La Regione ha definito con decreto le tariffe orarie minime di facchinaggio valide per le
aziende e gli organismi economici operanti sui quattro ambiti provinciali del territorio regionale
per il biennio 2026/2027, riguardanti le attività di facchinaggio e movimentazione, basata sul
costo orario del livello 4 del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, che risultano così
determinate:
- a far tempo dal 01/01/2026 in euro 27,18;
- a far tempo dal 01/01/2027 in euro 27,55;
- a far tempo dal 01/06/2027 in euro 28,06.
La tariffa minima non costituisce elemento vincolante, ma serve come elemento di riferimento,
agli operatori pubblici e privati, al fine di evitare eccessivi ribassi in sede di conferimento di
appalto.