Cooperazione sociale

Contributi per l'occupazione di persone svantaggiate ai sensi del Titolo II, Capo III, del Regolamento 0125/Pres. del 05/12/2025 - Nuova Misura contributiva (Misura 3) operante dal 01/01/2026

FAQ - FAQ

 In riferimento ai quesiti posti sulla determinazione delle voci che concorrono alla quantificazione dei costi del personale ammissibili a contributo, premesso che:
- la definizione di tali costi riprende il dettato comunitario di cui al regolamento (UE) 651/2014, durante la fase ascendente della stesura del nuovo regolamento (0125/Pres del 05/12/2025) è stata condivisa con le rappresentanze del mondo cooperativo durante le consultazioni avvenute in sede di comitato tecnico consultivo.
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l) del vigente regolamento sono ammissibili a contributo i costi salariali così come definiti al punto 31, articolo 2 (Definizioni) del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.
- ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera b) e d) le spese devono essere sostenute e pagate entro la data di presentazione della domanda.
Tenuto conto che sussiste, di fatto, un numero estremamente elevato di possibili casistiche derivanti dall’applicazione al singolo dipendente e al relativo regime salariale delle varie disposizioni normative e contrattuali, l’esatta determinazione delle componenti dei costi rientranti tra le spese ammissibili a contributo rientra necessariamente nella competenza del professionista esterno che, previa verifica del dettaglio delle voci di spesa ascrivibili ai salari, ne certifica i costi ai sensi dell’articolo 44, comma 5, lettera b) del regolamento e che tali voci di spesa verranno verificate in sede di eventuali controlli principalmente dai cedolini, dai prospetti contabili riepilogativi e dalla documentazione comprovante gli avvenuti versamenti.
Punto fermo dell’ammissibilità a contributo dei costi salariali, con esclusivo riferimento ai costi riferibili all’anno precedente quello della domanda, è il principio di cassa al momento di presentazione della domanda, ovvero, l’avvenuto sostenimento (pagamento) delle spese a tale data.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenzia che:
- possono essere incluse le spese già sostenute e versate al momento della domanda, purché riferite alla retribuzione lorda e pertanto: stipendio base mensile, mensilità aggiuntive (tredicesima/quattordicesima), indennità, superminimi, ferie e permessi non goduti; nonché alla parte previdenziale contributiva: versamenti previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti per legge all'INPS (per la sola parte a carico dell’azienda), INAIL (o altri enti se previsti dai contratti di riferimento) per finanziare pensioni, malattie, disoccupazione e maternità, infortuni, le quote mensili dei contributi del TFR versate, i contributi previdenziali, le quote di conferimento del TFR quale forma di previdenza complementare (fondi pensione) con versamento periodico (fermo restando il principio di cassa in precedenza enunciato).
- non possono essere incluse le spese ancora non sostenute e/o non versate al momento della domanda e quelle relative a detrazioni, bonus una tantum o agevolazioni fiscali, benefit, gratifiche legate alla produttività, rimborsi spese, indennità varie non previste dai contratti, accantonamenti delle quote mensili del TFR non liquidati, anticipazioni del TFR, assicurazioni integrative su base volontaria e in genere retribuzione in natura, ad esempio auto aziendale, alloggio, ecc.

No. La condizione di svantaggio, come definita dall’articolo 13, comma 1, lettere a) e b) della LR 20/2006, è condizione imprescindibile per l’accessibilità a contributo, ma non sufficiente. Per poter presentare domanda di contributo per “Assunzione lavoratori svantaggiati”, il lavoratore deve trovare collocazione anche tra almeno una delle categorie di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, paragrafo 1, punto 4).
Di seguito:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
Medesima considerazione anche per l’iniziativa “Assunzione lavoratori molto svantaggiati” (con contratto di almeno 24 mesi), ove le categorie sono previste dall’articolo 2, paragrafo 1), punto 99) del Regolamento (UE) n.651/2014.

Di seguito:
a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;
 

No. Il fatto che un lavoratore neoassunto appartenga ad una o più tra le categorie di svantaggio di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 (articolo 2, paragrafo 1, punto 4)), è presupposto indispensabile ma non è condizione di per sé sufficiente a garantire l’accesso agli incentivi previsti dall’iniziativa “Assunzione lavoratori svantaggiati”. Tale iniziativa prevede, infatti, che il lavoratore debba necessariamente ricadere all’interno delle fattispecie previste dalle lettere a) o b) dell’articolo 13, comma 1, della LR 20/2006. Successivamente, deve trovare collocazione tra le categorie di cui al Regolamento (UE) n.651/2014, articolo 2, paragrafo 1, punto 4).
Considerazione analoga per l’iniziativa “Assunzione lavoratori molto svantaggiati” (con contratto di almeno 24 mesi), ove il riferimento è l’articolo 2, paragrafo 1, punto 99) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Nel caso in cui i lavoratori svantaggiati, per i quali si richiede contributo, siano impiegati in più settori di attività, va inserito il codice Ateco che fa riferimento alle attività nel quale è impiegato il maggior numero di lavoratori svantaggiati.
Nelle Note è, tuttavia, opportuno precisare anche gli ulteriori settori di attività, con i relativi codici Ateco, nei quali sono occupati i lavoratori svantaggiati per cui si fa richiesta di contributo.  

ultimo aggiornamento: Thu Apr 23 14:04:34 CEST 2026