Di cosa si tratta

Questi contributi hanno lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo con contratti di lavoro subordinato di persone svantaggiate, molto svantaggiate o con disabilità e la continuità della loro occupazione presso le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale.

A tal fine sono concessi contributi per le seguenti iniziative:
- Assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati (art.25 del Regolamento);
- Assunzione di lavoratori con disabilità (art. 28);
- Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate (art. 31);
- Tutoraggio di personale svantaggiato, molto svantaggiato e con disabilità (art. 33).

 

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Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale.

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Spese ammissibili

Sono ammessi a contributo i costi salariali:

1. fino a 12 mesi successivi alle assunzioni di lavoratori svantaggiati effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo;
2. ai fino a 24 mesi successivi alle assunzioni di lavoratori molto, effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre dei due anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo;
3. dei lavoratori con disabilità, assunti nelle annualità precedenti e occupati senza soluzione di continuità, relativi all’effettivo periodo di occupazione nell’annualità precedente quello di presentazione della domanda di contributo;
4. di tutti i 12 mesi dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo per il mantenimento in occupazione di lavoratori svantaggiati, di cui all' articolo 13 della legge regionale 20/2006;
5. dei tutor dedicati alle seguenti attività:
5.1 assistenza di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati fino a 12 o 24 mesi successivi all’assunzione, sostenuti nell’anno precedente quello di presentazione della domanda;
5.2 assistenza di lavoratori con disabilità svolta nell’anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo;
5.3 assistenza e formazione di persone svantaggiate mantenute in occupazione, svolta nell’a nno precedente quello di presentazione della domanda.

La domanda di contributo, per ognuna delle suddette iniziative, va presentata “a rendiconto”, ossia deve contenere esclusivamente le spese sostenute nell’anno precedente a quello della sua presentazione. Tutta la documentazione di spesa allegata alla domanda, è pertanto presentata a titolo di rendicontazione.

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Regimi di aiuto applicabili, concessione ed intensità dei contributi

I contributi sono concessi in applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013, regimi di aiuti "de minimis" rispettivamente generale e nel settore agricolo, e al Regolamento (UE) n. 651/2014, regime di aiuti in esenzione, in base dell’iniziativa prescelta.

I contributi sono concessi con sistema a riparto, ripartendo le risorse disponibili tra tutte le domande ammissibili proporzionalmente alle spese ammesse a contributo, non oltre la percentuale massima prevista per ciascuna iniziativa.

In particolare, sono di seguito indicati i regimi di aiuti, la spesa massima ammissibile e l’i ntensità massima di aiuto applicabile:
- Assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati:
Reg. (UE) n. 651/2014
Spesa massima ammissibile: 400.000 euro
Percentuale massima di contribuzione: 30%

- Assunzione di lavoratori con disabilità:
Reg. (UE) n. 651/2014
Spesa massima ammissibile: 400.000 euro
Percentuale massima di contribuzione: 30%

- Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate:
Regolamento de minimis generale o agricolo
Spesa massima ammissibile: 400.000 euro
Percentuale massima di contribuzione: 20%

- Assistenza di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e con disabilità:
Reg. (UE) n. 651/2014
Spesa massima ammissibile: 40.000 euro
Percentuale massima di contribuzione: 20%

- Assistenza e formazione di persone svantaggiate mantenute in occupazione:
Regolamento de minimis generale o agricolo
Spesa massima ammissibile: 20.000 euro
Percentuale massima di contribuzione: 20%

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Presentazione delle domande di contributo

La domanda deve essere presentata dal 15 gennaio al 31 marzo.

Solo per l’annualità 2026 i termini per la presentazione delle domande decorrono dal 2 marzo 2026 al 30 aprile 2026.

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico IOL (Istanze OnLine) alla seguente pagina  https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_CON=2&ID_PROC=631735
presente nella sezione "Accesso al Sistema IOL" della presente pagina.

La domanda deve essere redatta seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati che verranno pubblicati nella sezione "modulistica" di questa pagina, allegando tutta la documentazione prevista.

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Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi sono tenuti a mantenere il possesso dei requisiti e rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 6 del Regolamento fino alla liquidazione del contributo, pena la revoca dello stesso. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste, il Servizio procede alla revoca del contributo.

Tali dichiarazioni dovranno essere inoltrate via PEC all’indirizzo salute@certregione.fvg.it.

I beneficiari dei contributi sono tenuti, altresì, ad adempiere annualmente agli obblighi in materia di trasparenza, di cui all'articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017, pena l’applicazione delle relative sanzioni.

Tale adempimento è già assolto all’origine per gli di aiuti di Stato o aiuti “de minimis” in ambito generale, iscritti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e pubblicati nella sezione trasparenza ivi prevista mentre i beneficiari restano soggetti a tale adempimento per i contributi concessi nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i. e per quelli concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

In caso di inadempienza, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa minima di 2.000,00 euro.

 

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