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Il tirocinio estivo è un tipo di tirocinio “extra curricolare”, ovvero non incluso in un processo di apprendimento formale all'interno di scuole, università o centri di formazione professionale.
Indice dei contenuti
Cosa è un tirocinio estivo? A chi si rivolge?
Il tirocinio estivo è un'esperienza con finalità formative e orientative. Offre la possibilità agli studenti di arricchire il loro bagaglio di conoscenze, facilitare le scelte professionali future e accompagnarli nella transizione fra percorsi di studi e lavoro.
Può essere svolto presso Aziende private o Enti pubblici. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, tuttavia è prevista un'indennità di partecipazione per il tirocinante ed è garantita la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile.
Si rivolge a studenti e studentesse regolarmente iscritti/e a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, percorsi di istruzione e formazione professionale o Università.
Il tirocinio è attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche,
con una durata massima di 3 mesi.
Il/la tirocinante deve aver compiuto i
15 anni di età.
Modalità di attivazione
Per l'attivazione del tirocinio è necessario che il soggetto ospitante (azienda o ente pubblico) interessato ad accogliere un tirocinante stipuli una convenzione con un soggetto promotore, quale: università, istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituti tecnici superiori, enti di formazione (limitatamente ai propri iscritti), strutture regionali di orientamento (con riferimento a studenti di scuole secondarie di secondo grado e studenti in dispersione scolastica).
Il soggetto promotore si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. La convenzione definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nel tirocinio. In particolare, il soggetto promotore ha i compito di vigilare sull'attività proposta dal soggetto ospitante, garantendo il rispetto delle normative vigenti a tutela del minore nei contesti di lavoro.
Al soggetto ospitante spetta la fornitura di una copertura assicurativa e la corresponsione dell'indennità di partecipazione per il tirocinante.
La
Convenzione di tirocinio estivo è solitamente soggetta all'imposta di bollo,
secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972.
Sono escluse dall'obbligo dell'imposta di bollo le convenzioni stipulate tra Amministrazioni
Pubbliche. Se il Soggetto promotore è una Pubblica Amministrazione e il Soggetto ospitante è
un'Azienda o ente a fine di lucro, l'imposta di bollo deve essere versata dal Soggetto ospitante.
Per l'anno 2021, si applica l'Art. 10 bis della legge n. 69 del 21maggio 2021, che
esenta dall'obbligo del bollo tutte le Convenzioni relative ai tirocini.
Alla Convenzione va allegato il
Progetto formativo individuale che riepiloga la durata e il periodo di svolgimento
del tirocinio e le attività in esso previste.
Al termine del tirocinio è previsto il rilascio di un
Attestato finale della frequenza e delle competenze acquisite.
Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione e svolgimento del tirocinio
estivo, si rimanda alla normativa (Regolamento per l'attivazione di tirocini di cui al
D.P.Reg. 57/2018 del 19/03/2018 e modifiche), consultabile nel menù a destra nella sezione
"normativa".
I tirocini estivi sono attivati nel quadro delle disposizioni ministeriali (DPCM) e regionali
(Ordinanze) relative al contenimento della diffusione del virus Sars-CoV2 (Covid19). Le aziende
ospitanti sono chiamate a rispettare e far rispettare tutte le disposizioni (norme e protocolli)
vigenti.
Cosa può fare l'Amministrazione regionale
I Centri Regionali di Orientamento - COR - della Regione FVG sono strutture abilitate a svolgere il ruolo di Soggetto promotore se i tirocinanti rientrano in una di queste due situazioni:
- Studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie aventi o non aventi sedi legali o didattiche nella regione Friuli Venezia Giulia;
- Studenti in dispersione scolastica che, sebbene regolarmente iscritti, non frequentano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale.
I COR non svolgono attività di incrocio tra le domande e le offerte di tirocinio estivo.
I COR non possono prendere in carico tirocini estivi per allievi dei percorsi di Formazione professionale (IeFP).
Per richieste di informazioni inviare una e-mail al seguente indirizzo: tirocini.estivi@regione.fvg.it
Termini per la presentazione delle domande
A partire dalla seconda metà del mese di maggio saranno disponibili i termini, le informazioni e la modulistica necessari per l’attivazione dei tirocini estivi per l’anno 2022.