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Indice dei contenuti
- Registrazione e obbligo di comunicazione variazioni
- Passaporto Europeo
- Spese di registrazione
- Identificazione elettronica dei cani (microchip)
- Spese applicazione microchip
- Valenza territoriale del microchip
- In caso di cambiamento di residenza
- In caso di impossibilità a detenere il proprio cane per seri e comprovati motivi
- FAQ – Anagrafe animali d’affezione
Registrazione e obbligo di comunicazione variazioni
Chi detiene un cane è tenuto, pena sanzione (da 100 a 600 euro), a registrarlo al sistema
informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC):
- da parte del detentore della fattrice: entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale;
- entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari
che non siano già registrati al SINAC o che siano di provenienza estera. In ogni caso è
obbligatoria la registrazione prima della cessione.
Una volta registrato al SINAC, il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare, pena
sanzione (da 100 a 600 euro), al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane entro 5 giorni;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro 5
giorni;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le
generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro 10 giorni;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o
privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero
professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
e) la variazione di residenza entro 30 giorni;
f) la comunicazione nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi
continuare a detenere il proprio animale d’affezione entro 10 giorni.
Passaporto Europeo
La registrazione all’anagrafe è obbligatoria per ottenere il rilascio del Passaporto Europeo.
La registrazione di gatti e furetti può comunque essere effettuata su base volontaria da
parte del detentore. In questi casi la registrazione comporta gli stessi obblighi e sanzioni
previsti per la registrazione dei cani.
Per poter andare all’estero i cani devono essere vaccinati contro la rabbia da almeno 21
giorni e tale vaccinazione deve essere riportata sul passaporto.
Spese di registrazione
La registrazione alla al sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC) se fatta dal veterinario pubblico comporta il versamento della voce tariffaria certificato e stesura del referto segnaletico di euro 5 + ENPAV.
La registrazione al sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC) se fatta dal veterinario privato autorizzato e accreditato non è gratuita e l’importo è previsto da apposito tariffario.
Identificazione elettronica dei cani (microchip)
L’unico sistema di identificazione del cane, ai fini della registrazione regionale al SINAC è il microchip. L’inserimento di quest’ultimo avviene mediante iniezione sottocutanea nella regione mediana del collo, ad una distanza intermedia tra la mandibola e la spina della scapola.
E’ possibile verificare chi è il detentore di un cane smarrito digitando il codice a 15 cifre del microchip nell'apposito applicativo on line del SINAC Banca Dati Nazionale Animali da Compagnia.
La lettura del microchip per ottenere il codice può essere effettuata anche presso i Servizi Veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari e gli Ambulatori Veterinari privati muniti di apposito lettore.
Spese applicazione microchip
L’applicazione del microchip se effettuata da veterinari pubblici non è gratuita e viene richiesto solo il costo del microchip; se effettuata presso veterinari privati autorizzati valgono le tariffe di mercato.
Valenza territoriale del microchip
Il microchip ha valenza regionale, nazionale ed europea.
In caso di cambiamento di residenza
Tutti i dati presenti in BDR dal 26.05.2025 sono migrati in SINAC e in caso di cambiamento di residenza il detentore deve:
a) compilare e sottoscrivere il modello 2 (vedi sotto)
b) consegnare il modello, entro 30 giorni dal cambio di residenza:
- all’ufficio anagrafe degli animali d’affezione del comune di nuova residenza (se la nuova
residenza è nel territorio del Friuli Venezia Giulia);
- all’ufficio anagrafe degli animali d’affezione del vecchio comune di residenza (se la nuova
residenza è fuori dal territorio del Friuli Venezia Giulia).
N.B.: a seconda della Regione in cui il detentore si trasferisce valgono le norme
specifiche.
In caso di impossibilità a detenere il proprio cane per seri e comprovati motivi
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 20/12 e dell’art. 7 del Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015:
1. Il detentore che non possa continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell’animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso diparticolare gravità, pericolo per l’incolumità pubblica, ne dà comunicazione all’ufficio anagrafe degli animali del Comune di propria residenza, al fine di ottenere il ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.
2. Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell’animale.
3. L’animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell’A.A.S., oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L’animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l’eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.
4. Contestualmente al provvedimento di ricovero al detentore rinunciante potrà essere richiesto un contributo non superiore al costo di mantenimento dell’animale per due mesi presso una struttura convenzionata con il comune stesso.
5. Il detentore rinunciante ha diritto di ottenere l’esenzione degli oneri a suo carico se non supera la soglia dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE di 15.000 euro.
FAQ – Anagrafe animali d’affezione
Il Ministero della Salute ha predisposto una sezione FAQ in materia di Anagrafe degli animali d'affezione dove è possibile trovare risposte ai più diversi quesiti. clicca