Registrazione e obbligo di comunicazione variazioni

Chi detiene un cane è tenuto, pena sanzione (da 100 a 600 euro), a registrarlo alla Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina:
- da parte del detentore della fattrice: entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale
- entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

Una volta registrato alla BDR, il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare, pena sanzione (da 100 a 600 euro), al Comune di residenza:

a) lo smarrimento del cane entro 5 giorni;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro 5 giorni;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro 10 giorni;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
e) la variazione di residenza entro 30 giorni;
f) la comunicazione nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale d’affezione entro 10 giorni.
 

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Passaporto Europeo

La registrazione all’anagrafe è obbligatoria per ottenere il rilascio del Passaporto Europeo.
La registrazione di gatti e furetti può comunque essere effettuata su base volontaria da parte del detentore. In questi casi la registrazione comporta gli stessi obblighi e sanzioni previsti per la registrazione dei cani.

Per poter andare all’estero i cani devono essere vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni e tale vaccinazione deve essere riportata sul passaporto. 

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Spese di registrazione

La registrazione alla BDR se fatta dal veterinario pubblico comporta il versamento della voce tariffaria certificato e stesura del referto segnaletico di euro 5 + ENPAV.
La registrazione alla BDR se fatta dal veterinario privato autorizzato e accreditato non è gratuita e l’importo è previsto da apposito tariffario.

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Identificazione elettronica dei cani (microchip)

L’unico sistema di identificazione del cane, ai fini della registrazione regionale alla BDR è il microchip. L’inserimento di quest’ultimo avviene mediante iniezione sottocutanea nella regione mediana del collo, ad una distanza intermedia tra la mandibola e la spina della scapola.

E’ possibile verificare chi è il detentore di un cane smarrito digitando il codice a 15 cifre del microchip nell'apposito applicativo on line del Ministero della salute Anagrafe degli animali d'affezione del Ministero della salute, collegato con le banche dati delle Regioni. clicca
Nel caso in cui la ricerca dell'identificativo non produca risultati si può provare a ricercare il codice nelle singole Anagrafi Territoriali in quanto le regioni aggiornano i dati della Banca dati dell'Anagrafe Animali d'Affezione con differenti tempistiche. clicca

La lettura del microchip per ottenere il codice può essere effettuata anche presso i Servizi Veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari e gli Ambulatori Veterinari privati muniti di apposito lettore.
 

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Spese applicazione microchip

L’applicazione del microchip se effettuata da veterinari pubblici non è gratuita e viene richiesto solo il costo del microchip; se effettuata presso veterinari privati autorizzati valgono le tariffe di mercato.

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Valenza territoriale del microchip

Il microchip ha valenza regionale, nazionale ed europea.

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In caso di cambiamento di residenza

In caso di cambiamento di residenza il detentore deve:

a) compilare e sottoscrivere il modello 2 (allegato 7 del manuale BDR)
b) consegnare il modello, entro 30 giorni dal cambio di residenza:

- all’ufficio anagrafe degli animali d’affezione del comune di nuova residenza (se la nuova residenza è nel territorio del Friuli Venezia Giulia)
- all’ufficio anagrafe degli animali d’affezione del vecchio comune di residenza (se la nuova residenza è fuori dal territorio del Friuli Venezia Giulia)

NB: A seconda della Regione in cui il detentore si trasferisce valgono le norme specifiche.

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In caso di impossibilità a detenere il proprio cane per seri e comprovati motivi

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 20/12 e dell’art. 7 del Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015:

1. Il detentore che non possa continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell’animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso diparticolare gravità, pericolo per l’incolumità pubblica, ne dà comunicazione all’ufficio anagrafe degli animali del Comune di propria residenza, al fine di ottenere il ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.
2. Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell’animale.
3. L’animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell’A.A.S., oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L’animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l’eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.
4. Contestualmente al provvedimento di ricovero al detentore rinunciante potrà essere richiesto un contributo non superiore al costo di mantenimento dell’animale per due mesi presso una struttura convenzionata con il comune stesso.
5. Il detentore rinunciante ha diritto di ottenere l’esenzione degli oneri a suo carico se non supera la soglia dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE di 15.000 euro.

Clicca qui per scaricare il modello da presentare al Comune
 

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FAQ – Anagrafe animali d’affezione

Il Ministero della Salute ha predisposto una sezione FAQ in materia di Anagrafe degli animali d'affezione dove è possibile trovare risposte ai più diversi quesiti. clicca

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