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Esenzione per le ASP (periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023 e periodi di imposta a decorrere da quelli in corso al 1° gennaio 2023)

FAQ - Esenzione per le ASP (periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023 e periodi di imposta a decorrere da quelli in corso al 1° gennaio 2023)

Le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), procedono alla determinazione della base imponibile dell’IRAP secondo le regole stabilite dall’art. 10 bis del D.Lgs. 446/1997. Tale norma dispone che “…la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente…”. La circolare n. 11/VII-0011335 del 6 marzo 2000 nel paragrafo dedicato alla determinazione della base imponibile, chiarisce che le retribuzioni ed i compensi erogati sono determinati secondo il principio di cassa.

Sulla base di tali considerazioni si ritiene che l’esenzione dell’IRAP introdotta dall’art. 2, co. 6 della L.R. 2/2006 sia applicabile anche a quegli emolumenti corrisposti all’1/1/2006 ma relativi a competenze maturate nell’anno o negli anni precedenti.

Quanto riportato nelle istruzioni del Modello Unico 2007, Quadro IQ, Amministrazioni ed Enti Pubblici,  all’Appendice “Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili”, con riferimento al codice E4 da indicare nella colonna “normative regionali” effettivamente diverge dalla struttura del Quadro IQ Amministrazioni pubbliche, in cui non compare la colonna “normative regionali” dove indicare detto codice.

L’Ufficio  Modulistica dell’Agenzia delle Entrate, interpellato sul punto, si è espresso nel senso di indicare:
-     “0” al rigo IQ27, colonna 3, della sezione IV;
-     “0” al rigo corrispondente al codice regione 07, colonna 3, della sezione V;
del Quadro IQ 2007 Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici.

ultimo aggiornamento: Thu Dec 28 16:25:11 CET 2023