Si applica quanto previsto dal Decreto adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24/07/2024 relativo alle modalità
attuative Piano Transizione 5.0 che riguarda i progetti di innovazione con efficientamento
energetico. In particolare, si consideri l’art. 9 per quel che riguarda il calcolo dei consumi
energetici nei limiti percentuali di cui all’art. 4, comma 1.
In sintesi, con espresso rinvio alla normativa sopracitata, per l’attribuzione del punteggio
in parola tramite i progetti candidati è necessario conseguire complessivamente una riduzione dei
consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio regionale, cui si
riferisce il progetto, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi
energetici dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
La valutazione del risparmio energetico dovrà essere supportata da una relazione tecnica
asseverata da un tecnico abilitato certificato da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’e
fficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE), indipendente ed esterno all’impresa, e deve contenere, per le imprese già
in attività, lo studio dei consumi energetici delle annualità precedenti nonché l’analisi di
dettaglio degli interventi correttivi da attuare con l’investimento proposto.
La conformità del progetto ai principi dell’economia circolare deve essere evidenziata dalla
valutazione di parametri oggettivi ex ante ed ex post quali ad esempio:
• percentuale di materiale riciclato utilizzato nei prodotti finiti;
• riduzione di rifiuti destinati a discarica;
• tasso di sfrido di produzione;
• percentuale di prodotti ricondizionabili;
• …
L’ analisi dovrà essere supportata da una relazione tecnica.
L’azienda è tenuta, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. j) del Regolamento di attuazione, a comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni eventuale variazione intervenuta relativa all’impresa medesima (es. sede legale, unità operativa, ragione sociale).
Qualora la variazione dell’impresa riguardi la variazione dimensionale intervenuta prima dell’adozione del provvedimento di concessione, il contributo viene rideterminato in funzione della nuova dimensione, come da percentuali di aiuto concedibili di cui all’Allegato E del Regolamento citato e conseguentemente viene rideterminato anche il punteggio di valutazione come indicato nell’allegato B del Regolamento. La variazione della dimensione aziendale, ai sensi dell’art. 31, comma 4, intervenuta successivamente alla concessione non comporta, previa istruttoria di merito del Servizio, né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera i) del Regolamento.
Gli artt. 13 e 14 del DPReg 207/2023 riconoscono tra le spese ammissibili anche quelle per
efficientamento energetico.
Tuttavia, tali articoli devono essere letti in combinato disposto con l’articolo 8, del
predetto Regolamento dove, al comma 1, si precisa che sono “ammissibili a contributo gli
investimenti per la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento e la riconversione produttiva
di imprese già esistenti” e nell’ambito delle predette iniziative sono ammissibili ad
incentivazione anche gli investimenti a favore di misure di efficienza energetica.
Peraltro, lo stesso articolo 6, comma 1, della LR 3/2015 precisa l’oggetto cui è finalizzato
la concessione degli incentivi: “nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative
avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di
imprese già insediate, in
ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali”.
Pertanto, le spese per efficientamento energetico di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento,
in assenza di un’iniziativa volta alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento e alla
riconversione produttiva di imprese già esistenti, non sono candidabili nel canale contributivo di
cui al Bando in oggetto.
Ad oggi sono state stipulate le seguenti intese:
- tra il Consorzio COSILT e i Comuni di Ampezzo, Bordano, Cercivento, Forni Avoltri, Forni di
Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Resia,
Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis e Zuglio;
- tra il Consorzio NIP e i Comuni di Arba, Budoia, Montereale Valcellina, San Quirino,
Sequals, Vito d’Asio e Vivaro;
- tra il Consorzio ZIPRT e i Comuni di Cordovado, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena e
Spilimbergo.
Si precisa al riguardo la necessità di verificare che la localizzazione dell’iniziativa
candidata rientri all’interno del perimetro indentificato con l’intesa.
Premesso che i nuovi addetti - almeno 3 per le PMI e 10 per le grandi imprese - devono essere
assunti nell’ambito dell’iniziativa candidata che può avere una durata massima di 36 mesi; solo al
fine di completare il reclutamento del personale, le nuove risorse possono essere assunte anche
entro i
successivi tre anni dal completamento dell’investimento (investimento: insieme dei costi
correlati al progetto, esclusi i costi salariali), ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. b) e dell’a
rt. 11, comma 7, lett. b) del Regolamento
Si conferma che in sede di istanza devono essere allegati i preventivi e/o i computi metrici a giustificazione delle spese richieste a contribuzione come elencate nel Quadro riepilogativo della spesa, allegato 2, al fine di quantificare il relativo contributo da concedere. Fermo restando il contributo concesso, si possono successivamente variare i fornitori e i professionisti indicati in sede di domanda.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Regolamento, il beneficiario esegue l’iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo come riportati nel decreto di concessione, con l’obbligo di avviare l’iniziativa nei termini previsti dal medesimo decreto. Nel caso in cui l’iniziativa necessiti di variazioni rispetto ai contenuti stabiliti nel decreto di concessione, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Servizio competente che valuterà le motivazioni addotte per prorogare l’avvio dell’iniziativa candidata.
Il Bando in oggetto prevede il cumulo tra contributi ai sensi dell’art. 5 del DPReg. 207/2023.
Nel caso, pertanto, in cui un’azienda si voglia avvalere del cumulo tra diversi contributi, è
necessario assicurarsi che anche gli altri strumenti di finanziamento prevedano altrettanto la
possibilità di cumulo, ricordando che tale cumulo (Incentivi all’insediamento + altre Agevolazioni)
non dovrà comportare il
superamento dell’intensità massima di aiuto previsto dal Regolamento generale di
esenzione per categoria 651/2014 (GBER) e del limite massimo della spesa effettivamente
sostenuta.
Sì, sono ammissibili i lavori svolti in economia, precisando che possono essere ammesse all’i ncentivo solo le spese per l’acquisto del materiale necessario all’effettuazione delle opere.
Sì, gli impianti e i macchinari possono essere acquistati anche con la sottoscrizione di un contratto di locazione, che deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario, e prevedere l’obbligo per il beneficiario di acquisire il bene alla scadenza del contratto. Il costo ammissibile corrisponde alla sola quota capitale dei canoni fatturati e compresi tra la data di avvio e la fine dell’iniziativa.