Esenzione per le ASP per i periodi antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023 Articolo 2, comma 6, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)

Con l’articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), il legislatore regionale ha esentato dal pagamento dell’IRAP le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ai sensi di quanto disposto dalla normativa statale, ovvero dall’articolo 1, comma 299, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria dello Stato 2006).
Le modalità applicative e i presupposti per l’accesso a tale agevolazione sono esplicati nella Circolare 20 aprile 2007, n. 7, emanata dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023, in ragione della introduzione del comma 6 bis all’articolo 2, L.R.2/2006, operata dall’articolo 11, comma 12, lettera b), L.R. 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), la misura agevolativa già prevista a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ex IPAB diviene soggetta ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di aiuti “de minimis”.
Per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, operano invece le previgenti disposizioni e rimangono valide le indicazioni fornite per l’accesso alla agevolazione con la Circolare esplicativa 20 aprile 2007 n. 7.

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Nuovo regime di esenzione in “de minimis” a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023

Articolo 2, commi 6 e 6 bis, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
Articolo 11, comma 12, lettera b), L.R. 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025)
Articolo 4, L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) - Introduzione rinvio dinamico a regolamenti “de minimis” tempo per tempo vigenti
Articolo 11, comma 6, L.R. 8/2024 (Misure finanziarie multisettoriali) - Interpretazione autentica del comma 6 bis in combinato disposto con il comma 6 dell’articolo 2 della L.R.2/2006

In ragione delle modifiche apportate con l’introduzione del citato comma 6 bis all’articolo 2, della L.R. 2/2006, a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023 l’esenzione dal pagamento del tributo IRAP per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), è stata assoggettata al rispetto dei limiti imposti dai Regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato in “de minimis” come richiamati dal nuovo comma 6 bis dell’articolo 2, L.R.2/2006 in combinato disposto con gli articoli 5 bis e 5 ter del medesimo articolo inerenti alla disciplina della misura agevolativa per gli Enti del Terzo settore. Pertanto, in ossequio a quanto prescritto dall’articolo 88, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’esenzione in parola - a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023 - viene concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui Regolamento generale (UE) n. 1407/2013 e al Regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo.
Si segnala al riguardo, in ragione della rilevanza che il fatto assume a causa del rinvio contenuto nel comma 6 bis (inerente alle ASP ex IPAB) al regime di esenzione previsto per gli Enti del Terzo settore dai commi 5 bis e seguenti del citato articolo 2, che l’articolo 4, L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) ha modificato il comma 5 ter sopra richiamato e introdotto il comma 5 quater, allo scopo di specificare che il rinvio ai regolamenti “de minimis” puntualmente richiamati in tali disposizioni deve essere inteso come un rinvio “dinamico” a quei regolamenti come risultanti tempo per tempo vigenti. Pertanto, stante il rinvio espresso al regime di esenzione in “de minimis” riconducibile agli stessi regolamenti comunitari indicati per gli Enti del Terzo settore, contenuto al comma 6 bis dell’articolo 2, tale clausola di salvaguardia opera per relationem anche con riferimento alle ASP ex IPAB, soggiacendo perciò le stesse al medesimo obbligo di sottostare ai Regolamenti comunitari di riferimento come risultanti tempo per tempo vigenti. Da ciò consegue l’obbligo anche per le ASP ex IPAB di tenere conto, in sede di applicazione della presente misura agevolativa, della disciplina dettata dai Regolamenti “de minimis” come risultanti tempo per tempo vigenti e ciò anche e soprattutto in relazione all’individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in “de minimis” e delle soglie massime di aiuto così come vengono nel tempo stabiliti dal legislatore dell’Unione europea.

A tal proposito si segnala:
- l’emanazione del nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che sostituisce il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 - Aiuti "de minimis" generale, venuto a scadenza, che apporta modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad esempio l’aumento del massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo regolamento generale sino a 300 mila euro nel triennio di riferimento;
- l’emanazione del Regolamento 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 modificativo del regolamento 1408/2013 dedicato al settore dell’agricoltura, che ha previsto, tra l’altro, l’e levazione del massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 50 mila euro calcolati però nell’arco di tre anni e non più nell’arco di tre esercizi, prorogando al contempo la durata del citato regolamento 1408/2013 sino al 31 dicembre 2032.

Si rileva, infine, che con l’articolo 11, comma 6, L.R. 8/2024 (Misure finanziarie multisettoriali) è stata fornita una interpretazione autentica dell’art. 2, comma 6 in combinato disposto con il comma 6 bis, al fine di rappresentare che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, come risultante dal combinato disposto con il comma 6 bis, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP si applica nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono ritenuti incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, il quale dispone che ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito, e pertanto, laddove ricorrente tale condizione, la stessa impedisce l’accesso anche a tutte le manovre di riduzione/esenzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi regionali.
Informazioni di maggiore dettaglio sono disponibili alla pagina di cui al link sottostante:

Cause di impedimento per l'accesso delle agevolazioni fiscali regionali da parte di esercizi e locali dotati di apparecchi per il gioco lecito
 

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Attenzione 

L’assoggettamento ai limiti imposti dal regime “de minimis” implica che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e fino alla abrogazione del citato articolo 10 del D.lgs. 460/1997, anche per le ASP assume rilevanza la disciplina introdotta dal legislatore statale sugli aiuti “de minimis” inerente alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti Di Stato (RNA) di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, Registro nel quale debbono confluire tutte le informazioni sugli aiuti di Stato fruiti, ivi compresi quelli fiscali.
Pertanto, per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, esclusivamente ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo nel triennio, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale avviene esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.
Nello specifico, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica.

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