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Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale

FAQ - FAQ

Una volta verificato che l’area risulta idonea anche alla luce delle condizioni escludenti previste dall’art. 2, comma 4, l’applicazione del successivo comma 5 fa sì che l’area venga riconosciuta “idonea”, come definito dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.M. 21 giugno 2024 (“superfici e aree idonee: le aree in cui è  previsto  un  iter accelerato  ed  agevolato  per  la  costruzione  ed  esercizio  degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse  secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo  8 novembre 2021, n. 199”).

Il comma 5 è un criterio che ha ritenuto di darsi la Regione al fine della risoluzione di eventuali antinomie (cioè qualora vi sia sulla medesima area la teorica compresenza di idoneità e inidoneità), che fosse al contempo rispettoso dei principi costituzionali e del principio di massima diffusione dell'energia da fonte rinnovabile.

 

Si rappresenta che la lettera c-ter n. 1) dell’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 non è stata richiamata dall’articolo 20 comma 1-bis per quanto concerne l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra situati in aree classificate agricole, pertanto il proponente affinché possa procedere all’ampliamento dell’impianto esistente dovrà verificare di ricadere nelle previsioni elencate dallo stesso comma 1-bis (quindi non più 500 metri da zone industriali, ma da stabilimenti o impianti industriali, per fare un esempio).

La fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia a cui fai riferimento dovrà essere individuata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, in conformità all'allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.

Non essendo stata adottata la delibera di Giunta Regionale, ad oggi le aree non idonee sono costituite dalle superfici e aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1 lettere a) e b), del D.Lgs. 42/2004 (vedere articolo 3, comma 3).

In merito all’eventuale assentibilità tramite PAS comunale, pur considerando che l’allegato B, Sezione II consente “a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento”, la disposizione deve essere letta congiuntamente a quanto previsto dalla sezione I, dove prevede l’assoggettamento a PAS per quanto concerne gli “impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20”.

Conseguentemente, la lettera a) della Sezione II troverà applicazione – e quindi anche il limite percentuale - qualora l’intervento non rientri nella casistica di cui alla lettera b) della Sezione I.

Si conferma che fino al termine del 28.06.2025, termine previsto dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 190/2024, il procedimento sarà regolamentato e scandito dal D.Lgs. 28/2011.

ultimo aggiornamento: Thu Mar 27 13:19:14 CET 2025