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Alle cooperative con sede legale in regione è fatto obbligo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 27/2007, di trasmettere al competente Servizio in materia di vigilanza i seguenti atti:
1. i regolamenti adottati ed eventuali loro variazioni, accompagnati dal relativo verbale assembleare di approvazione (ATTENZIONE: per i regolamenti di lavoro, di cui all’art. 6 della legge 142/2001, è necessario allegare anche la nota recante il timbro di deposito presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro)
2. copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 59/1992, art. 11, con allegata copia del bilancio
3. i bilanci straordinari (redatti ai sensi dell’ art. 2545 octies del codice civile).
I citati atti devono essere trasmessi esclusivamente attraverso IOL; le relative informazioni d' uso si trovano nella sezione 'documentazione' nella colonna a destra di questa pagina.
La documentazione può essere trasmessa anche da terzi su delega della cooperativa.
FONDI MUTUALISTICI
Le cooperative sono tenute inoltre a trasmettere al Servizio logistica, protocollo, vigilanza cooperative e servizi generali copia dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11, comma 7 della legge 59/92.
Il contributo è attualmente pari al 3% degli utili risultanti dal bilancio annuale. Deve inoltre essere devoluto al fondo mutualistico il patrimonio residuo di liquidazione ed il valore effettivo del patrimonio in caso di trasformazione societaria. (ex art. 2545-undeciesc.c.).
Soggetti tenuti al versamento e modalità di effettuazione:
• Società cooperative e loro consorzi aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:
versano il contributo al fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono con le modalità da queste indicate. In caso di adesione a due o più associazioni, il contributo deve essere suddiviso in parti uguali tra le Associazioni cui l'ente aderisce..
• Società cooperative e loro consorzi NON aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che non abbiano costituito il fondo:
versano al Fondo mutualistico della Regione Friuli Venezia Giulia sul capitolo 876 delle entrate del bilancio regionale (introito somme derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della legge 59/92)
I versamenti a favore dell'Amministrazione regionale possono essere effettuati unicamente tramite il Sistema "pagoPA", in adeguamento a specifica normativa nazionale.
Il pagamento volontario può essere effettuato online selezionando l’Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e individuando, nella videata successiva, il servizio che interessa e successivamente inserendo tutti i dati rihiesti e indicando come causale “versamento sul cap.876es….(esercizio nel quale si effettua il versamento) per applicazione art.11L.56/92. Bilancio anno….(anno nel quale si è conseguito l’utile) coop. Per fondo mutualistico".
Per comodità si riporta di seguito il link per collegarsi alla pagina regionale sopraindicata dove effettuare il pagamento: https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizio/80014930327/61026
Il versamento non può essere effettuato tramite modello F24
In caso di adesione ad associazioni nel corso dell'anno, il versamento va effettuato in misura proporzionale al fondo regionale e al fondo di riferimento dell'associazione.
Il versamento non è dovuto se non supera l'importo di € 10,33, come previsto dall’articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.