terzo settore

Contributi a favore degli Enti del Terzo Settore

FAQ - Contributi a favore degli Enti del Terzo Settore

Sì, è ammissibile un progetto avviato nell’anno solare di riferimento della domanda di contributo, anche prima della presentazione della domanda stessa (non avviato in data antecedente al primo gennaio dell’anno in cui viene presentata la domanda). Parimenti, le spese ammissibili, relative alle attività progettuali, devono riferirsi al medesimo arco di tempo ed essere sostenute (effettivamente pagate) entro i termini per la rendicontazione (art. 6, comma 2).

Ai sensi del comma 6, dell’articolo 3, costituiscono parte integrante della domanda:

“ a) la descrizione sintetica del progetto, con indicazione dei risultati attesi in favore dell’u tenza; nel caso di progettualità svolte in partenariato tra più Enti del Terzo Settore la descrizione sintetica deve specificare anche le singole attività e funzioni affidate a ciascun partner;

b) la dichiarazione di adesione al progetto da parte di ciascuno degli eventuali partner, sottoscritta con le modalità di cui al comma 5, contenente l’impegno alla realizzazione delle attività e funzioni specificatamente affidate all’interno del progetto stesso;

c) il documento di validazione del progetto da parte del Distretto sanitario e/o dal SSC che attesta la coerenza con le Aree di intervento previste nel Piano di Zona (PdZ) o del Piano Attuativo Territoriale (PAT) di riferimento. Qualora il progetto sia realizzato in Distretti o Ambiti di Aziende o SSC differenti è sufficiente, per fini di semplificazione, l’attestazione di un solo Distretto sanitario o SSC. Il documento deve altresì contenere l’elenco degli Enti del Terzo settore eventualmente coinvolti nella realizzazione delle progettualità in partenariato;

d) il documento d’identità in corso di validità al momento di presentazione della domanda del legale rappresentante o del delegato che sottoscrive con firma autografa la domanda o le dichiarazioni di cui alla lettera b);

 e) il piano finanziario del progetto, redatto in conformità allo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente per materia;

f) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;”

I format per l’attestazione dei contenuti di cui alle lettere a), b), ed e) sono allegati al modello di domanda ed adottati con decreto del Direttore del Servizio Politiche per il Terzo settore, come previsto dall’articolo 3 comma 1, mentre la dichiarazione di cui alla lettera f) è inserita all’interno del modello di domanda. La domanda con relativi allegati va redatta in conformità ai modelli di cui sopra, riportando tutti i contenuti ivi previsti, pubblicati sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sezione Terzo Settore. 

Ai sensi della lettera a) dell’articolo 5:

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto, sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda di contributo non antecedenti al mese di gennaio dell’anno di presentazione, quali, senza carattere di esaustività:

a) Spese per prestazioni di soggetti esterni con riguardo a specifiche attività di natura specialistica previste dal progetto che il richiedente non è in grado di svolgere con la propria struttura per mancanza di professionalità interne, entro il limite massimo di Euro 80,00 lordi orari ed Euro 400,00 lordi per giornata intera, maggiorato di eventuali rimborsi spese entro il limite di cui alla lettera f); […]

Preliminarmente va ricordato che i progetti devono possedere i requisiti richiesti dall’articolo 2, comma 2, e devono essere realizzati dai soggetti previsti dall’articolo 2 commi 3 e 4, quindi non sono affidabili prestazioni direttive, di progettazione o di coordinamento, nonché le attività caratterizzanti il progetto. Sono ammesse anche le spese per prestazioni di soggetti esterni ai Soggetti proponenti, con relativi partners, solamente con riferimento a specifiche prestazioni o attività di natura specialistica e secondaria, indispensabili per la realizzazione del progetto, che il richiedente non riesce a svolgere direttamente, per mancanza di professionalità specifiche nella propria organizzazione interna.

La Progettazione è un’attività tecnica e va eseguita direttamente dal soggetto richiedente.

Per questa categoria di spesa sono affidabili all’esterno solo parte delle prestazioni relative “ ad adempimenti di carattere amministrativo, contabile e fiscale collegati alla realizzazione del progetto, entro il limite del 10 percento del totale della spesa ammissibile”.

Il progetto non può essere coordinato e gestito da soggetto del Terzo settore che non rientri nel partenariato.

