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Esenzione per le ASP per i periodi antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023 Articolo 2, comma 6, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
Con l’articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006),
il legislatore regionale ha esentato dal pagamento dell’IRAP le Aziende Pubbliche di Servizi alla
persona succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ai sensi di quanto
disposto dalla normativa statale, ovvero dall’articolo 1, comma 299, della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (Legge finanziaria dello Stato 2006).
Le modalità applicative e i presupposti per l’accesso a tale agevolazione sono esplicati
nella Circolare 20 aprile 2007, n. 7, emanata dalla Direzione centrale risorse economiche e
finanziarie.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023, in ragione della introduzione
del comma 6 bis all’articolo 2, L.R.2/2006, operata dall’articolo 11, comma 12, lettera b), L.R. 10
agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), la misura
agevolativa già prevista a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ex IPAB
diviene soggetta
ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di aiuti “de minimis”.
Per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, operano invece
le previgenti disposizioni e rimangono valide le indicazioni fornite per l’accesso alla
agevolazione con la Circolare esplicativa 20 aprile 2007 n. 7.
Nuovo regime di esenzione in “de minimis” a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023
Articolo 2, commi 6 e 6 bis, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
Articolo 11, comma 12, lettera b), L.R. 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del
bilancio per gli anni 2023-2025)
Articolo 4, L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) -
Introduzione rinvio dinamico a regolamenti “de minimis” tempo per tempo vigenti
Articolo 11, comma 6, L.R. 8/2024 (Misure finanziarie multisettoriali) - Interpretazione
autentica del comma 6 bis in combinato disposto con il comma 6 dell’articolo 2 della L.R.2/2006
In ragione delle modifiche apportate con l’introduzione del citato comma 6 bis all’articolo 2,
della L.R. 2/2006, a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023 l’esenzione dal
pagamento del tributo IRAP per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona succedute alle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), è stata assoggettata al rispetto dei
limiti imposti dai Regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato in “de minimis” come richiamati
dal nuovo comma 6 bis dell’articolo 2, L.R.2/2006 in combinato disposto con gli articoli
5 bis e
5 ter del medesimo articolo inerenti alla disciplina della misura agevolativa per
gli Enti del Terzo settore. Pertanto, in ossequio a quanto prescritto dall’articolo 88, comma 1,
del Codice del Terzo settore, l’esenzione in parola - a decorrere dal periodo di imposta in corso
all’1 gennaio 2023 - viene concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de
minimis” di cui Regolamento generale (UE) n. 1407/2013 e al Regolamento (UE) n. 1408/2013 per il
settore agricolo.
Si segnala al riguardo, in ragione della rilevanza che il fatto assume a causa
del rinvio contenuto nel comma 6 bis (inerente alle ASP ex IPAB) al regime di
esenzione previsto per gli Enti del Terzo settore dai commi 5 bis e seguenti del citato articolo 2,
che
l’articolo 4, L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di
semplificazione) ha modificato il
comma 5 ter sopra richiamato e introdotto il comma 5 quater, allo scopo di
specificare che il rinvio ai regolamenti “de minimis” puntualmente richiamati in tali disposizioni
deve essere inteso come un rinvio “dinamico” a quei regolamenti come risultanti tempo per tempo
vigenti. Pertanto, stante il rinvio espresso al regime di esenzione in “de minimis” riconducibile
agli stessi regolamenti comunitari indicati per gli Enti del Terzo settore, contenuto al
comma 6 bis dell’articolo 2, tale clausola di salvaguardia opera per relationem
anche con riferimento alle ASP ex IPAB, soggiacendo perciò le stesse al medesimo obbligo di
sottostare ai Regolamenti comunitari di riferimento come risultanti tempo per tempo vigenti. Da ciò
consegue l’obbligo anche per le ASP ex IPAB di tenere conto, in sede di applicazione della presente
misura agevolativa, della disciplina dettata dai Regolamenti “de minimis”
come risultanti tempo per tempo vigenti e ciò anche e soprattutto
in relazione all’individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in “de
minimis” e delle soglie massime di aiuto così come vengono nel tempo stabiliti dal
legislatore dell’Unione europea.
A tal proposito si segnala:
- l’emanazione del nuovo
Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che sostituisce
il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 - Aiuti "de minimis" generale, venuto a scadenza, che
apporta modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad esempio l’aumento del
massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo regolamento generale sino a
300 mila euro nel triennio di riferimento;
- l’emanazione del
Regolamento 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 modificativo del
regolamento 1408/2013 dedicato al settore dell’agricoltura, che ha previsto, tra l’altro, l’e
levazione del massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 50 mila euro calcolati
però nell’arco di tre anni e non più nell’arco di tre esercizi, prorogando al contempo la durata
del citato regolamento 1408/2013 sino al 31 dicembre 2032.
Si rileva, infine, che con
l’articolo 11, comma 6, L.R. 8/2024 (Misure finanziarie multisettoriali) è stata
fornita una interpretazione autentica dell’art. 2, comma 6 in combinato disposto con il comma 6
bis, al fine di rappresentare che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, come risultante
dal combinato disposto con il comma 6 bis, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge
finanziaria 2006), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione a favore delle Aziende pubbliche di
servizi alla persona - ASP si applica nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 107, paragrafo
1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale, salvo deroghe
contemplate dai trattati, sono ritenuti incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.
Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di
cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il
contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate),
come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, il quale dispone che
ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque
denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi
deputati all'intrattenimento,
costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per
il gioco lecito, e pertanto, laddove ricorrente tale condizione, la stessa impedisce l’accesso
anche a tutte le manovre di riduzione/esenzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi
regionali.
Informazioni di maggiore dettaglio sono disponibili alla pagina di cui al link
sottostante:
Attenzione
L’assoggettamento ai limiti imposti dal regime “de minimis” implica che a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e fino alla abrogazione del citato articolo 10 del D.lgs.
460/1997, anche per le ASP assume rilevanza la disciplina introdotta dal legislatore statale sugli
aiuti “de minimis” inerente alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti Di Stato (RNA) di
cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, Registro nel quale
debbono confluire tutte le informazioni sugli aiuti di Stato fruiti, ivi compresi quelli fiscali.
Pertanto, per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”,
rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si
rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017, opera la nuova disciplina prevista dal
Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2015, n.
115, recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si
richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli
aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di
concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della
verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che,
esclusivamente ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo nel
triennio, gli stessi si intendono
concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale
nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il
Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la
registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la
precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento
dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente,
determina l'illegittimità della fruizione”;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del
massimale avviene esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma
6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come
detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale
sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o
prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle
Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di
impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “
de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari
citati.
Nello specifico, per
impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per
impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per
essere definita
impresa unica.