribuzione da parte di soggetto pubblico, in quanto verrebbe integrata duplicazione del beneficio. Si veda quanto indicato all’articolo 6.

L’articolo 4, comma 1, del Regolamento, come specificato nella norma medesima, trova applicazione esclusivamente in sede di concessione del contributo. Pertanto il contributo eventualmente rideterminato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Regolamento e definitivamente riconosciuto, potrà essere anche d’importo inferiore ai 5.000,00 euro.

No, in nessun caso a seguito della rendicontazione può essere riconosciuto un contributo d’i mporto superiore a quello inizialmente concesso. Gli unici casi in cui si procede alla rideterminazione del contributo sono tassativamente elencati al comma 5 dell’articolo 6 del Regolamento e nessuno di questi prevede la rideterminazione in aumento.

Trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I (Norme generali in materia di procedimento amministrativo), capo I (disposizioni generali) della L.R. 7/2000 le quali prevedono che, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne venga richiesta la regolarizzazione (in particolare, si vedano gli articoli 10, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, lettera c), della L.R. 7/2000).

Il soggetto che in base all’articolazione organizzativa ha il potere di attestare quanto contenuto nello stesso.

La dichiarazione è assolta con la compilazione della sezione della domanda di contributo riferita alle coordinate bancarie/postali su cui poggiano i relativi flussi finanziari progettuali.

Per “soggetto esterno” di cui alle lett. a) e b) dell’art. 5, comma 1, DPREG 102/2020, si intendono tutti i soggetti non soci dell’Ente proponente e dei partner (ex art. 31 L.R. 7/2000), titolari di partita iva, nonché le collaborazioni occasionali. Per “personale dipendente” di cui alla lett. g), si fa riferimento al rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e assimilati instaurato con soggetti non soci dell’Ente proponente e dei partner (ex art. 31 L.R. 7/2000). Pertanto, a seconda del tipo di contratto di lavoro subordinato/collaborazione o assimilati, cambierà la voce di spesa a rendiconto.

Considerato che la natura delle spese è diversa, indipendentemente dal fatto che le due attività siano svolte dal medesimo soggetto, esse possono rientrare in due voci di spesa differenti all’i nterno del piano finanziario e della rendicontazione. Dunque, la stessa persona si ritroverà in due voci di spesa, fermo restando che ciò non costituisce duplicazione dei compensi, bensì un riparto delle spese sostenute per attività diverse, alle voci corrispondenti.

Si, solo in caso di comprovata mancanza di professionalità interne per lo svolgimento di attività di organizzazione e coordinamento del progetto, ciò in quanto le attività progettuali sono svolte prevalentemente dagli associati e dagli aderenti dell’Ente proponente e dei partner (soggetti interni).

La spesa dell'acquisto di termoscanner a pistola potrà essere considerata ammissibile in quanto acquisto di beni mobili, se contenuto entro l'importo massimo di Euro 516,46 e a condizione che si tratti di beni mobili indispensabili per la realizzazione delle attività progettuali e comunque entro il limite del 20 percento del totale della spesa ammissibile (art. 5, comma 2, lettera a) DPREG 102/2020).

L’art.5 lett. f) del Regolamento dispone che sono ammissibili le spese di viaggio entro i confini del territorio regionale, per un quinto del costo di un litro di benzina (desumibile dalle tabelle ministeriali) per ogni chilometro percorso dai volontari con il proprio automezzo. Per quanto riguarda le spese fatturate all’associazione per l’utilizzo di un mezzo esclusivamente destinato alla realizzazione delle attività progettuali, si richiama il comma 1 dell’art. 5, per il quale sono ammissibili a contributo le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto. Si ricorda infine che è inammissibile l’acquisto di schede carburante.

No. Non sono spese riconducibili ad uno specifico progetto, ma alla gestione ordinaria dell'associazione.

Sì. Le spese per il pagamento del pedaggio autostradale sono da considerarsi spese di viaggio, pertanto verranno rendicontate indicando i km percorsi, la motivazione dello spostamento etc. e dovranno sempre riferirsi a specifiche attività progettuali.

ultimo aggiornamento: Mon May 17 16:29:07 CEST 2021