Il Decreto 21 giugno 2021 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in attuazione dell’art. 20 comma 1 e 2 del D. Lgs. 199/2021 ha individuato la ripartizione fra le regioni e province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31/12/2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE». Alla Regione Friuli Venezia Giulia è stato richiesto di raggiungere l’obiettivo di 1.960 MW di potenza aggiuntiva al 2030. Contestualmente il Decreto ha stabilito i principi e i criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra in linea con il principio della neutralità tecnologica.

In tale decreto vengono inoltre indicate le definizioni di seguito riportate:

Aree idonee : le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. 199/2021; i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

Aree non idonee : aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree non idonee rimangono invariati.

Aree ordinarie : sono le superfici e le aree diverse da quelle idonee e non idonee e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al D. Lgs. 28/2011 e successive modifiche e integrazioni; i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree ordinarie rimangono invariati.

Aree vietate : le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. 199/2021.

 

In data 7 marzo 2025 è entrata in vigore la Legge Regionale 4 marzo 2025, n. 2 con la quale la Regione, in attuazione dell' articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

La Legge Regionale è così strutturata:

 

La cartografia indicata nell'art. 6 della L.R. 2/2025 è disponibile nella sezione dedicata. La cartografia è in corso di implementazione.


Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili saranno individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, in conformità all'allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica nelle categorie di aree e superfici indicate nel medesimo articolo al comma 1.
 

Per eventuali quesiti in merito al contenuto della L.R. 2/2025 vi invitiamo a consultare le FAQ disponibili nella sezione dedicata. In caso non troviate risposta, vi invitiamo a porre il vostro quesito all'indirizzo email di servizio energia@regione.fvg.it.

Si comunica che eventuali quesiti già posti e pubblicati nell'apposita sezione non riceveranno riscontro. L'aggiornamento della sezione FAQ è programmato con cadenza settimanale, pertanto vi invitiamo ad attendere il lunedì successivo per trovare risposta al quesito da voi posto.

.