L’utilizzo di personale dipendente è consentito a condizione che:

  • Sia aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro;
  • Sia attestata da specifica rilevazione (foglio presenze o simile);
  • Sia direttamente ed esclusivamente riferibile all'attività progettuale.

Come indicato dall’articolo 5 comma 1, sono rendicontabili le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto, riferite al periodo di realizzazione e sostenute (effettivamente pagate) entro la data di rendicontazione (art. 6).

Il discrimine viene individuato al momento della presentazione della domanda o come singolo Ente, o come capofila di partenariato. Dalle due diverse evenienze discende l’ammissibilità delle spese correlate alla realizzazione del progetto che è diverso nel caso sia iniziato e portato avanti da un solo soggetto o da più soggetti che successivamente si aggregano e lo connotano diversamente sia soggettivamente sia oggettivamente in base ai diversi apporti alla realizzazione dello stesso.

L’articolo 4, comma 1, del Regolamento, come specificato nella norma medesima, trova applicazione esclusivamente in sede di concessione del contributo. Pertanto il contributo eventualmente rideterminato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Regolamento e definitivamente riconosciuto, potrà essere anche d’importo inferiore ai 5.000,00 euro.

No, in nessun caso a seguito della rendicontazione può essere riconosciuto un contributo d’i mporto superiore a quello inizialmente concesso. Gli unici casi in cui si procede alla rideterminazione del contributo sono tassativamente elencati al comma 5 dell’articolo 6 del Regolamento e nessuno di questi prevede la rideterminazione in aumento.

Trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I (Norme generali in materia di procedimento amministrativo), capo I (disposizioni generali) della L.R. 7/2000 le quali prevedono che, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne venga richiesta la regolarizzazione (in particolare, si vedano gli articoli 10, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, lettera c), della L.R. 7/2000).

Il soggetto che, in base all’articolazione organizzativa o per procura, ha il potere di rappresentare l’Ente richiedente.

Per “soggetto esterno” di cui alle lett. a) e b) dell’art. 5, comma 1, DPREG 102/2020, si intendono tutti i soggetti non soci dell’Ente richiedente e dei partner (ex art. 31 L.R. 7/2000), titolari di partita iva, nonché le collaborazioni occasionali. Per “personale dipendente” di cui alla lett. g), si fa riferimento al rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e assimilati. Pertanto, a seconda del tipo di rapporto, cambierà la voce di spesa a rendiconto.

Considerato che la natura delle spese è diversa, indipendentemente dal fatto che le due attività siano svolte dal medesimo soggetto, esse possono rientrare in due voci di spesa differenti all’i nterno del piano finanziario e della rendicontazione. Dunque, la stessa persona si ritroverà in due voci di spesa, fermo restando che ciò non costituisce duplicazione dei compensi, bensì un riparto delle spese sostenute per attività diverse, alle voci corrispondenti.

La spesa dell'acquisto di termoscanner a pistola potrà essere considerata ammissibile in quanto acquisto di beni mobili, se contenuto entro l'importo massimo di Euro 516,46 e a condizione che si tratti di beni mobili indispensabili per la realizzazione delle attività progettuali e comunque entro il limite del 20 percento del totale della spesa ammissibile (art. 5, comma 2, lettera a) DPREG 102/2020).

L’art.5 lett. f) del Regolamento dispone che sono ammissibili le spese di viaggio entro i confini del territorio regionale, per un quinto del costo di un litro di benzina (desumibile dalle tabelle ministeriali) per ogni chilometro percorso dai volontari con il proprio automezzo. Per quanto riguarda le spese fatturate all’associazione per l’utilizzo di un mezzo esclusivamente destinato alla realizzazione delle attività progettuali, si richiama il comma 1 dell’art. 5, per il quale sono ammissibili a contributo le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto. Si ricorda infine che è inammissibile l’acquisto di schede carburante.

No. Non sono spese riconducibili ad uno specifico progetto, ma alla gestione ordinaria dell'associazione.

Sì. Le spese per il pagamento del pedaggio autostradale sono da considerarsi spese di viaggio, pertanto verranno rendicontate indicando i km percorsi, la motivazione dello spostamento etc. e dovranno sempre riferirsi a specifiche attività progettuali.

ultimo aggiornamento: Mon Apr 07 10:41:15 CEST 2025